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Una lista di controllo per la verifica dei cantieri di bonifica da amianto
Lucerna, 12 Mar– Ci sono molte differenze nella normativa che riguarda le bonifiche da amianto nei diversi paesi europei. Differentemente che in Italia, in Svizzera solo le ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, sono autorizzate a svolgere lavori che comportano il rilascio di notevoli quantità di amianto. E l’Istituto può revocare questo riconoscimento se rileva gravi carenze durante i controlli nei cantieri di bonifica.
Malgrado queste differenze con il nostro Paese circa i requisiti normativi e amministrativi, può essere interessante comprendere come viene verificato in Svizzera lo stato dei cantieri nei quali si effettua una bonifica di amianto. Riguardo alla normativa italiana rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Le bonifiche da amianto, la sicurezza e il quadro normativo”.
Per farlo presentiamo una lista di controllo che Suva utilizza per fare queste verifiche e che è organizzata in base ai vari capitoli della direttiva CFSL sull’amianto (una direttiva, una guida tecnica elvetica, elaborata dalla Commissione federale per la sicurezza sul lavoro) che tratta i requisiti speciali per le ditte specializzate. Se i punti di controllo contrassegnati in rosso nella lista “non sono soddisfatti, sono considerati una grave carenza e quindi una grave violazione delle condizioni per il riconoscimento” in Svizzera. Tale violazione “porta alla fase successiva della procedura per la revoca del riconoscimento”.
Presentiamo, dunque, la lista di controllo dal titolo “Cantieri di bonifica da amianto. Lista di controllo” ricordando che se si risponde a una domanda con «no», significa che il relativo requisito richiesto in Svizzera a un cantiere di bonifica da amianto non è soddisfatto ed è quindi necessaria una misura di miglioramento.

Nel presentare la lista di controllo Suva affrontiamo i seguenti argomenti:
- Cantieri di bonifica da amianto: requisiti essenziali e confinamento
- Cantieri di bonifica da amianto: unità di decontaminazione e ventilazione
- Cantieri di bonifica da amianto: vie respiratorie e tute di protezione
Cantieri di bonifica da amianto: requisiti essenziali e confinamento
Ci soffermiamo, ad esempio, su quanto indicato riguardo ai requisiti essenziali per i lavori di bonifica (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.1).
Partiamo dalle indicazioni su quanto richiesto in Svizzera e che è considerato una grave violazione delle condizioni per il riconoscimento delle ditte qualificate per i lavoro di bonifica.
Si indica che uno specialista in bonifiche da amianto deve sorvegliare il cantiere. E questa persona “deve disporre della formazione necessaria ed essere autorizzata a impartire istruzioni”. Inoltre, il personale “effettua sempre una decontaminazione completa quando lascia la zona di bonifica”?
Altro requisito essenziale (ma questo è un punto di controllo non contrassegnato in rosso) riguarda l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro per ridurre al minimo il rilascio di fibre d’amianto nell’aria.
Ad esempio:
- “Rimozione a umido / nebulizzazione d’acqua
- Aspirazione alla fonte
- Inumidire i rifiuti, metterli immediatamente nei sacchi”.
Si parla poi del confinamento della zona da bonificare (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.2).
Queste le domande presenti:
- “La zona da bonificare è separata mediante confinamento?
- I materiali utilizzati per separare la zona da bonificare dall’esterno sono sufficientemente solidi e lavabili e hanno una superficie liscia e impermeabile?
- Sono stati rimossi tutti gli oggetti, le attrezzature e i mobili dalla zona di bonifica?
- Le apparecchiature fisse e le superfici ruvide sono ricoperte con teloni di plastica lavabili?
- È garantita la comunicazione tra le persone nella zona da bonificare e nell’ambiente circostante ed è possibile un contatto visivo?
- La zona da bonificare è segnalata da un cartello di divieto di accesso ed è indicato il pericolo ( rischio amianto)”?
Cantieri di bonifica da amianto: unità di decontaminazione e ventilazione
Si parla poi di unità di decontaminazione (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.3).
Riprendiamo anche in questo caso le domande presenti, sempre correlate alla normativa elvetica. Queste le domande che, nella lista, sono contrassegnate in rosso:
- “Tra la zona da bonificare e l’ambiente circostante è presente un’unità di decontaminazione per le persone?
- Nell’unità di decontaminazione è presente una doccia funzionante fornita di acqua calda”?
- “I sacchi per i rifiuti contenenti amianto vengono lavati nella prima unità di decontaminazione e imballati in un secondo sacco pulito, etichettato e a tenuta di polvere nella seconda unità”?
Le altre cose da verificare:
- “Tra la zona da bonificare e l’ambiente circostante è stata installata un’unità di decontaminazione per il materiale realizzata a regola d’arte?
- Se tecnicamente possibile, l’unità di decontaminazione per il materiale è sufficientemente grande ed ergonomica”? (si indica che “di norma, per 2 camere ciò significa: una superficie di ca. 2 × 1 m ciascuna”);
- “Le acque di scarico provenienti dalle unità di decontaminazione e dalla zona da bonificare vengono filtrate prima di essere convogliate nella canalizzazione?
- Quando vengono trasportate fuori dalle unità di decontaminazione, le attrezzature di lavoro contaminate utilizzate nella zona di bonifica sono accuratamente decontaminate o imballate”?
Parliamo anche di ventilazione (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.4).
Queste le domande presenti:
- Si può dimostrare che in tutti i locali della zona di bonifica è garantita una ventilazione controllata tale da consentire almeno 8 ricambi d’aria all’ora?
- La ventilazione controllata viene verificata e registrata prima della messa in servizio?
- Viene garantita una ventilazione controllata di almeno 10 ricambi d’aria all’ora in tutte le unità di decontaminazione?
- L’aria di scarico dell’estrattore ed eventualmente dell’aspirapolvere per amianto viene espulsa direttamente all’esterno? (L’aria di scarico non deve penetrare in altre zone di lavoro o negli edifici adiacenti).
- Sono state adottate misure idonee per garantire un’adeguata ventilazione nella zona di bonifica”?
Cantieri di bonifica da amianto: vie respiratorie e tute di protezione
Riprendiamo, infine, qualche domanda della lista sulla protezione delle vie respiratorie (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.10).
Si chiede di verificare se nella zona da bonificare, “si utilizzano solo apparecchi di protezione delle vie respiratorie indipendenti dall’atmosfera ambiente”. A tale scopo – continua la lista - sono “indicati gli apparecchi respiratori ad adduzione di aria fresca (dispositivi di isolamento)”.
Inoltre:
- si garantisce che la qualità dell’aria compressa per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie soddisfi i requisiti della norma SN EN 12021?
- Tutto il personale effettua sempre una prova di tenuta prima di utilizzare la maschera di protezione delle vie respiratorie? (I peli della barba impediscono che le maschere di protezione delle vie respiratorie aderiscano perfettamente alla pelle).
- Vengono rispettati i seguenti tempi massimi di lavoro con gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie? (senza pausa: 3 ore; al giorno: 7 ore).
Si parla poi anche di tute di protezione (Direttiva CFSL sull’amianto, punto 7.4.11):
- “Tutto il personale indossa una tuta di protezione all’interno della zona da bonificare?
- Si tratta esclusivamente di tute di protezione della categoria 3, tipo 5 / 6, e sono chiuse ermeticamente su viso, braccia e gambe”?
Rimandiamo alla lettura integrale della lista di controllo che si sofferma su vari altri aspetti connessi alle indicazioni della direttiva elvetica CFSL sull’amianto:
- requisiti per le ditte specializzate in bonifiche da amianto
- informazioni e istruzioni
- obbligo di notifica per gli interventi di bonifica e piano di lavoro
- depressione
- aspirapolvere per amianto
- rifiuti contenenti amianto e apparecchi contaminati
- pulizia finale
- revoca delle misure di protezione / del confinamento
- misure di emergenza
- lavori di esigua entità
Ricordiamolo ancora che il documento fa riferimento alla normativa Svizzera, tuttavia i suggerimenti e le informazioni riportate possono essere comunque utili per verificare e migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.
RTM
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