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Caduta dall’alto: ruolo di responsabile dei lavori e progettisti

Caduta dall’alto: ruolo di responsabile dei lavori e progettisti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

15/02/2016

I sistemi di prevenzione contro la caduta dall’alto e il ruolo del responsabile dei lavori e dei progettisti. La necessità di uno specialismo progettuale e di figure professionali per la prevenzione delle cadute dall’alto.

Roma, 15 Feb – Nel comparto costruzioni gli infortuni correlati alla caduta dall’alto costituiscono una parte consistente del totale degli infortuni, specialmente in relazione agli infortuni gravi e mortali. Se nel triennio 2009-2011 (dati Inail) gli infortuni dovuti alla caduta dall’alto nel settore delle costruzioni rappresentano l’8,8% del totale, rappresentando invece il 28,5% degli infortuni mortali, con una percentuale non molto dissimile dagli incidenti che avvengono a bordo o alla guida di un mezzo o un’attrezzatura semovente di cantiere.
 
Questi dati portano a “ribadire l’importanza di analizzare le criticità incidenti sulla sicurezza di un processo edilizio, già a partire dalle prime fasi progettuali al fine di prevenire l’accadimento di potenziali eventi dannosi attraverso la progettazione”. E si ricorda che il dettato normativo “assegna ad ogni singolo progettista (architetto, strutturista, impiantista, ergotecnico, specialista, etc.) il compito di proporre al committente - al Responsabile dei Lavori - le proprie scelte senza trascurare le complessità organizzative del cantiere - ivi incluso quello di manutenzione - connotate da un potenziale dannoso”. E per una “maggiore incisività della azione progettuale” si indica che “l’attesa del Legislatore è che le figure professionali ora richiamate collaborino con il  Coordinatore della sicurezza per la progettazione, inteso quale specialista della materia sotto la supervisione - e approvazione finale - del Responsabile dei Lavori”.

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A parlare in questi termini degli aspetti progettuali e dei compiti del Responsabile dei Lavori, è un intervento - a cura del Prof. Ing. Marco L. Trani, dell’Arch. Benedetta Bossi e dell’Ing. Davide Todaro (Politecnico di Milano Dipartimento Di Architettura, Ingegneria Delle Costruzioni E Ambiente Costruito) – dal titolo “Sistemi di prevenzione contro la caduta dall’alto: il ruolo del responsabile dei lavori e dei progettisti”. Un intervento tratto dal documento Inail “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto” che raccoglie gli atti di due diversi seminari: “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente - Lavori in copertura” (Milano, 4 ottobre 2013) e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi” (Bologna, 18 Ottobre 2013).
 
Nell’intervento si ricorda che le problematiche inerenti la progettazione e realizzazione di sistemi di prevenzione/protezione contro la caduta dall’altro “in un cantiere temporaneo e mobile o nel corso della vita utile di un edificio nascono dalla sottovalutazione di una serie di criticità”. Ad esempio “una errata valutazione del rischio in fase di progettazione e la mancanza di percezione del medesimo in fase di realizzazione da parte degli operatori. Ed è dunque necessario per la tutela della sicurezza di chi opera in copertura “che i diversi e molteplici attori che fanno parte del processo decisionale seguano, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto iter procedurale”.
 
Ad esempio si indica che il Responsabile dei Lavori (RdL) “deve assumere il ruolo di Design Manager che valida le proposte dei diversi progettisti al fine di garantire gli obblighi di legge”. E da parte loro, i progettisti “devono effettuare delle scelte, in fase di progettazione ed in collaborazione con il coordinatore, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro”.
 
In particolare i progettisti devono sempre “tenere in considerazione gli aspetti legati alla sicurezza di chi eseguirà o manterrà in efficienza le opere o i manufatti da loro progettati, orientandosi verso tecniche costruttive, elementi tecnici, componenti e materiali da impiegare o tecnologie da adottare nonché verso scelte organizzative di pianificazione temporale o spaziale dei lavori che garantiscano l’eliminazione o la riduzione al minimo della probabilità di accadimento di eventi dannosi”. Ad esempio nelle fasi di progettazione “devono essere tenute in considerazione le criticità legate alla organizzazione della produzione riguardanti il subsistema funzionale-spaziale del cantiere. Si deve infatti considerare che i luoghi e le postazioni di lavoro necessari a svolgere le attività cantieristiche possono rappresentare una fonte di potenziale criticità operativa” e si deve identificare la necessità di “prevedere e progettare idonei sistemi di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto”.
 
Non bisogna dimenticare che questa attività progettuale “coinvolge diversi attori del processo edilizio, secondo le loro specifiche competenze”:
- il progettista architettonico “avrà il compito di armonizzare il posizionamento del sistema anticaduta con l’estetica del manufatto (in particolare nel caso di edifici storici) e con le soluzioni tecnologico-costruttive adottate (e.g. sistema degli accessi alla copertura);
- il progettista strutturale dovrà assicurare l’efficienza dell’accoppiamento del presidio con il sistema strutturale dell’edificio;
- il progettista impiantista valuterà, ad esempio, la coerenza dei tracciati delle linee vita con il posizionamento degli impianti sulla copertura”.
E ognuno di loro troverà nel coordinatore della sicurezza per la progettazione “un punto di riferimento professionalmente competente per la scelta del presidio da adottare in relazione alla valutazione del rischio di contestualizzazione riguardante le attività manutentive prevedibili sviluppata e condivisa dal collegio dei progettisti, presieduto dal responsabile dei lavori”.
E quest’ultimo, come già anticipato, avrà il compito “di valutare le diverse proposte -ponendosi, appunto, nell’ottica della sicurezza del cantiere - per individuare quella più consona ovvero quella che meglio si attiene ai principi e alle misure generali di tutela normati (art. 15, d.lgs. 81/2008)”.
 
Nella fase esecutiva del procedimento può poi rendersi necessaria la “progettazione di dispositivi anticaduta temporanei finalizzati alla realizzazione delle opere più che alla loro manutenzione. In questo caso, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa esecutrice - i cui addetti sono esposti al rischio di caduta dall’alto - dovrà prevedere nelle procedure operative complementari e di dettaglio del POS aziendale il posizionamento di linee vita provvisorie, scegliendo il sistema più idoneo da adottarsi nel frangente, facendo valutare ad un professionista abilitato gli aspetti di accoppiamento strutturale del sistema e sottoponendo le scelte complessivamente formulate alla approvazione del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione”.
 
In questo senso l’intervento indica che si ritiene opportuna “la nascita di uno ‘specialismo’ progettuale nel campo dei sistemi contro la caduta dall’alto, al fine di progettare e realizzare sistemi sicuri e corredati da una adeguata documentazione, che risponda, in particolare, ai requisiti normativi previsti per il Fascicolo dell’Opera”.
 
Ad esempio la presenza di uno specialista di sistemi anticaduta nel gruppo di progettazione “aiuterebbe anche il responsabile dei lavori nello svolgimento del suo compito di raccordo delle diverse discipline progettuali, essendo assai difficile reperire in un unico gruppo tutti professionisti sensibili e competenti in materia”. E – continuano i relatori – va ricordato che, “contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, il coordinatore della sicurezza per la progettazione non ha obblighi normativi relativi alla progettazione di sistemi anticaduta e, nella maggior parte delle situazioni, non possiede nemmeno le competenze tecniche per poter risolvere correttamente le complesse problematiche ad essa collegate”.
E riguardo a questo auspicato “specialismo progettuale”, nella fase di cantiere gioverebbe al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa esecutrice la “disponibilità di un esperto unico in grado di guidare l’impresa nella scelta di un sistema adeguato nel medesimo tempo alle condizioni di rischio, di utilizzo temporaneo e di contestualizzazione. La breve durata della sua installazione, infatti, non deve comportare una minore attenzione nei confronti del problema”.
In questo senso si auspica dunque la nascita di “una vera e propria figura professionale specializzata in progettazione di sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto” e si ritiene utile che tale professionalità “sia assicurata da una specifica formazione accompagnata da un apposito aggiornamento periodico”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del testo relativo all’intervento, che si sofferma ampiamente anche sul fascicolo dell’opera e sull’elaborato tecnico della copertura, presentiamo brevemente le conclusioni dei relatori.
 
Dopo aver constatato l’esigenza di avere figure specializzate all’interno del processo di progettazione-esecuzione, per migliorare la prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto, si sottolinea ancora che il ruolo del responsabile dei lavori è “fondamentale sotto diversi aspetti”:
- deve essere “consapevole della necessità di collaborare con tecnici specialisti del settore che contribuiscono con le proprie competenze al completamento della fase progettuale dell’intervento”;
- deve “coordinare il team di progettazione in modo che le diverse criticità emergano, durante le riunioni periodiche di progettazione, prima della realizzazione dell’opera e, se necessario, assumere le decisioni necessarie sulla base delle proposte dei diversi progettisti”;
- “un ulteriore ruolo che il responsabile dei lavori può esercitare nel corso della realizzazione dell’opera è quello della scelta degli installatori dei sistemi progettati attraverso un’attenta analisi della loro idoneità tecnico professionale, ai sensi di legge”.
 
Ed in definitiva emerge dunque la necessità per il Committente (nel caso di un’opera rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) di “delegare le sue funzioni di supervisione e controllo della sicurezza del processo edilizio - da questi promosso - a un Responsabile dei Lavori con elevate competenze tecniche, organizzative e di coordinamento, ancorché non specificatamente richieste dalla normativa”. Competenze che “diventano garanzia sostanziale per il Committente nei confronti di una eventuale ‘culpa in eligendo’ in caso di infortunio”.
 
 
 
Inail Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, CTE - Consulenza Tecnica per l’Edilizia, “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, atti dei seminari “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente - Lavori in copertura” e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi”, edizione 2014, pubblicazione febbraio 2015 (formato PDF, 3.53 MB).
 
 
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Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
15/02/2016 (18:23:38)
...da sempre sostenuto la figura del Project Supervisor quì anche chiamato Design Manager.
Anni di lavoro investiti sullo sviluppo e la formazione di questa figura mai decollata... purtroppo in assnza di un obbligo di legge si fa lo stretto indispensabile.

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