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Modifiche al decreto 81: la valutazione dei campi elettromagnetici

Modifiche al decreto 81: la valutazione dei campi elettromagnetici

Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici comporta modifiche al D.Lgs. 81/2008. L’analisi e valutazione del rischio e l’adozione di disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.


Roma, 2 Sett – Abbiamo presentato in questi giorni il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Decreto di recepimento che entra in vigore il 2 settembre 2016.

Ci siamo in particolare soffermati sulle modifiche alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici: sono stati sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è stato aggiunto l’articolo 210 bis in materia di informazione e formazione.

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Abbiamo già presentato, in precedenti articoli, il campo di applicazione, le nuove definizioni e affrontiamo ora le novità apportate al Testo Unico con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro riguardo alla valutazione dei rischi e alle disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi.

 

Veniamo al nuovo articolo 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione).

 

Si indica che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181 (agenti fisici) del TU, il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”.

In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni.

Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”.

 

Si ricorda che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”.

Si indica poi che la valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati:

- “in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza”;

- “ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti” da D.Lgs. 81/2008 e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

 

A cosa deve fare particolare attenzione il datore di lavoro nella valutazione dei rischi?

Il nuovo articolo 209 indica che il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a) “la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) effetti biofisici diretti; d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c); f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211; i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; m) sorgenti multiple di esposizione; n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse”.

 

Veniamo ora brevemente al nuovo articolo 210 che cambia anche titolo, da “Misure di prevenzione e protezione” a “Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi”.

 

Il nuovo articolo indica che a seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione) sono superati, il datore di lavoro - a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza – “elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;

i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori”.

 

Inoltre sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, “il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 207”.

 In particolare, in conformità all'articolo 183 (Lavoratori particolarmente sensibili), “adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 210bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione”.

 

Anche la nuova versione dell’articolo 210 si sofferma sulla segnaletica.

Infatti sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un'apposita segnaletica” recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre “identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna”.

 

L’articolo riporta poi le misure di protezione specifiche da adottare nei casi riportati nei vari commi della nuova versione dell’articolo 208 e indica che i lavoratori “non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212” (Deroghe), e all'articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione), commi 3, 4 e 5.

E qualora, “nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento”.

 

Segnaliamo, per concludere, che “nei casi di cui all'articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione”. E i sintomi transitori possono comprendere:

a) “percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;

b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea”.

 

 

 

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi correlati ai campi elettromagnetici

 

 

Tiziano Menduto



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