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La struttura della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

La struttura della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

Le buone prassi per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici. Focus sulla struttura della direttiva: valori limite, valutazione, riduzione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e deroghe.

Se il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato di Roma) ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro e della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, sono poi altre direttive a fissare le prescrizioni minime per raggiungere gli obiettivi. Innanzitutto la direttiva generale,  direttiva quadro 89/391/CEE che sancisce le prescrizioni generali, ma anche una serie di singole direttive che forniscono i dettagli sulle modalità per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro in situazioni lavorative specifiche.
La ventesima direttiva di questo tipo è la nuova direttiva  Direttiva europea 2013/35/UE - chiamata anche direttiva EMF e approvata il 26 giugno 2013 - che presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai  campi elettromagnetici (CEM). Direttiva che ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016.
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Per conoscere più nel dettaglio la direttiva, ad esempio per quanto riguarda la sua struttura, i valori limite e la valutazione dei rischi, la Commissione Europea ha elaborato una serie di guide non vincolanti per l'implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.
 
La “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica” ricorda che la direttiva EMF mira in particolare a “introdurre prescrizioni minime di sicurezza e di salute in relazione al lavoro in presenza di campi elettromagnetici”. E conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea i singoli Stati membri della UE “possono scegliere di mantenere la legislazione vigente oppure introdurre una nuova legislazione con prescrizioni più rigorose di quelle della direttiva relativa ai campi elettromagnetici”.
 
Qual è la struttura della direttiva EMF? E cosa prescrive?
 
Riguardo alla struttura, la guida indica che l’articolo 3 della direttiva 2013/35/UE limita innanzitutto le esposizioni massime “fissando valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari; tali effetti sono definiti negli allegati II (effetti non termici) e III (effetti termici) della direttiva relativa ai campi elettromagnetici”:
- i VLE relativi agli effetti sanitari “devono essere sempre rispettati;
- il superamento temporaneo dei VLE relativi agli effetti sensoriali è invece accettabile purché siano state fornite ai lavoratori le informazioni opportune e siano state adottate altre misure in conformità dell’articolo”.
La guida indica che nella maggior parte dei casi i VLE “vengono definiti in termini di grandezze riscontrabili all’interno del corpo che non possono essere misurate direttamente né semplicemente calcolate. Per questo motivo l’articolo 3 introduce livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze di campo esterne, più facilmente rilevabili tramite misurazioni o calcoli. I LA sono definiti negli allegati II e III della direttiva relativa ai campi elettromagnetici”.
In questo senso se i LA non sono superati “si può ipotizzare che le esposizioni siano conformi ai VLE e che non sono necessarie ulteriori valutazioni. In talune circostanze il superamento di alcuni LA può essere accettabile; le norme in materia sono esposte nell’articolo 3”.
 
L’articolo 4 è invece dedicato alla valutazione dei rischi e all’identificazione dell’esposizione.
 
Il primo passo per creare un luogo di lavoro più sicuro è infatti la valutazione dei rischi esistenti. Ed è importante “osservare che non basta dimostrare l’osservanza dei LA o dei VLE, poiché ciò potrebbe non essere sufficiente a proteggere adeguatamente i lavoratori particolarmente a rischio o a eliminare i rischi riguardanti la loro sicurezza derivanti dagli effetti indiretti”. Per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.
L’articolo prevede che i datori di lavoro “identifichino e valutino i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Tuttavia consente ai datori di lavoro di tener conto delle informazioni fornite da altri e impone loro di valutare essi stessi i campi elettromagnetici qualora non sia possibile dimostrare la conformità con altri mezzi. L’accettabilità dei dati forniti dai fabbricanti o pubblicati nelle banche dati di valutazioni generiche è importante poiché per gran parte dei datori di lavoro questo sarà certamente il modo più semplice di valutare i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro”.
 
L’articolo 5 affronta invece le disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi.
 
Nel caso che i LA non sono superati e si possono essere esclusi altri effetti, “i datori di lavoro non dovranno adottare altre misure se non quelle volte a garantire che continuino ad adempiere i propri obblighi ai sensi della direttiva quadro. Tra queste rientra il riesame della valutazione dei rischi per garantirne la costante validità”.
Se invece dei LA vengono superati, “il datore di lavoro può provare a dimostrare, se possibile, l’osservanza dei VLE e l’assenza di altri rischi per la sicurezza derivanti dai campi elettromagnetici. In molti casi tuttavia potrebbe essere più semplice ed economico attuare misure volte a scongiurare i rischi, piuttosto che dimostrare la conformità con i VLE”.
Si ricorda ancora che l’articolo 3 consente “il superamento temporaneo di LA inferiori o i VLE relativi agli effetti sensoriali ad alcune condizioni”. In ogni caso anche qualora i LA non vengano superati, “il datore di lavoro dovrà tener conto del fatto che questo non è sufficiente a garantire una protezione adeguata dei lavoratori particolarmente a rischio né a eliminare i rischi derivanti dagli effetti indiretti”.
 
Ricordiamo brevemente poi che l’articolo 6 si occupa dell’informazione e formazione dei lavoratori, l’articolo 7 della consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (riferimento all’articolo 11 della direttiva quadro), l’articolo 8 alla sorveglianza sanitaria e l’articolo 10 alle deroghe (cioè all’applicazione più flessibile di prescrizioni legislative, a condizione che i lavoratori siano comunque adeguatamente protetti).
 
Infatti l’articolo 10 concede una deroga non discrezionale e due deroghe discrezionali:
- la deroga non discrezionale “riguarda l’installazione, il controllo, l’uso, lo sviluppo e la manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) nel settore sanitario o la ricerca in questo campo. La deroga consente che l’esposizione superi i VLE purché siano soddisfatte alcune condizioni, che vengono illustrate dettagliatamente nell’appendice F della presente guida, insieme agli orientamenti forniti ai datori di lavoro sulle modalità per dimostrare la conformità”;
- con la prima deroga discrezionale “gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione alternativo per il personale che lavora presso installazioni militari o che partecipa ad attività militari, come esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza”;
- con la seconda deroga discrezionale (una deroga di natura generale), “gli Stati membri possono autorizzare il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attività specifiche, nel rispetto di determinate condizioni”.
 
In conclusione la direttiva EMF vuole aiutare i datori di lavoro ad adempiere i propri obblighi, “nel rispetto della direttiva quadro, in relazione ai rischi specifici associati ai campi elettromagnetici”.
 
Da questo punto di vista e con riferimento anche alla direttiva quadro 89/391/CEE:
- “gran parte dei datori di lavoro adempie già i propri obblighi nell’ambito della direttiva quadro, e pertanto ha già assolto le proprie responsabilità” ai sensi della direttiva 2013/35/UE”;
- “per alcuni luoghi di lavoro in cui si generano campi elettromagnetici di più forte entità, i datori di lavoro potrebbero dover effettuare valutazioni più approfondite e adottare ulteriori precauzioni tese a eliminare o ridurre i rischi”;
- i datori di lavoro dovranno “fornire informazioni e formazione al proprio personale, coinvolgere il personale nella gestione dei rischi e seguire le prassi nazionali in relazione alla sorveglianza sanitaria”.
 
L’indice della guida:
 
SEZIONE 1 — TUTTI I DATORI DI LAVORO
 
1. Introduzione e obiettivo della guida
2. Effetti sulla salute e rischi per la sicurezza derivanti dai campi elettromagnetici
3. Sorgenti di campi elettromagnetici
 
SEZIONE 2 — DECIDERE SU EVENTUALI ULTERIORI AZIONI
 
4. Struttura della direttiva relativa ai campi elettromagnetici
5. Valutazione dei rischi nell’ambito della direttiva relativa ai campi elettromagnetici
 
SEZIONE 3 — VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ
 
6. Uso dei valori limite di esposizione e dei livelli di azione
7. Uso delle banche dati e dei dati dei fabbricanti relativi alle emissioni
 
SEZIONE 4 — SONO NECESSARIE ULTERIORI AZIONI?
 
9. Misure di protezione e prevenzione
10. Preparazione alle situazioni di emergenza
11. Rischi, sintomi e sorveglianza sanitaria
 
SEZIONE 5 — MATERIALE DI RIFERIMENTO
 
APPENDICE A. Natura dei campi elettromagnetici
APPENDICE B. Effetti dei campi elettromagnetici per la salute
APPENDICE C. Grandezze e unità di misura dei campi elettromagnetici
APPENDICE D. Valutazione dell’esposizione
APPENDICE E. Effetti indiretti e lavoratori particolarmente a rischio
APPENDICE F. Orientamenti sulla risonanza magnetica
APPENDICE G. Disposizioni di altri testi dell’Unione europea
APPENDICE H. Norme europee e internazionali
APPENDICE I. Risorse
APPENDICE J. Glossario e abbreviazioni
APPENDICE K. Bibliografia
APPENDICE L. Direttiva 2013/35/UE
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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