Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali

DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

11/11/2025

Le novità del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 in materia di dispositivi di protezione individuale e prevenzione delle cadute. Focus su DPI, sistemi di protezione delle cadute dall’alto e scale verticali permanenti.

DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali

Le novità del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 in materia di dispositivi di protezione individuale e prevenzione delle cadute. Focus su DPI, sistemi di protezione delle cadute dall’alto e scale verticali permanenti.

Roma, 11 Nov – In questi giorni molti articoli e commenti sono dedicati al nuovo  decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, misure che su PuntoSicuro abbiamo iniziato a presentare, in precedenti articoli, già partendo dalla bozza del testo approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri.

 

Ricordiamo, innanzitutto, che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025) e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade e perde efficacia sin dall'inizio. E, come spesso accaduto in passato, in fase di conversione in legge sarà possibile introdurre altre novità e modifiche al testo originario.

 

Abbiamo già raccontato in vari articoli le novità del DL relative al badge digitale, alla patente a crediti, alle norme tecniche, alle tutele degli studenti, al potenziamento della vigilanza, alle novità per il volontariato e per la rilevazione dei mancati infortuni e alla sorveglianza sanitaria.

 

Ci soffermiamo oggi sulle novità che riguardano i dispositivi di protezione individuale (DPI) e alcune specifiche attrezzature con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

  • Le novità del DL 159/2025: dispositivi di protezione individuale
  • Le novità del DL 159/2025: sistemi di protezione delle cadute dall’alto
  • Le novità del DL 159/2025: sicurezza delle scale verticali permanenti


Pubblicità
Scale - Utilizzo in sicurezza - 20 minuti
Lavoratori - Scale - Utilizzo in sicurezza - 20 minuti
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 81 del 2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione

 

Le novità del DL 159/2025: dispositivi di protezione individuale

In questo nuovo approfondimento delle modifiche che il DL 159/2025 ha apportato al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs. 81/2008), ci soffermiamo, in merito ai DPI, sull’articolo 5 DL relativo a “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”.

 

Al punto g) del comma 1 dell’articolo si ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di mantenimento in efficienza e igiene dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

 

Si tratta di una modifica all’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro), comma 4 del Testo Unico: la lettera a) del comma 4 è sostituita (praticamente aggiungendo una frase rispetto al testo precedente).

 

Riprendiamo la prima parte del comma 4 con le modifiche operate (in grassetto)

 

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

(…)

 

Questa la lettera a) sostituita: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante

 

Le novità del DL 159/2025: sistemi di protezione delle cadute dall’alto

Veniamo ora ad alcune modifiche in materia di sistemi di protezione delle cadute dall’alto.

 

Abbiamo ancora a che fare con le modifiche operate dall’articolo 5 del DL al Testo Unico.

 

Al punto i) si indica che l’articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 è integralmente sostituito. E il nuovo articolo, rispetto alla precedente versione, non solo ribadisce la priorità delle misure collettive (nell’articolo si parla di parapetti e reti di sicurezza), ma definisce più chiaramente le tipologie di sistemi di protezione individuale ( sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta).

 

Riprendiamo integralmente il nuovo articolo 115 del Testo Unico:

 

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

  1. parapetti;
  2. reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  4. sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116.

 

Le novità del DL 159/2025: sicurezza delle scale verticali permanenti

Infine, ci soffermiamo, sempre con riferimento all’articolo 5 del DL 159/2025, sulla sicurezza di un’attrezzatura importante per garantire l’accesso sicuro a edifici, infrastrutture e impianti e: le scale verticali permanenti. Ricordiamo, a questo proposito, che è stata pubblicata nel 2024 una norma tecnica, la UNI 11962, che introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto.

 

La modifica riguarda l’articolo 113 (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 è completamente sostituito e ora fa riferimento, oltre che alla gabbia di sicurezza, anche ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

 

Prima di inserire il nuovo comma 2 riprendiamo il comma sostituito per rendere più evidenti le modifiche anche terminologiche.

 

Questo è il vecchio comma 2:

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

 

Riprendiamo, infine, i primi due commi dell’articolo con le modifiche operate dal DL 159/2025:

 

Articolo 113 - Scale

 

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

 

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

 

(…)

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del testo del DL 159/2025, su cui torneremo per altri approfondimenti sulle varie modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008, e alla lettura dei nostri articoli di presentazione delle novità del decreto-legge.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Franco Rossi immagine like - likes: 0
11/11/2025 (13:32:28)
Quesito: da che altezza si parte per mettere la gabbia? Prima era da m 2,50.
Rispondi Autore: roberto geromin immagine like - likes: 0
19/12/2025 (08:31:08)
Sulle scale a pioli e sulla distanza dei pioli dalla gabbia è rimasto quel 60 cm (avrebbero potuto mettere l'unità di misura in mm così da uniformarsi alla UNI 11962). La norma UNI riprende buona parte della UNI EN 14122-4 (armonizzata ai sensi della direttiva macchine): peccato che la distanza suddetta della norma armonizzata europea parli di una distanza tra 650-800 mentre la UNI 11962 riporta 550-600. Alcune osservazioni:
1) la EN 547-1 (armonizzata ai sensi della DM) esprime lo spazio utile (distanza pioli-gabbia per farmi capire) per la salita su scala a pioli: A = c1 (P95 o P99) + x, dove c1 è la lunghezza della coscia (per il 95% percentile o 99% percentile) e tale valore può variare tra 687 (P95) e 725 (P99) mm. C'è poi da sommare una quota x di spazio libero. Già con il 95 percentile avremmo difficoltà a salire sulle scale "a norma";
2) chi sale per le scale con gabbia spesso indossa uno zaino: impossibile salire in maniera comoda. Provare per credere!
Non capisco perché si continui con questa quota imposta di 60 cm! e che poi venga scritta su una norma Uni quando tale norma si riferisce alla armonizzata che riporta altri valori.
Per Franco Rossi: anche sulle altezze da terra della gabbia c'erano discrepanze rispetto alle norme armonizzate. L'armonizzata riporta 2200-3000, la UNI 1900-2500. Sarà perché noi italiani siamo mediamente di statura più bassa? Uno di 2 metri di altezza su una gabbia posta a 1900 mm ci sbatte la testa! Mah

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Conversione in legge del DL 159/2025: badge, patente a crediti e volontari

Le criticità nella tutela di salute e sicurezza dei lavoratori agricoli

La formazione dei lavoratori tra obbligo datoriale e diritto soggettivo

Strategia nazionale SSL: gli indirizzi operativi e i tecnici della prevenzione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

04FEB

Giornata mondiale contro il cancro

04FEB

Strumenti partecipativi per la gestione del rischio climatico nelle aree urbane

03FEB

INAIL: nuove aliquote di oscillazione del tasso medio

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
06/02/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 14801 del 15 aprile 2025 - Caduta mortale del tirocinante muratore: liberarsi da DPI rientra tra le imprudenze prevedibili e prevenibili da parte dei soggetti che assumono posizioni di garanzia.
06/02/2026: Osservatorio Olympus - Sicurezza della circolazione ferroviaria e sicurezza sul lavoro: confini disciplinari e responsabilità datoriali nelle “organizzazioni complesse” (Nota a Tribunale Milano, 25 febbraio 2025, n. 2241) - Maria Giovannone
05/02/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 5188 del 10 febbraio 2025 - Trauma oculare perforante: mancanza dei sovraocchiali protettivi.
05/02/2026: Inail – Anfia - La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale nel settore “automotive” – edizione 2023
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SGSL, MOG, DLGS 231/01

L’utilità dei modelli organizzativi nella promozione del benessere


VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Uffici e rischio incendio: valutazione secondo il Codice prevenzione incendi


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

La sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza sul lavoro


VIGILANZA E CONTROLLO

L’approccio alla conformità in materia di sicurezza: l’esperienza in Polonia


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità