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Aggiornata la raccolta di quesiti sulla sicurezza

Aggiornata la raccolta di quesiti sulla sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

13/10/2014

Aggiornati i “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro INFO.SICURI. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D.Lgs. 81/2008, pervenuti al gruppo di lavoro “info.sicuri”.
 
Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:  info.sicuri@regione.piemonte.it
 
Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base alla loro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro che si tengono di norma una volta al mese.
 
Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è opportuno fare riferimento.
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Pubblichiamo alcuni dei quesiti sull’”Applicazione generale del D.lgs. 81/08 – Titolo I”
 
Vorrei un chiarimento circa l’applicazione del D.lgs. 81/08: l’Allegato II esclude le strutture di ricovero e cura dai casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi. Le case di riposo per anziani, classificate come Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), senza direttore sanitario né utilizzo di apparecchiature elettromedicali, ma con la presenza di infermieri e la possibile presenza di professionisti quali fisioterapisti rientrano nella definizione di struttura di ricovero e cura o vanno considerate come semplici strutture residenziali?
La definizione di RAF, presente nel sito web della Regione Piemonte nell’area tematica Sanità è la seguente: «Presidio residenziale, destinato a soggetti non autosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere e un sufficiente livello di assistenza sanitaria».
Tale struttura prevede la presenza delle seguenti figure professionali:
- medico di Medicina Generale, che assicura l’assistenza medica
- infermiere professionale
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari per l’assistenza alla persona.
Possono essere presenti, inoltre, fisioterapisti, terapisti occupazionali e animatori e altre figure professionali sanitarie, quali fisiatra, geriatra, psicologo, possono essere messe a disposizione dalle ASL.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la RAF rientri tra le strutture di ricovero e cura.
 
Gli addetti (guardie) di un istituto di vigilanza, che operano sempre singolarmente in attività di vigilanza, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di primo soccorso?
Il datore di lavoro, in questo caso, deve definire le procedure di primo soccorso e deve individuare gli addetti che devono essere formati tenendo conto delle particolarità del servizio, che comporta il lavoro in solitudine e in luoghi isolati.
 
Nel documento di valutazione dei rischi deve essere valutato anche il rischio terremoto?
La valutazione deve riguardare tutti i rischi e quindi anche i rischi di instabilità delle strutture in caso di terremoto. Si ritiene, peraltro, che una valutazione di questo genere possa essere effettuata solo da un tecnico specializzato.
 
Il noleggiatore che noleggia attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 del D.lgs. 81/08 deve richiedere, ai sensi dell’art. 72 comma 2 del D.lgs. 81/08, il possesso della specifica abilitazione ivi prevista già a partire dal 12 marzo 2013 oppure dovrà farlo, in virtù della norma transitoria dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, decorsi i due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso?
Gli obblighi di cui all’art. 72 comma 2 sono cogenti fin dal 2008 e riguardano sia la formazione che l’eventuale abilitazione. I due anni indicati nel quesito fanno riferimento al tempo concesso a chi, già alla data di entrata in vigore dell’Accordo, utilizzava tali attrezzature. Pertanto, tale requisito dovrà essere verificato.
 
Nelle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi non è previsto il «calcolo» del livello di rischio attraverso la formula R=PxD.
Ritenete che si possa omettere tale aspetto che poi a mio parere è un aspetto cruciale per chi fa valutazione del rischio, ovvero quantificare lo stesso rischio?
L’affermazione indicata nel quesito non è del tutto corretta. Il modulo 3 delle procedure standardizzate stabilisce che «La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche e i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavorocorrelato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali e internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc
Tra le «metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati» ci può quindi essere anche quello a matrice comunemente definito PXD. Sul piano metodologico la procedura appare chiara, forse il dubbio sorge in relazione al modello 3 dove sul piano documentale non è chiaro dove vada inserito questo riferimento. Nella vaghezza delle indicazioni riportate, essendo per definizione la valutazione dei rischi valutazione globale e documentata di tutti i rischi, si ritiene che un riferimento possa essere indicato nella colonna 4.
 
Nel caso in cui un Comune indica una gara d’appalto per lavori in una scuola elementare di sua proprietà, non essendoci interferenze tra il comune e l’azienda appaltatrice, a chi spetta l’elaborazione del DUVRI?
La redazione del DUVRI compete al DL committente e quindi al Comune. Nella fattispecie si applica l’art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08, che prevede che il soggetto che affida il contratto (Comune) rediga il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard inerenti la prestazione, mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il lavoro (scuola), prima dell’inizio dell’esecuzione, deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi dell’appalto.
 
Oltre a quanto previsto dal Decreto 24 aprile 2013 (GU 20 luglio 2013) sulle attività sportive e relativo utilizzo del defibrillatore, gradirei sapere se nella Regione Piemonte vi sono «altri luoghi di lavoro» in cui è obbligatoria la presenza del defibrillatore e, ovviamente, del personale debitamente formato al suo utilizzo?
Fatte salve le previsioni del DM 24/4/2013 (GU 20 luglio 2013) sulle attività sportive e relativo utilizzo del defibrillatore, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso.
Si ritiene, pertanto, che il DL, in collaborazione con il MC, debba valutare anche i rischi di cui trattasi, individuando le relative misure di primo soccorso. In particolare, l’art. 4 del DM 388/2003 prevede che le attrezzature e i dispositivi per gli addetti al primo soccorso debbano essere appropriate rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda, essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego e integrate sulla base della valutazione dei rischi.
 
Un condominio di 6 proprietari, senza amministratore, intende chiamare una impresa, che lavora con cestelli e attrezzature varie, per la potatura di alcuni alberi. Per verificare l’idoneità dell’impresa cosa si può fare?
Dal tenore del quesito sembrerebbe evidenziarsi che il condominio è committente di lavori di potatura e non anche datore di lavoro. Nel qual caso, non rientrando i lavori di potatura nel titolo IV del D.lgs. 81/08, il condominio non assume specifici obblighi. Tuttavia per verificare l’idoneità dell’impresa affidataria dei lavori occorre quantomeno assicurarsi anche attraverso il certificato di iscrizione alla camera di commercio che si tratti di un’azienda che ha nel proprio oggetto sociale l’attività di potatura. Inoltre, occorre verificare che possieda persone e mezzi adeguati.
Per quanto riguarda i dipendenti, si può acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e una dichiarazione riguardante l’elenco dei dipendenti con indicazione del contratto loro applicato. Per quanto riguarda le attrezzature si può acquisire una dichiarazione circa il possesso o la disponibilità di mezzi sottoposti alle verifiche periodiche e assicurati. Infine, si può richiedere una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro dell’impresa circa l’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di formazione dei lavoratori.
 
 
 
 
RPS
 
 
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