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Il decreto 213/2025 e le novità nei rischi da esposizione all’amianto
Il D. Lgs. 213/2025 (“Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”) interviene all’interno di un complessivo contesto (italiano ed europeo) di sempre maggiore attenzione ai rischi connessi all’ esposizione all'amianto e, in tale ottica, introduce diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008, rafforzando la tutela dei lavoratori.
Il contesto storico e normativo di riferimento
Nonostante la pericolosità dell’amianto sia nota ormai da decenni e la normativa si sia susseguita, l’attenzione sul tema non è mai scemata. In particolare, e recentemente, si sono registrati diversi interventi a più livelli e in ambito sia nazionale che europeo, rispetto ad una problematica che continua, evidentemente, ad incidere sulla salute di molti lavoratori e in vari settori tra cui l'edilizia, l'attività estrattiva, l'ingegneria civile, la gestione dei rifiuti o la manutenzione di navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari, nonché i servizi di emergenza come la lotta antincendio.
L'amianto, infatti, è stato diffusamente utilizzato per decenni in tutta Europa in un'ampia gamma di applicazioni e, in particolare, nell'edilizia. Ciò comporta che la recente tendenza a stimolare le ristrutturazioni edilizie, in particolare per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, potrebbe portare ad un significativo aumento, concentrato nel tempo, dell’esposizione dei lavoratori.
Negli ultimi 40 anni l'Unione Europea ha, quindi, adottato varie misure significative volte, in un primo momento, a limitare e, in ultima analisi, a vietare l'uso dell'amianto, sino al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’ esposizione all’amianto è stata garantita dalla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La modifica del 2023 di tale direttiva ha, in particolare, rivisto il valore limite di esposizione professionale per l'amianto (da 0,1 a 0,01 fibre per cm³), per conseguire un livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Più recentemente, poi, è stata pubblicata la “Comunicazione della Commissione 22 dicembre 2025 relativa al sostegno all'attuazione della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, modificata dalla direttiva 2023/2668” (C/2025/6743), con la quale la Commissione Europea rinvia a un documento di Orientamenti (attualmente disponibile in lingua inglese), che fornisce esempi di come l’amianto debba essere gestito nella pratica quotidiana al fine di aiutare i Datori di Lavoro (soprattutto le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese che lavorano con l'amianto), le parti sociali e i lavoratori ad ottemperare alla normativa in materia.
In particolare, gli Orientamenti sono strutturati in moduli che consentono ai lettori di concentrarsi su temi di interesse specifico e possono essere suddivisi in due parti:
- le prime 12 sezioni riguardano argomenti generali e si applicano a tutte le situazioni di esposizione, fornendo informazioni sulla gestione dell'amianto in generale;
- le ultime cinque sezioni riguardano, invece, situazioni specifiche di esposizione all'amianto e offrono orientamenti specifici per settore al fine di individuare come l'amianto può essere manipolato in modo sicuro, con riferimenti alle sezioni generali, se del caso.
Le buone pratiche illustrate nel documento di Orientamenti sono già un tipico esempio di “Soft Law” ovvero di un insieme di atti e strumenti giuridici che, pur non essendo formalmente vincolanti come le leggi (Hard Law), producono comunque effetti giuridici e guidano comportamenti, specialmente nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, attraverso raccomandazioni, linee guida, e codici di condotta, diventando anche legalmente rilevanti per la loro autorevolezza.
Sul piano strettamente tecnico-giuridico, il meccanismo attraverso il quale la Soft Law può divenire nella sostanza vincolante passa attraverso diversi canali, tra i quali – nel settore della sicurezza sul lavoro – l’ art. 2087 del Codice civile, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro, e l’art. 2050 del Codice civile, riguardante le attività pericolose. Ovviamente, ciò comporta la necessità che le indicazioni della normativa tecnica vengano tenute in considerazione anche nella fase di predisposizione del Documento di Valutazione dei rischi e ciò in ottemperanza al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile che si fa tradizionalmente discendere dall’ art. 2087 c.c.
In ogni caso, proprio in conformità a tali indicazioni europee, è intervenuto il D. Lgs. 213/2025.
Il D. Lgs. 213/2025 e le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In tale contesto e a livello nazionale, è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 anche il D. Lgs. 213/2025, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”; il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio scorso.
Tale provvedimento interviene sul D. Lgs. 81/2008 apportando modifiche, in particolare, al Tiolo IX dedicato alle sostanze pericolose.
Di seguito verranno indicate le previsioni più rilevanti.
Viene, innanzitutto, ampliato il campo di applicazione (art. 246) che, nell’esemplificazione delle attività lavorative che possono comportare un’esposizione all’amianto, prevede ora (i) oltre alla manutenzione, anche la ristrutturazione e demolizione, (ii) oltre alla rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree interessate, anche l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi e (iii) la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.
Inoltre: da un lato la definizione di “amianto” viene precisata chiarendo che con essa si identificano i silicati fibrosi elencati all’art. 247 e “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008”; dall’altro lato, il nuovo Allegato XLIII ter elenca le malattie professionali correlate all’ esposizione all’amianto inserendone di ulteriori rispetto ai più noti mesoteliomi.
Il decreto, nell’ottica di rafforzare la tutela dei lavoratori, specifica, poi, che la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al “valore più basso tecnicamente possibile” (art. 251), in realtà attuando e ribadendo un principio generale (e immanente) della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tale ottica, viene anche modificato il valore limite di cui all’art. 254 che passa da 0,1 fibre per cm³ di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, a 0,01 fibre per cm³, sempre misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di 8 ore (rendendolo così coerente con la direttiva europea sopra richiamata).
Viene, inoltre, specificato che, in caso di superamento del valore limite o di coinvolgimento di materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, l’attività deve essere immediatamente sospesa e può riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione dei lavoratori.
Per quanto riguarda, poi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria, in rapporto al valore limite, si prevede che la stessa debba essere effettuata ad intervalli regolari durante specifiche fasi operative e mediante campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, ambientale nell’aria confinata di lavoro. Tale misurazione può ancora essere effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase (con richiamo al metodo OMS 1997) solamente sino al 20.12.2029, mentre, successivamente, dovrà essere utilizzata la microscopia elettronica o altri metodi alternativi che forniscano risultati equivalenti o più accurati, arrivando comunque sino a fibre di larghezza inferiore a 0,2 microcentimetri, secondo metodi di campionamento e conteggio che verranno definiti con decreto ministeriale (art. 253).
Per quanto riguarda, infine, gli aspetti maggiormente operativi:
- all’art. 248, riportante l’obbligo di raccolta di informazioni da parte del Datore di Lavoro prima di iniziare lavori di demolizione, manutenzione viene aggiunto espressamente anche il caso della “ristrutturazione” e vengono riportate indicazioni per i casi in cui si tratti di edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e le informazioni richieste non siano disponibili;
- rispetto alla valutazione dei rischi (art. 249), viene aggiunta la seguente previsione: “Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto”;
- vengono dettagliati i contenuti della notifica agli organi di vigilanza competenti (art. 250) e viene specificato che la documentazione relativa al numero dei lavoratori interessati (elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, certificati di formazione, data dell’ultima visita medica periodica) deve essere conservata per 40 anni;
- vengono modificate le misure di prevenzione e protezione elencate all’art. 251 con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI, alle misure da adottare nei processi produttivi (eliminazione della polvere di amianto, aspirazione della stessa alla fonte, abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti), alle procedure di decontaminazione, anche rispetto ai lavori in ambienti chiusi ed ai rifiuti prodotti (anche da attività estrattive o di scavo in pietre verdi);
- rispetto alla formazione dei lavoratori (art. 258), la stessa viene rafforzata, anche con la precisazione che deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione ed ai compiti e metodi di lavoro specifici. Inoltre, i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto devono ricevere anche una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.
Avvocati Francesca Masso, Luca Montemezzo ed Ester Bonifacio
Scarica la normativa di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: ronni | 06/02/2026 (07:26:44) |
| Ritengo che le modifiche apportate dal D. Lgs. 213/2025 siano carenti soprattutto su un punto fondamentale: l'esito della mappatura/censimento dei M.C.A. presenti eventualmente in un edificio ante Aprile 1994 deve essere fornita "prima dell'inizio dei lavori" di manutenzione, ristrutturazione e demolizione. Ma il legislatore ha dimenticato un punto fondamentale: a quale organo di vanno trasmesse queste informazioni ? Secondo il mio parere agli uffici tecnici comunali all'interno della pratiche CILA e SCIA. All'A.S.T. in caso di demolizione che interessino M.C.A. (ma questo era già normato dall'art. 256). Senza questa prescrizione tale importante modifica resta inutile. | |
