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Testo Unico: novità su agenti biologici e lavoratori autonomi occasionali

Testo Unico: novità su agenti biologici e lavoratori autonomi occasionali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

29/04/2022

L’adozione del Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE e le nuove note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Brescia, 29 Apr – Per cercare di conoscere, approfondire o anche solo ribadire le tante modifiche che in questi mesi hanno riguardato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 torniamo a presentare alcune novità della versione aprile 2022 del Testo Unico coordinato e aggiornato dall’opera degli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore.

 

Se in un precedente articolo abbiamo presentato il Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021, di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE, oggi ricordiamo le novità del Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE.

Inoltre segnaliamo alcune Note dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), inserite nell’appendice normativa del “Testo Unico coordinato e aggiornato”, che fanno riferimento all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Il decreto Interministeriale e gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico

Come già ricordato in un precedente articolo del nostro giornale il decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifiche degli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

E attraverso questo recepimento il decreto sostituisce gli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) e XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) del Decreto legislativo 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2019/1833/UE.

 

Riportiamo a titolo esemplificativo quanto riportato ora nell’allegato XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici).

Si indica che laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 “riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione”.

 

Questo l’elenco presente nell’allegato XLIV:

  1. Attività in industrie alimentari
  2. Attività nell’agricoltura
  3. Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
  4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
  5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
  6. Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
  7. Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.

 

Ricordiamo poi che l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) indica che nella classificazione “sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo”. E nella compilazione dell’elenco di agenti biologici classificati “non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati”.

Senza dimenticare che la classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli agenti sui lavoratori sani e “non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori”.

 

Le note dell’Ispettorato sui lavoratori autonomi occasionali

Ci soffermiamo oggi anche su alcuni documenti pubblicati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con riferimento alla riscrittura dell’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Ci soffermiamo sulla Nota del 11 gennaio 2022, prot. n. 29 che ha in oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”.

 

Si ricorda che la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del DL 146/2021, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a ‘svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive’ nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

 

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 - si prevede che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124’.

 

La nota dell’11 gennaio fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Riguardo all’ambito di applicazione si indica che “l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. - riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” - e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986”.

 

Rimandando alla lettura integrale della nota dell’11 gennaio 2022, che riporta altre indicazioni sull’ambito di applicazione, sulle comunicazioni e sulle sanzioni, ricordiamo brevemente altre due Note INL che forniscono chiarimenti e risposte sull’obbligo di comunicazione:

  • Nota del 27/01/2022, prot. n. 109 – Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti;
  • Nota del 01/03/2022, prot. n. 393 - Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022.

 

Entrambe le note contengono dieci risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions), alle domande più frequenti che riguardano l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Riportiamo, a titolo esemplificativo, le domande a cui sono fornite delle risposte nella Nota dell’1 marzo 2022:

  • Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
  • Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
  • Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
  • In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
  • Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
  • Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
  • Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
  • È previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?
  • La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

 

Segnaliamo, in conclusione, che l’INL ha pubblicato anche due note sul termine del periodo transitorio e sull’attivazione di una nuova applicazione da utilizzare per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale:

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti citati nell'articolo:

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto del 27 dicembre 2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota del 11 gennaio 2022, prot. n. 29 - Art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 


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Rispondi Autore: Edirap - likes: 0
06/10/2022 (12:24:11)
Buongiorno! Un quesito per quanto indicato nell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08; in un’azienda che tratta rifiuti solidi urbani e non rifiuti speciali potenzialmente infetti, è stata eseguita la valutazione del rischio secondo l’art. 271 che non ha evidenziato la presenza di agenti biologici né del gruppo 3 né del gruppo 4; ovvero, sono state adottate tutte le misure indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, dello stesso articolo con indagini ripetute annualmente. Per il rischio biologico potenziale, vanno presi ulteriori provvedimenti e se si, quali?
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Paride Giangiacomi

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