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Rischi fisici: la sorveglianza sanitaria dei casi non specificati

Rischi fisici: la sorveglianza sanitaria dei casi non specificati
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

18/08/2014

Gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico: infrasuoni/ultrasuoni, microclima, radiazioni ottiche naturali e atmosfere iperbariche.

Rischi fisici: la sorveglianza sanitaria dei casi non specificati

Gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico: infrasuoni/ultrasuoni, microclima, radiazioni ottiche naturali e atmosfere iperbariche.

 
 
Pubblichiamo un estratto del documento “Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB).
 
Quali sono gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico?
Allo stato attuale non sussiste l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti agli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all’interno del Titolo VIII del DLgs.81/2008, vale a dire infrasuoni, ultrasuoni e microclima.
La sorveglianza sanitaria, peraltro può essere attivata, con riferimento all’art.41, comma 1, lettera b, del DLgs.81/2008, da una specifica richiesta del lavoratore al medico competente (ove già presente in azienda), nel momento in cui il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta. Tali considerazioni sono valide anche per le radiazioni ottiche naturali, escluse dal campo di applicazione dell’intero Titolo VIII.
Per l'esposizione ad atmosfere iperbariche valgono invece considerazioni diverse.
 

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Si ritiene opportuno fornire le seguenti raccomandazioni:
 
Microclima - Indicazioni utili relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad ambienti termici severi freddi o caldi possono essere ricavate dalle indicazioni operative contenute nella norma UNI EN ISO 12894:2002 e nelle Linee Guida su microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro redatte dal Coordinamento delle Regioni e da ISPESL ed approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Il medico competente dovrebbe poi intervenire nella scelta e nelle indicazioni d’uso degli indumenti ed altri dispositivi di protezione individuali utilizzati, fornire indicazioni che attengono alla promozione della salute con riferimento ad esempio alla corretta alimentazione, alla modalità di assunzione di bevande e alla loro tipologia, alla programmazione dei ritmi di lavoro e delle pause di riposo da prevedere, queste ultime, in locali a temperatura che garantisca il comfort termico.
 
Infrasuoni/ultrasuoni - Tenuto conto degli orientamenti della letteratura, non totalmente validata dal punto di vista scientifico, in materia di effetti degli infrasuoni e degli ultrasuoni sulla salute umana, si segnala soltanto l’opportunità di monitorare anamnesticamente eventuali sintomi, per altro aspecifici, quali fatica, nausea, cefalea ed acufeni e alterazioni dell’equilibrio nei soli casi di esposizione congiunta ad ultrasuoni e/o solventi e/o rumore otolesivo.
 
Radiazione ottica solare - L’esposizione occupazionale a radiazione solare può avere effetti sulla salute sia a breve che a lungo termine: a proposito di questi ultimi va ricordato che essa è un cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1 IARC). Inoltre, varie patologie da esposizione alla radiazione solare sono incluse nelle malattie professionali tabellate sia nell’industria sia nell’agricoltura.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria va osservato che, sebbene la normativa non preveda un obbligo (tranne il già citato caso ex art.41, comma1, lettera b), quando i lavoratori sono già sottoposti a tale sorveglianza per altri rischi è opportuno che il Medico competente tenga in considerazione anche quello da radiazione solare. In particolare si segnala la necessità di valutare con particolare attenzione le eventuali condizioni di maggiore suscettibilità individuale, quali l'albinismo ed il fototipo 1.
Si segnala infine l’utilità del coinvolgimento del medico competente nella definizione di eventuali misure di prevenzione e protezione, in particolare per fornire indicazioni sui corretti comportamenti ed abitudini.
 
Atmosfere iperbariche - Il primo e tutt’ora principale strumento legislativo in merito alla tutela della salute e sicurezza degli operatori iperbarici è il DPR 321/56 e s.m. che, per quanto concerne la sorveglianza medica, individua obblighi tuttora vigenti.
Tale decreto riguarda gli ormai obsoleti lavori nei cassoni e la sorveglianza medica prevista fa
riferimento solo al rilascio di una generica “idoneità fisica” (art.34). Per la valutazione della idoneità alla mansione specifica e per le successive visite mediche periodiche, oltre all’osservanza del DPR 321/56 e s.m., che fornisce comunque indicazioni relative alla periodicità delle visite mediche ed ai limiti di età e di genere per l’ammissione al lavoro iperbarico, si ritiene utile segnalare:
·         le indicazioni predisposte, in apposite Linee Guida, dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (SIMSI);
·         il combinato disposto delle norme sugli operatori subacquei per estrazioni petrolifere (DPR
·         866/79, DL 1/2009 convertito con Legge 27/2012 e UNI 11366:2010) che sancisce la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale da parte di medico esperto di medicina subacquea;
·         la normativa relativa al subacqueo in servizio locale di cui al DM 13/01/79 per cui si prevede una generica idoneità fisica accertata dal medico del porto.
 
È indubbio che, dovendo essere posta attenzione alla prevenzione degli eventi barotraumatici ed alla valutazione di manifestazioni a lungo termine conseguenti all’esposizione in iperbarismo, la sorveglianza sanitaria dovrà essere sempre finalizzata ad individuare alterazioni, disturbi e patologie dell'apparato respiratorio, cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico nonché del sistema nervoso e della sfera psichica che controindichino lo svolgimento dell’attività lavorativa in atmosfera iperbarica.
 
La valutazione dei rischi connessi con le varie tipologie di lavoro che espongono ad atmosfere
iperbariche quali le operazioni in immersione subacquea (in apnea, con sistema di respirazione
autonomo, con sistemi di respirazione collegati alla superficie o con sistemi di respirazione collegati ad habitat iperbarico) e/o le operazioni in ambiente iperbarico a secco (attività in tunnel o cassoni ad aria compressa ed attività in camere iperbariche) porterà, di volta in volta, ad individuare lo specifico protocollo di sorveglianza sanitaria e a valutare l’opportunità di utilizzare adeguati indicatori di esposizione e/o di effetto biologico precoce.
Si ricorda infine che le esposizioni a ultrasuoni, a sollecitazioni termiche (esposizioni prolungate a calore eccessivo e a freddo eccessivo) ed i lavori in atmosfera iperbarica (attività in ambienti
pressurizzati ed immersioni subacquee) rientrano fra le esposizioni a rischi potenzialmente nocivi per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e del nascituro riportate nelle linee direttrici dell’applicazione della Direttiva 92/85/CEE.
 
 
RPS




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