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Risposte a quesiti sulla sicurezza nei cantieri

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da interferenze

24/09/2012

I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri: cantieri. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

 
 
La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D. Lgs. 81/08, pervenuti al gruppo di lavoro “info.sicuri”. Pubblichiamo alcuni dei quesiti sui cantieri – TITOLO IV (ARTT. 88-160)
 
Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere in Torino sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all’art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o non va fatto per niente?
Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell’affidamento dei lavori può nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall’ art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009).
 

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Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all’idoneità tecnico professionale che devono avere:
- le imprese familiari;
- le società snc dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale.
Il dubbio è: si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l’Allegato XVII?
In tutti i casi vige l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall’allegato XVII del D.lgs 81/08.
Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell’allegato XVII.
 
In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?
Premesso che nulla vieta al proprietario di operare sulla sua proprietà ad opere di tinteggiatura, quindi se un proprietario o un conduttore decide di tinteggiarsi la cucina non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08.
Nel caso prospettato, invece, si tratta di una attività svolta su una proprietà comune che richiede ad una pluralità di soggetti committenti di affidare i lavori a imprese/lavoratori autonomi in possesso dei requisiti dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08. In questo caso, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l’esecuzione della parte rimanente. Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art 90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, infine, per quanto riguarda l’esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell’art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazione di società di fatto.
 
 
Qual è la differenza tra DUVRI e POS?
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.
Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs. 81/ 08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
 
 


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Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
24/09/2012 (23:21:54)
Direzione Sanità della Regione Piemonte ..come la mettiamo invece per il vero rispetto della Legge D.L.g.s. 81/2008 sia nei cantieri lavoro di certo Comune Piemontese con Ente pubblico di stesso Comune..e certa ditta interinale partecipante limitrofa? Dove sono gli stessi a violare la legge 81/2008 da "chi" invece la Legge dovrebbe fare rispettare ? Tutto depositato con denunce "sempre" senza alcuna risposta presso ASL e Tribunale di Mondovì ( Italia).
Morando

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