La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali
Milano, 18 Feb – Dopo la pubblicazione nell’Unione Europea della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 nel 2020 è stato finalmente promulgato il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva e recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Il decreto, subentrato al D.lgs. n. 230/1995, introduce diverse novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto dall’Unione Europea.
E proprio per conoscere l’impatto di questo decreto, in vigore dal 27 agosto 2020, e comprendere cosa cambia nella protezione dalle radiazioni ionizzanti, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo di varie associazioni che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) ha organizzato a Milano il 22 ottobre 2021 un seminario, in modalità on line sincrona e in presenza, dal titolo “Il D.Lgs. 101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”.
Per affrontare alcune novità e indicazioni tratte dal D.Lgs. 101/2020 presentiamo oggi l’intervento “Titolo IV - Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, a cura di Rosella Rusconi (U.O. Centro Regionale Radioprotezione ARPA Lombardia).
L’articolo affronta i seguenti argomenti:
- D.Lgs. 101/2020: il titolo IV e le attività lavorative NORM
- D.Lgs. 101/2020: gli obblighi degli esercenti delle attività lavorative
- D.Lgs. 101/2020: le misure, le valutazioni di dose e le discariche
D.Lgs. 101/2020: il titolo IV e le attività lavorative NORM
La relatrice ha ricordato al seminario di Milano che il Titolo IV (Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti) del D.Lgs. 101/2020 (artt. 10-29) regolamenta la radioattività naturale ed è suddiviso in quattro parti:
- Capo I: Esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni
- Capo II: Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM Naturally Occurring Radioactive Materials)
- Capo III: Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica
- Capo IV: Radiazioni gamma emessa da materiali da costruzione.
In particolare il Capo II disciplina le attività lavorative NORM, cioè le “attività lavorative in cui:
- si utilizzano materiali con livelli significativi di radioattività naturale
- vengono prodotti e smaltiti effluenti o residui con livelli significativi di radioattività naturale”.
Tali attività comportano una “potenziale esposizione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente”.
Si segnala che questo tema era già stato affrontato nel D.Lgs. 230/1995 (modificato dal D.L.vo 241/2000) e “il D.L.vo 101/2020 ha ulteriormente esteso e definito l’ambito e le modalità di applicazione”.
La relazione ricorda poi che la presenza di radioattività “è propria dei materiali di origine naturale che vengono utilizzati in alcuni attività, ad esempio: nella produzione di piastrelle si utilizzano sabbie zirconifere che contengono elementi delle serie radioattive naturali di torio 232 e uranio 238 come sostituenti isomorfi dello zirconio nella struttura cristallina, intrappolati durante il processo di formazione del cristallo dal raffreddamento di rocce fuse”.
Si indica poi che le attività sono molto varie a seconda della provenienza geografica e che la radioattività “può concentrarsi nei residui a seguito dei processi lavorativi cui sono soggetti i materiali NORM, anche in associazione a fenomeni di frazionamento delle catene radioattive”.
D.Lgs. 101/2020: gli obblighi degli esercenti delle attività lavorative
La relazione indica che il decreto “si applica alle attività lavorative NORM elencate nella Tabella II-1 dell’Allegato II al D.L.vo 101/2020 (elenco ampliato rispetto alla norma precedente)”, ma in alcuni casi “non è immediata l’identificazione di quali siano le attività produttive soggette agli adempimenti previsti dal decreto”.
Riprendiamo un’immagine della tabella:
Si segnala che gli esercenti delle attività lavorative (pratiche) elencate nella tabella II-1 dell’Allegato II al decreto devono effettuare “la verifica dei livelli di concentrazione di radionuclidi naturali nei materiali e nei residui”. E se i risultati delle misure sono inferiori ai livelli di esenzione (LE), in termini di concentrazione di attività, stabiliti dal decreto, “l’esercente ripete le misure ogni 3 anni o in caso di variazioni significative del ciclo produttivo”.
Inoltre:
- “se i livelli di esenzione in termini di concentrazione non sono rispettati, l’esercente provvede alla valutazione delle dosi ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione e verifica il rispetto dei livelli di esenzione espressi in termini di dose efficace:
- 1 mSv/a per i lavoratori
- 0,3 mSv/a per la popolazione” (il sievert Sv è l'unità di misura della dose equivalente e dose efficace di radiazione che sono misura degli effetti e del danno provocato dalla radiazione su un organismo)
- “le valutazioni delle dosi sono effettuate da un Esperto di Radioprotezione e costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dunque se i risultati delle valutazioni di dose “sono inferiori ai livelli di esenzione stabiliti dal decreto (1–0,3 mSv/a), l’esercente ripete le misure ogni 3 anni o in caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Gli esiti sono trasmessi agli organi del SSN e all’INL”. Se, invece, “risulta superato il livello di esenzione in termini di dose per i lavoratori o per l’individuo rappresentativo, la pratica è soggetta a notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’ ISIN, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e all’INL. Scattano gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l’individuo rappresentativo”.
D.Lgs. 101/2020: le misure, le valutazioni di dose e le discariche
Riguardo poi alle misure si indica che:
- “le misure devono essere effettuate da organismi riconosciuti ex art. 155, secondo guide tecniche emanate da ISIN o norme di buona tecnica nazionali o internazionali”;
- “il decreto prevede che i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali soggetti alla norma confluiscano nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152”.
Si segnala che per quanto riguarda le valutazioni di dose, “sono disponibili diversi documenti sia internazionali che nazionali che dettano alcune linee guida e forniscono casi esemplificativi:
- ISPRA, ARPA/APPA, ISS, ENI, Task 03.02.01. Valutazione di impatti radiologici da NORM, 2015,
- European Commission. Radiation Protection n. 122 part 2 “Practical use of the concepts of clearance and exemption –Application of the concepts of exemption and clearance to natural radiation sources” (2002)
- European Commission. Radiation Protection 135 “Effluent and dose control from European Union NORM industries: assessment of current situation and proposal for a harmonized Community approach” (2003)
- IAEA. “Generic models for use in assessing the impact of discharges of radioactive substances to the environment”, Safety Report Series n. 19, Vienna (2001).
Si ricorda poi che il D.Lgs. 101/2020 prevede inoltre:
- “l’allontanamento di residui da pratiche soggette a notifica deve essere autorizzato dalle Regioni o dalle Province autonome (leggi regionali)
- la realizzazione di discariche NORM dotate di specifica autorizzazione (da parte del Prefetto)
- un sistema di classificazione dei residui”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’intervento e segnalando che la relatrice riporta ulteriori indicazioni normative sulle funzioni di vigilanza:
- Titolo III - Art. 9: funzioni ispettive;
- Titolo XI (Esposizione dei lavoratori) - Art. 106: organi di vigilanza;
- Titolo XII (Esposizione della popolazione) - Art. 147: attività disciplinate – vigilanza.
RTM
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