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Delega di funzioni: dimensioni aziendali e trasferimento del delegato

Delega di funzioni: dimensioni aziendali e trasferimento del delegato
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

23/05/2014

Domande e risposte sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: Indicazioni interpretative su natura dell’attività, dimensioni aziendali e trasferimento del delegato.

 
Brescia, 23 Mag - Nell’ambito della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro uno degli istituti ancora oggi più controversi è quello della delega di funzioni; La sussistenza di molteplici criticità interpretative hanno indotto il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova ad organizzare a Padova il 18 ottobre 2013 un convegno su questo delicato tema adottando la formula della tavola rotonda.
A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing. Donato Chiffi, che al termine dell’evento ha elaborato il documento “Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, che, con particolare riferimento all’edilizia, è redatto sotto forma di domande e risposte, emerse alla luce dei quesiti che sono stati sottoposti dai partecipanti.
 
Ne pubblichiamo un estratto che affronta natura dell’attività, dimensioni aziendali e trasferimento del delegato.
 
1. Il datore di lavoro può delegare funzioni anche nel caso di imprese piccole o molto semplici?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008 nell’individuare i limiti e le condizioni per l’efficacia della delega di funzioni non fa espresso riferimento anche al c.d. parametro dimensionale;
la S.C. di Cassazione, tuttavia, in passato ha dato notevole rilievo allo stesso e, nel caso dell’edilizia, ha affermato che al titolare di una posizione di garanzia è consentito trasferire, con atto scritto di delega espresso, inequivoco e certo, obblighi e compiti che alla stessa posizione ineriscono ad altro soggetto qualora l’impresa operi con numerosi cantieri in attività in diversi luoghi (cfr., ex multis Cass. pen. sezione IV, n.12800/2007; n.8604/2008; n.7709/2007; n.39266/2011; n. 16452/2012).
Sotto questo profilo la S.C. ha anche ulteriormente precisato che ai fini della legittimità della delega di funzioni in ambito prevenzionistico il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa e non è necessario che si tratti di un’impresa di notevoli dimensioni ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale (Cass. pen. sezione III, 12 aprile 2005, n. 26122).


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2. Il datore di lavoro di un’azienda che opera anche nei settori dell’ambiente (rifiuti,
bonifiche etc.) può delegare le funzioni in materia di sicurezza del lavoro?
Si, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.81/2008.
 
3. E’ possibile delegare delle funzioni per un singolo cantiere e quali sono gli effetti qualora il delegato sia successivamente trasferito presso un altro cantiere?
Si, l’attuale disciplina non vieta che la delega possa essere conferita con riferimento ad un singolo cantiere nel rispetto ovviamente delle condizioni e dei divieti previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008; qualora poi il delegato sia successivamente trasferito presso un altro cantiere non potendo più esercitare alcun potere di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate la delega deve ritenersi revocata (cfr. Cass. pen. sezione IV, 11 aprile 2008).
 
 
RPS

 



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Rispondi Autore: Massimo Ferraro - likes: 0
26/06/2014 (11:07:08)
Buongiorno. Un commento ed una domanda.
Nel caso di un D.L. che è A.D. dell'azienda (entrambi con sede in U.K. ma con un rispettivo domicilio in Italia) e che delega un dirigente della fabbrica (ai fini dell'art. 16 e nelle piene modalità di registrazione notarile e pubblicazione su quotidiano etc), permette al dirigente di acquisire le funzioni sostitutive del D.L.(eccetto quanto nell' art.17)ai fini della sicurezza aziendale. Tuttavia, come discusso con il Comando dei vigili del fuoco, il dirigente non può firmare la Scia per il C.P.I..
La mia considerazione è che giustamente l'A.D. (che è in questo caso è identificato apicalmente come D.L.) debba essere il firmatario della documentazione in oggetto.
Di contro il legale dell'azienda è al 100% convinto che la delega permetta al dirigente delegato di firmare TUTTI i documenti in fase autorizzativa e non, anche per il settore ambiente (???).
Domanda: Qual'è effettiva portata delle delega fatta ai fini dell'art.16???

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