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Delega di funzioni: il potere di spesa del delegato
Continuiamo con la pubblicazione degli estratti dal documento “ Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo di lavoro del CPT di Padova coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing. Donato Chiffi, con un estratto che affronta il tema del potere di spesa del delegato.
L’incarico deve prevedere e rendere esplicito il potere di spesa?
Si, la delega deve attribuire al delegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c.1, lett. d, D.Lgs. n.81/2008).
Il potere di spesa del delegato deve essere illimitato? Se ci sono limiti allora la delega non vale più, oppure ha validità condizionata?
La delega di funzioni deve trasmettere al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di salute e sicurezza del lavoro ma anche mezzi tecnici ed economici nonché i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo; sulla base di tale principio, pertanto, l’art. 16, c.1, lett.
d), del D.Lgs. n.81/2008 non rende obbligatorio che al delegato sia attribuito un potere di spesa illimitato ma, più ragionevolmente, che “essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”; pertanto, nell’atto di delega possono essere riportati anche dei limiti di spesa purché gli stessi siano congrui rispetto ai compiti attribuiti e, quindi, sufficientemente ampi e, comunque, idonei a consentire al delegato di operare efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate.
In tal senso, ad esempio, si può ipotizzare l’inserimento di una clausola di salvaguardia in base alla quale nei casi di emergenza il delegato non ha alcun limite al potere di spesa, salvo poi di dover rendicontare e relazionare al datore di lavoro entro un certo numero di ore.
Pertanto, ove il potere di spesa risulti limitato deve consentire al delegato di poter costantemente, in ogni momento della quotidiana vita aziendale, decidere l’effettuazione di una determinata spesa per l’apprestamento di mezzi antinfortunistici necessari, senza quindi aver bisogno di alcuna preventiva autorizzazione o d’assenso da parte del delegante o da parte di un altro soggetto (es. dirigente).
RPS
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Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 20/06/2014 (09:11:47) |
Per sospendere lavorazioni di qualunque genere non è necessario il potere di spesa, basta dare un ordine di servizio a costo zero. Se i "delegati" agissero così i DdL/CdA non avrebbero altra scelta che spendere. Lontani dalle soluzioni. Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Enrico Fusco - likes: 0 | 20/06/2014 (09:15:46) |
Buongiorno, un dipendente dell'azienda con poteri economici ed organizzativi può essere considerato datore di lavoro. Lo chiedo perchè l'azienda per la quale lavoro ha un amministratore unico che per evitare gli obblighi indelegabili di cui all'articolo 17 vuole attribuire il ruolo di datore di lavoro ad un dipendente attribuendogli i poteri necessari. Nella visura camerale c'è scritto che il dipendente ricopre il ruolo di datore di lavoro ai fini del Dlgs 81/08. Essendo datore di lavoro non è stata prevista nessuna delega. E' prevista dalla legge questa eventualità? L'amministratore unico non ha quindi nessun tipo di responsabilità? Grazie, Enrico |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 20/06/2014 (16:51:10) |
@ Fusco: in riferimento all'articolo 2 comma 1 lettera b) primo periodo direi proprio di no. La delega deve avere un "senso" dovrebbe essere strettamente legata alla complessità dell'azienda. Sulla individuazione del datore di lavoro si brancola nel buio pesto (soprattutto a livello di controllore nel momento di individuare del destinatario della sanzione e dell'eventuale seguente avviso di garanzia) non dimentichiamo che sentenze ormai consolidate poi ritengono datori di lavoro più di una singola persona cioè tutto il consiglio di amministrazione (e questo a mio avviso non va bene e dimostra qualora ce ne fosse bisogno che l'81 è fortemente indiziato di essere lacunoso). Anche sulla complessità della tipologia aziendale (più sedi, budget, potere di scelta delle azioni e di liquidazione delle spese,...) la giurisprudenza si è espressa ritenendo causale gli obblighi di vigilanza del datore di lavoro...si ma quale mi chiedo? Ad es. l'AD della ThyssenKrupp "Italia" è stato ritenuto colpevole (a parte la revisione di cui tutti sappiamo cambierà poco o nulla) ma la multinazionale ThyssenKrupp come si colloca nella causalità dell'incidente? E' un paradosso: l'art 17 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro che nessuno sa chi sia. Curioso che l'art 16 sulle deleghe di funzione (che non sono in ogni caso deleghe a ricoprire la figura del datore di lavoro) venga posto prima degli obblighi del DdL. La funzione di DdL non può essere delegata allora? Che senso ha avere un amministratore delegato? Perchè ritenere estraneo all'eventuale procedimento penale il socio che ha fatto mettere a verbale la sua opposizione a NON intervenire per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (in una riunione di condominio, bassa di livello per definizione, accade che qualcuno faccia mettere a verbale il suo parere contrario)? Che razza di potere eserciterebbe la magistratura qualora non tenesse conto di dichiarazioni messe a verbale da chi è un cittadino prima di essere una qualunque figura di qualunque pessimo decreto legislativo? Siamo davvero lontani dalla chiarezza figuriamoci dalla trasparenza. Vediamo se qualcuno chiarisce meglio. saluti |
Rispondi Autore: P.C. - likes: 0 | 24/06/2014 (11:41:42) |
Sono RSPP con delega solo verbale (nulla per iscritto) e con nessuna autonomia di spesa. Mi assumo responsabilità anche se per fare qualcosa devo avere l'ok della direzione ... cosa non facile in questo periodo. E' se succede qualcosa rispondo io ??? COme posso tutelarmi ??? |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 24/06/2014 (12:02:18) |
@ P.C. Non serve delega per fare il RSPP, basta una nomina e in goni casa se ha fatto il corso di RSPP (moduli A 28 h, B x h, C 24 h, a meno che abbia qualche esenzione riferibile a studi universitari, e se non li ha fatti non è RSPP); non serve autonomia di spesa anzi sarebbe deleterio che lei l'avesse (finirebbe nell'essere individuato come datore di lavoro!). Se succede qualcosa lei non risponde di niente a patto che abbia segnalato tutto quanto rientra nei suoi compiti ex art 33. In caso contrario potrà coprire, per la sua parte, una posizione di garanzia. Scriva tutto e di più e si faccia rilasciare copie firmate dal datore di lavoro di quanto da lei segnalato per iscritto. PS mi perdoni ma francamente il suo intervento mi pone una serie di domande di cui la principale è: ma cosa le hanno insegnato al corso di RSPP? Poi si parla dei "consulenti" esterni che assumono incarichi di RSPP nelle aziende e le visitano a spot, sarà anche vero ma questi interrogativi non se li fanno più. Non ci si improvvisa RSPP. Mi auguro di esserle stato utile come mi auguro dia un segno qui di aver ricevuto ed eventualmente contestarmi. Buon lavoro |