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Appalti e bonifiche amianto: le figure professionali e la sicurezza

Appalti e bonifiche amianto: le figure professionali e la sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da amianto

20/06/2022

Un documento presenta alcuni ruoli che possono essere presenti nelle bonifiche da amianto. Focus su rappresentante e direttore tecnico dell’impresa affidataria, datori di lavoro delle imprese assegnatarie e capicantiere delle imprese esecutrici.

Roma, 20 Giu – Nelle attività di bonifica amianto, spesso caratterizzate da una forte complessità e multidisciplinarietà con presenza di diverse imprese, è necessario individuare correttamente le varie figure professionali che devono operare per la corretta esecuzione e per la sicurezza delle attività. Anche perché con la presenza di più imprese in un cantiere di bonifica amianto si determinano “situazioni di interferenza e la possibilità di rilevare più rischi in contemporanea; tra i più frequenti, oltre al rischio amianto, si segnalano il rischio chimico, il rischio di cadute dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri, rischi da elettrocuzione, etc”. E ciò richiede “interventi differenziati, imprese dotate di attrezzature specifiche per le singole situazioni citate e personale con qualifiche e formazione diverse a seconda della mansione da svolgere”.

 

È dunque importante che vengano definite le figure di riferimento, anche in relazione al decreto legislativo n. 81/2008, ed identificati i soggetti incaricati di ricoprire i singoli ruoli. Tra l’altro le figure professionali coinvolte previste dalla normativa vigente “potrebbero cambiare nel corso del tempo”. Pertanto i documenti di sicurezza “necessitano di un continuo aggiornamento alla luce di eventuali avvicendamenti o cambiamenti anche di tipo amministrativo e di responsabilità”.

 

A raccontare la necessità di identificare i vari ruoli e a fornire informazioni sulle varie figure professionali connesse alle attività e alla tutela della sicurezza nei cantieri di bonifica amianto è il documento “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.

 

Tra le figure delineate dal documento, abbiamo già ricordato, in un precedente articolo, i ruoli del committente, del responsabile unico del procedimento, del coordinatore amianto e del direttore tecnico di cantiere.

Oggi si soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Bonifiche: rappresentante e direttore tecnico dell’impresa affidataria

Il documento - curato da Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone – ricorda che nelle bonifiche di amianto è generalmente necessario “identificare una impresa affidataria dei lavori, ovvero una impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi anche di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. E nel caso di bonifiche complesse “generalmente l’affidamento dei lavori avviene tramite gara di appalto”. Se il titolare del contratto di appalto è “un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderente agli appalti pubblici o privati”, “l’impresa affidataria è l’impresa assegnataria consorziata dei lavori oggetto del contratto di appalto”.

 

Partendo da queste indicazioni, relative al mondo degli appalti, ricordiamo che il datore di lavoro/imprenditore/soggetto responsabile dell’impresa (Dl) è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Tale figura può coincidere o meno con quella del Dirigente”.

 

Inoltre nel caso di stazioni appaltanti e appaltatori dovrebbero essere presenti anche altre figure professionali deputate anche alla sicurezza sul lavoro, ad esempio:

  • rappresentante dell’affidataria in sito
  • direttore tecnico dell’affidataria
  • datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici
  • direttori tecnici di cantiere delle imprese assegnatarie
  • capicantiere imprese esecutrici.

 

Il rappresentante dell’affidataria in Sito (Ras) è il soggetto “che dovrà:

  1. sovrintendere alle attività in svolgimento, definisce la pianificazione di massima delle attività” - di concerto con il Dta (Direttore tecnico dell'affidataria), i Dt (Direttore tecnico di cantiere) ed i Cc (Capo cantiere) delle imprese Assegnatarie;
  2. “individuare la necessità di aggiornamenti o integrazioni progettuali, riportandole al Dt dell’Affidataria”.

Inoltre in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il Titolo IV del d.lgs. 81/08, “egli dovrà:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97 comma l);
  • pianificare i lavori e coordina le imprese esecutrici affinché i lavori si svolgano nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/08 (art. 97 comma 3 lettera a)”.

 

Mentre il direttore tecnico dell’affidataria (Dta) è il soggetto che “dovrà:

  1. predisporre il progetto dell’intervento, compreso il piano di lavoro amianto, assicurando la rispondenza degli atti progettuali alla norma ed al capitolato;
  2. sovrintendere alle attività in svolgimento, attraverso l’organizzazione di cantiere e delle imprese consorziate assegnatarie, con l’obiettivo di verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti dall’Affidataria.

In materia di sicurezza sul lavoro, secondo il Titolo IV del d.lgs. 81/08, egli dovrà:

  • verificare l’ idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici (ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a), secondo le modalità dell’All. XVII del suddetto decreto;
  • verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto a quello dell’azienda copofila, prima della trasmissione dei Pos al Cse (compiti di cui all’art. 97 comma 3 lett. b)”.

 

Bonifiche: datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici

Veniamo ai datori di lavoro delle imprese assegnatarie e subappaltatrici, cioè i soggetti che “devono redigere o far redigere il piano operativo di sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, di cui al d.lgs. 81/08, e:

  • adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del d.lgs. 81/08, sia per i posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali, sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali,
  • curare la disposizione o l‘accatastamento dei materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento,
  • curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute”;
  • “curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi” - previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori – “o curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  • scegliere l’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione, o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • manutenzione e controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; o la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  • adeguare, in funzione dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; o la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  • consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul Piano Operativo di Sicurezza”.

 

In particolare i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono ricevere dall’impresa affidataria:

  • “informazione sulle possibili emergenze che possono verificarsi nel cantiere in relazione alla presenza simultanea o successiva di varie imprese ovvero di lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera;
  • indicazioni in merito ai mezzi per la lotta antincendio (tipologia ed ubicazione) previsti nel cantiere”.

 

Bonifiche: direttori tecnici di cantiere e capicantiere delle imprese esecutrici

Il documento si sofferma poi sui direttori tecnici di cantiere delle imprese assegnatarie, soggetti che “devono:

  1. definire la pianificazione di massima dei lavori di concerto con il Ras,
  2. rappresentare interfaccia tra l’impresa Assegnataria e l’Affidataria nonché le altre imprese esecutrici che concorrono alla realizzazione dell’opera;
  3. rapportarsi con gli Enti di controllo, assicurando risposta alle eventuali richieste pervenute dagli Enti in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.
  4. verificare le attività in svolgimento rispetto alla pianificazione definita ed agli impegni contrattuali;
  5. essere responsabile delle attrezzature, macchinari e/o materiali portati in cantiere nei confronti della Stazione Appaltante (S.A.).
  6. gestire e smaltire i rifiuti in conformità alla normativa in vigore”.

 

Sono presentati anche i capicantiere delle imprese esecutrici (assegnatarie e subappaltatrici).

In particolare il capocantiere (Cc) “è il Preposto (Pr) dell’Assegnataria esecutrice ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 81/08. Il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà ricevere dal proprio Dt indicazioni sui lavori da eseguire (indicazioni sulla tipologia di intervento, limiti e vincoli da rispettare), sulla tecnologia da impiegare e sui tempi da rispettare (pianificazione di massima). Il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà definire la pianificazione giornaliera dei lavori, che deve rispettare la pianificazione di massima definita dal Dt; in particolare, il Cc dell’Assegnataria esecutrice dovrà verificare le possibili interazioni fra ditte diverse e nel caso di interazioni fra proprie squadre di lavoro, comprese le squadre di lavoro delle proprie subappaltatrici, eliminare i rischi di interferenza tramite una opportuna pianificazione dei lavori o l’adozione di misure di protezione collettiva adeguate; qualora ciò non sia possibile, ridurre e controllare i rischi interferenziali tramite procedure, informazioni, dispositivi di protezione collettiva e personale. Nel caso di altre imprese esecutrici diverse dall’Assegnataria esecutrice di cui è Cc e dalle proprie subappaltatrici, avvisare il proprio Dt per le opportune azioni di coordinamento interno (cioè con altre Assegnatarie esecutrici e proprie subappaltatrici)”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che nel capitolo “Figure professionali e relativi ruoli” si sofferma anche su:

  • committente;
  • responsabile unico del procedimento;
  • appaltatore;
  • subappaltatore;
  • responsabile dei lavori;
  • direttore dei lavori;
  • direttore tecnico di cantiere;
  • dirigente;
  • preposto;
  • lavoratore autonomo;
  • coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
  • coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • responsabile servizio prevenzione e protezione;
  • addetto servizio prevenzione e protezione;
  • medico competente;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • coordinatore amianto;
  • responsabile tecnico delle ditte iscritte all’albo gestori ambientali;
  • organi di vigilanza;
  • organismi paritetici.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.02 MB).

 

 

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