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COVID-19 e protocolli condivisi: quali sono le novità per i cantieri?

COVID-19 e protocolli condivisi: quali sono le novità per i cantieri?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

17/05/2022

Emanata un’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri in relazione al rischio COVID-19. Le misure del nuovo protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione del COVID-19 nei cantieri.

Roma, 17 Mag – Come ricordato nell’articolo “ La fine dell’emergenza COVID-19: protocolli, green pass e smart working”, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - recante “Disposizioni urgenti per il superamento  delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” – all’articolo 3 (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19) interviene sull’aggiornamento dei protocolli condivisi anti-covid.

 

Si indica che “a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

 

In ottemperanza a questo articolo il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri: le attività devono essere attuate nel rispetto del contenuto di un documento allegato all’ordinanza medesima recante le “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri” con riferimento al nuovo “Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, in aggiornamento rispetto ai precedenti protocolli in materia.

L’Ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022.

 

 

Queste linee guida ­- condivise con varie realtà (Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, associazioni di categoria e federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, …) - contengono disposizioni che hanno effetto fino al 31 dicembre 2022, “fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia”.

 

L’articolo di presentazione del nuovo protocollo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il ministero delle infrastrutture: COVID-19 e nuove indicazioni per i cantieri  

Come ricordato in una comunicazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le Linee Guida “contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

 

In particolare – riassume la comunicazione - è raccomandato, “ove possibile, il ricorso da parte delle imprese al lavoro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e l’adozione di protocolli di sicurezza per evitare il contagio. Particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali”.

 

Un’adeguata e corretta informazione deve poi “essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento”.

 

L’applicazione del protocollo per prevenire il COVID-19 nei cantieri

Veniamo al dettaglio dell’Ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

L’Ordinanza indica che in relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si è ritenuto di adottare le nuove Linee Guida, “al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19”.

 

Le misure presenti nel nuovo “Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri” si estendono “ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio”.

 

In particolare – continua il documento – “si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:

  • utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio”.

Si indica ancora che i datori di lavoro “adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali”.

 

Le misure: informazione, DPI, accesso dei fornitori, pulizia e spazi comuni

Riportiamo le indicazioni presenti nel Protocollo connesse a specifici aspetti.

 

Riguardo all’informazione sugli obblighi nel cantiere “il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
  • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale”.

Inoltre “l’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.)”.

 

Altre indicazioni:

  • dispositivi di protezione individuale: “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente”;
  • modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: “per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti”;
  • pulizia e igiene nel cantiere: “il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica”;
  • gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): “l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali”;
  • gestione di una persona sintomatica in cantiere: “nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria”.

 

Concludiamo riportando le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria e al ruolo del medico competente e di RLS/RLST.

 

Si indica che “nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In particolare “il medico competente – nel rispetto della privacy - segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ordinanza del 9 maggio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2022).

 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 


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Rispondi Autore: MM - likes: 0
17/05/2022 (07:04:18)
L'ordinanza, seppur prescritto nello stesso testo e malgrado sottoscritta il 6 maggio, non risulta ancora oggi esser stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale né vi è traccia nel portale del Ministero della Salute e sul sito del Governo.
Il testo circola unicamente su siti non istituzionali dal 10 maggio e da poco sul portale stampa del Ministero cofirmatario ma non titolato alla firma.

Al di là delle ricadute che potrebbe avere sulla gestione dei cantieri in pieno contrasto con quanto prescritto altrove, prorogando temporalmente oltre i confini immaginabili le misure di cautela , riscrive stavolta frettolosamente tutti i compiti e i doveri dimenticando l'esistenza dell' organogramma funzionale individuato dal D.lgs 81/08 e accumunando in un unica posizione di garanzia, peraltro in assenza di decreti sanzionatori, il CSE, il Datore di Lavoro e il Medico.

Forse è opportuno che verifichiate maggiormente il tutto alla fonte originaria.

Cordialmente
MM
Rispondi Autore: Paola.Rosin - likes: 0
17/05/2022 (08:34:38)
Pubblicata il 9 maggio in Gazzetta Ufficiale. Io l'ho trovata
PR
Rispondi Autore: dzulian - likes: 0
17/05/2022 (08:59:23)
I protocolli anti covid post fine stato di emergenza non hanno supporto legislativo. Una ordinanza di linee guida lascia il tempo che trova: le linee guida non sono legge.
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
17/05/2022 (10:25:43)
Buongiorno.
Posso entrare in un centro commerciale al chiuso senza alcuna protezione delle vie respiratorie, ed in cantiere, all'aperto, devo mettere i DPI "secondo le disposizioni legislative vigenti". Quali siano, non si sa e la linea guida non lo dice. Una frase senza alcun senso tipo 'sono rispettate tutte le norme vigenti' che trovo su alcuni DVR...
Oltralpe, sono settimane che, sui giornali, i contagi ed i morti per COVID si trovano solo più da pagina 8 in poi. nel nostro paese, le rianimazioni sono VUOTE ed i malati che vi stazionano, beh, il COVID è diventato l'ultimo dei loro problemi, i reparti ordinari stanno TRANQUILLAMENTE (anche troppo) riprendendo le attività standard e ci voglio far credere che in autunno, se non mettiamo adesso la mascherina, torneremo a 800000 (ottocentomila, così ha detto ieri Cartabellotta, GIMBE) contagi AL GIORNO: radiogiornale del SOLE24.
Manco la disinformazia russa. Non una sola catastrofica previsione si è avverata, nell'ultimo anno. E continuiamo a mettere le mascherine all'aperto, dove, sempre ad oggi, non è stato dimostrato incontrovertibilmente UN SOLO CONTAGIO.
Buon lavoro, con tre dosi di vaccino e la mascherina che ti si appiccica sulla barba, non si sa mai!
Fausto Pane

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