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Toscana: le indicazioni su come affrontare la riapertura delle attività

Toscana: le indicazioni su come affrontare la riapertura delle attività
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

21/04/2020

Una ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana del 18 aprile 2020 fornisce nuove regole per la continuazione o la riapertura delle aziende. Il protocollo anti-contagio, lo screening sierologico e le procedure di lavoro.

 

Firenze, 21 Apr – In relazione alla prevista Fase 2 che vedrà la riapertura di molte attività produttive e commerciali alcune Regioni cominciano a pubblicare documenti e ordinanze per riuscire - in accordo con gli obiettivi del contenuto del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ” del 14 marzo 2020 – a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” in relazione al rischio di contagio da SARS-CoV-2.

 

Una prima ordinanza che pubblichiamo e che pone molte nuove regole per assicurare la sicurezza nelle aziende che proseguono o riprenderanno le attività è la Regione Toscana con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 sulle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

Ricordiamo che l’Ordinanza ha due allegati con due schede relative alle attività produttive e alle attività commerciali. Infatti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio (raccolti in due format diversi) che preveda l’impegno all’attuazione delle misure indicate nell’ordinanza e che deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza stessa per le aziende che stanno continuando le attività. Per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Datore di lavoro R.S.P.P.
Formazione del Datore di lavoro RSPP - Classe di rischio BASSO (art. 34, D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

 

Gli spazi per lo screening sierologico

L’Ordinanza richiede diverse misure di contenimento per “gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020”.

 

Riguardo all’attività di monitoraggio della siero prevalenza si indica che al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, “il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana”.

 

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

Un capitolo a parte è dedicato alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

 

Ad esempio si indica che per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici “è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina”.

 

Veniamo alla distanza interpersonale e ai dispositivi di protezione.

 

Si indica che la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 “è di norma determinata in 1,8 metri”.

Tuttavia laddove, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, “non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche”.

In relazione poi ai dispositivi si indica che è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

  1. in spazi chiusi in presenza di più persone;
  2. in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

 

Si segnala che in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, “suggestivi”, che possano suggerire la presenza di COVID-19, “è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente”.

 

Altre regole riguardano l’igiene e la sanificazione.

 

Prima dell'accesso al posto di lavoro è “necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone”.

Deve poi “essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria”.

La sanificazione “può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Laddove siano presenti impianti di areazione “deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.

 

Inoltre:

  • “il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  • il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi”. 

 

Le disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

L’Ordinanza riporta poi disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali.

 

Infatti oltre a quanto previsto nei precedenti punti della ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte “le seguenti ulteriori misure di contenimento:

  1. l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;
  2. ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
  3. l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
  4. l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
  5. l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
  6. nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
  7. nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.    

 

Concludiamo segnalando che nelle disposizioni finali si indica che l’ordinanza “ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Toscana - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 - misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

 

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