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Addizionale per danno biologico: attenzione all’importo
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Buone le intenzioni, ma scarso il risultato ottenuto dall’Inail nell’intento di rendere chiaro ad ogni datore di lavoro il calcolo con il quale è stato determinato l’importo dell’addizionale per il danno biologico che dovrà versare.
In questi giorni l’Istituto ha spedito ai datori di lavoro le lettere di richiesta dell’addizionale sui premi di assicurazione a copertura degli oneri per danno biologico relativi agli anni 2000 – 2001 – 2002. [Per un approfondimento sull’addizionale si consulti il numero di PuntoSicuro del 14.6.4].
In tali lettere viene riportato l’importo complessivo che i datori di lavoro dovranno versare e viene allegato un prospetto analitico di calcolo.
Mentre l’importo riportato nella lettera di richiesta è esatto, il “Totale complessivo” riportato nell’allegato è invece errato.
L’Inail ha quindi reso noto, con un comunicato stampa, che i datori di lavoro dovranno tenere conto esclusivamente dell’importo complessivo dell’addizionale indicato nella lettera di richiesta, senza considerare l’analogo dato riportato nel prospetto allegato.
Buone le intenzioni, ma scarso il risultato ottenuto dall’Inail nell’intento di rendere chiaro ad ogni datore di lavoro il calcolo con il quale è stato determinato l’importo dell’addizionale per il danno biologico che dovrà versare.
In questi giorni l’Istituto ha spedito ai datori di lavoro le lettere di richiesta dell’addizionale sui premi di assicurazione a copertura degli oneri per danno biologico relativi agli anni 2000 – 2001 – 2002. [Per un approfondimento sull’addizionale si consulti il numero di PuntoSicuro del 14.6.4].
In tali lettere viene riportato l’importo complessivo che i datori di lavoro dovranno versare e viene allegato un prospetto analitico di calcolo.
Mentre l’importo riportato nella lettera di richiesta è esatto, il “Totale complessivo” riportato nell’allegato è invece errato.
L’Inail ha quindi reso noto, con un comunicato stampa, che i datori di lavoro dovranno tenere conto esclusivamente dell’importo complessivo dell’addizionale indicato nella lettera di richiesta, senza considerare l’analogo dato riportato nel prospetto allegato.
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