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Agenti fisici: indicazioni operative ai sensi del DLgs.81/2008
Pubblichiamo un estratto del documento “ Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB).
1) Sul Capo I del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Agenti Fisici - Disposizioni generali
Da quando il Capo I del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
Il Capo I del Titolo VIII è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009. È tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art.306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall’attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016.
Il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) è pienamente in vigore dal 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alla data di entrata in vigore del recepimento italiano della Direttiva 2013/35/UE non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, ma resterannovalidi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.
In questo contesto si consiglia comunque, provvisoriamente, di riferirsi ai principi desumibili dal Capo IV del Titolo VIII, che comunque sono coerenti con i principi della nuova Direttiva 2013/35/UE, anche tenuto conto del richiamo alle norme tecniche ed alle buone prassi di cui all’art.181.
Relativamente ai campi elettromagnetici, in attesa del recepimento della Direttiva 2013/35/UE e considerata l’assenza di effetti vincolanti del Capo IV, quali obblighi sono in vigore e da quali date?
Si tratta in primo luogo dell’obbligo alla valutazione dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi) inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure(1) atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Sussiste infine l’obbligo, di cui all’art.184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria come previsto dall’art.41.
Tali obblighi sono tutti già in vigore.
Come già ricordato, il recepimento della direttiva 2013/35/UE implicherà l’aggiornamento del Capo IV da parte del legislatore e la determinazione della sua nuova data di entrata in vigore.
(1) Si richiama l’attenzione sull’obbligo previsto dall’art.183 di adattare dette misure al caso dei lavoratori particolarmente sensibili (vedi Punto 4.24).
Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un agente fisico?
La valutazione del rischio di ogni agente fisico (come previsto in generale dall’art.28 e in particolare per gli agenti fisici dagli articoli rilevanti del Titolo VIII va sostanzialmente intesa come una parte del più complessivo Documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi in azienda essenzialmente come atto interno di conoscenza del quadro dei rischi per la programmazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ma anche a disposizione dell’organo di vigilanza. Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Nella valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:
1. data/e certa/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso daldatore di lavoro;
3. dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art.50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data) accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni se mancanti):
· elenco delle sorgenti riconducibili agli agenti fisici e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame;
· quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree a rischio;
· valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiammabili,…) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi);
· valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;
· concrete proposte sulle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni dirischio presenti nei luoghi di lavoro.
6. programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione;
Poiché le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (in quanto responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.
Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?
A far data dal 31/05/2013 è decaduta la possibilità di avvalersi della cosiddetta “autocertificazione” e anche le aziende che occupano fino a 10 lavoratori debbono disporre di un Documento di valutazione del rischio che potrà essere redatto secondo il DM 30/11/2012 (“Procedure standardizzate”) o secondo le modalità libere previste dagli artt.28 e 29, con gli specifici contenuti riferibili ai singoli agenti fisici nelle modalità dettagliate dal Titolo VIII del DLgs.81/2008.
Resta quindi inalterato l’obbligo del datore di lavoro che deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici secondo le modalità indicate al Titolo VIII e in particolare a cura di personale qualificato il quale, a partire dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.
L’armatore di una nave deve valutare i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici?
Sì. Con riferimento alle navi italiane, che sono considerate dalla legislazione alla stregua di“aziende” e quindi soggette agli stessi obblighi di sicurezza (mentre per le navi straniere vigono regole internazionali), l'armatore in base all’art.6, comma 1, del DLgs.271/1999 e in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, deve valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi, compresi quindi i rischi derivanti dagli agenti fisici.
Si è in attesa che l’attuale DLgs.271/1999, specifico per la sicurezza e la salute sul lavoro a bordo di navi mercantili e da pesca italiane e integrativo del DLgs.626/1994, sia rivisto per coordinarlo con il DLgs.81/2008.
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