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Campi elettromagnetici: come formare il personale per la valutazione?

Campi elettromagnetici: come formare il personale per la valutazione?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

20/01/2020

Indicazioni sui requisiti del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. I compiti del personale di livello senior specializzato, la formazione e l’aggiornamento degli esperti CEM.

Campi elettromagnetici: come formare il personale per la valutazione?

Indicazioni sui requisiti del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. I compiti del personale di livello senior specializzato, la formazione e l’aggiornamento degli esperti CEM.

 

Brescia, 20 Gen – Il Portale Agenti Fisici ricorda che i meccanismi accertati di interazione dei campi elettromagnetici (CEM) con la materia biologica si traducono per lo più in due effetti fondamentali, l’induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili e la cessione di energia con rialzo termico. Effetti che si possono definire diretti “in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano”. Ma oltre agli effetti diretti esistono poi effetti indiretti “che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti”.

 

È evidente che in relazione ai vari possibili effetti diretti e indiretti sulla salute dei lavoratori sia importante che la valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici.

 

Torniamo dunque a presentare il documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”, prodotto dalla Consulta Interassociativa CIIP in collaborazione con il Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, che ricordiamo individua tre distinti livelli di esperti CEM (ECEM):

  • ECEM di Livello Base;
  • ECEM di Livello Esperto Specializzato;
  • ECEM di Livello Senior Specializzato.

 

Dopo aver già raccontato compiti e competenze degli esperti di livello base e di livello esperto specializzato, l’articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:

  • Compiti e attività della persona qualificata di livello senior specializzato
  • La formazione per la valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici
  • I requisiti dei formatori e l’aggiornamento professionale degli esperti CEM

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Compiti e attività della persona qualificata di livello senior specializzato

Riportiamo brevi indicazioni su compiti e attività della persona qualificata di livello senior specializzato.

 

L’esperto CEM di livello senior specializzato deve essere innanzitutto in grado “di svolgere i compiti e le attività riportate nella tabella 3 oltre a quelle riportate nelle tabelle 1 e 2”. Rimandiamo alla lettura integrale delle tabelle 1 e 2, riassunte anche in precedenti articoli del nostro giornale, e veniamo direttamente alla tabella 3 che rappresenta compiti e attività specifiche di questa tipologia di livello.

 

Questo il compito presente nella tabella 3 per questa figura professionale: “pianificazione, programmazione, effettuazione di misurazioni e/o calcoli necessari per la valutazione dell’ esposizione a CEM qualora questa necessiti di misurazioni non standard e/o calcoli specialistici e/o dosimetrie”. 

 

Veniamo poi alle attività specifiche:

  1. Definire la strategia necessaria per effettuare misurazioni strumentali che richiedono elaborazioni non standard e/o calcoli specialistici e/o valutazioni dosimetriche con applicativi e modelli standard e NON standard.
  2. Scegliere le metodiche di misurazione e/o calcolo appropriate in relazione alle tipologie di modalità espositive a CEM presenti e alla tipologia di rischio espositivo da valutare. 
  3. Identificare gli eventuali valori guida e i valori limite e i criteri a cui riferirsi per la valutazione dei dati in relazione alla tipologia di rischio espositivo da valutare
  4. Formulare il protocollo di indagine, comprendente il protocollo di misurazione/calcolo con le metodiche previste dalle norme tecniche di riferimento o, in loro assenza, con metodiche affidabili e documentate indicandone la fonte.
  5. Nei casi stabiliti, misurare i livelli di esposizione e valutare i risultati dei rilevamenti in relazione alla tipologia di rischio espositivo CEM oggetto della valutazione.
  6. Elaborare il report di indagine e la relazione conclusiva di valutazione con misure/calcolo sulla base dei risultati emersi”. 

 

La formazione per la valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici

Veniamo ai requisiti e alla formazione e partiamo dal personale ECEM di livello base.

 

Si indica che i requisiti per il personale ECEM di Livello Base si intendono soddisfatti “dall'acquisizione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze di cui alla tabella 4 e relativa formazione”.

 

Riportiamo dal documento la tabella 4:

 

 

Riguardo alla formazione si indica poi che la persona qualificata ECEM di Livello Base deve “dimostrare di avere maturato un'esperienza teorico pratica documentata nello svolgimento abituale dei compiti e delle attività specifiche nel campo dei CEM come segue:

  • un corso di almeno 8 ore e almeno 1 anno di esperienza pratica se già in possesso di conoscenze, abilità e competenze equivalenti al livello 7 dell'EQF (tipicamente laurea specialistica/magistrale in ambito tecnico scientifico);
  • un corso di almeno 16 ore e almeno 1 anno di esperienza pratica se già in possesso di conoscenze, abilità e competenze equivalenti al livello 6 dell'EQF (tipicamente laurea triennale in ambito tecnico scientifico);
  • un corso di almeno 24 ore e almeno 1 anni di esperienza pratica se già in possesso di conoscenze, abilità e competenze equivalenti al livello 5 dell'EQF (tipicamente diploma di scuola secondaria di secondo grado). L’attività sarà effettuabile solo nel settore di appartenenza.

 

Rimandando alla lettura del documento in relazione alla formazione degli altri due livelli riprendiamo dal documento una tabella riassuntiva relativa ai corsi ed alle esperienze professionali del personale qualificato ECEM:

 

 

I requisiti dei formatori e l’aggiornamento professionale degli esperti CEM

Riportiamo, in conclusione, qualche indicazione sui requisiti del formatore e sul mantenimento delle competenze degli esperti CEM.

 

Si indica che i requisiti del formatore devono “essere coerenti con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013”. E i corsi per il raggiungimento dei requisiti “dovranno essere erogati da Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 9 del D.lgs.81/08 e s.m.i., Enti di ricerca, Università, Associazioni professionali e/o scientifiche del settore”.

 

Infine riguardo al mantenimento delle competenze si indica che la persona qualificata ECEM di Livello Base, di Livello Esperto Specializzato, di Livello Senior Specializzato “è tenuta all’aggiornamento professionale con la frequenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nel settore dei CEM”.

 

In particolare per il mantenimento dei requisiti di tali esperti CEM “ai fini dell’aggiornamento professionale formativo è richiesta la frequenza a corsi di formazione per un totale di 8 ore in 3 anni”. E l’aggiornamento professionale continuo può vertere, tra l'altro, su:

  1. aggiornamento e approfondimento delle competenze di cui alle tabelle 4, 5, 6 (presenti nel documento)
  2. etica e deontologia;
  3. strumenti di lavoro, ivi compresi gli strumenti informatici e le nuove tecnologie di supporto;
  4. legislazione e normativa tecnica.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute luoghi lavoro, “ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”, ultima revisione 18 giugno 2019 (formato PDF, 366 kB)

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi correlati ai campi elettromagnetici

 



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Rispondi Autore: Alessandro Merlino immagine like - likes: 0
20/01/2020 (08:28:05)
Buongiorno, è bene precisare che il percorso di formazione proposto dalla CIIP (che è un'associazione di associazioni e non è un organo istituzionale) è uno dei tanti possibili e non è un percorso "abilitante". Non esistono percorsi abilitati per la figura dell'esperto in materia di rischi da agenti fisici e quando il legislatore prescrive che la valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere eseguita da personale qualificato, intende ricordare al datore di lavoro della sua responsabilità in "eligendo".

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