Su quale formazione puntare per migliorare la sicurezza sul lavoro?
Brescia, 23 Feb - A quanti è capitato di partecipare a corsi sulla sicurezza con formatori non qualificati/non preparati, con programmi dei corsi non rispettati, con tempi previsti non osservati, con presenze e assenze alla bisogna? O addirittura con attestati inviati a seguito di una semplice autocertificazione in cui si comunica di aver letto e studiato materiali scaricati in precedenza?
Stiamo parlando della cattiva formazione, dei molti percorsi formativi inefficaci e di scarsa qualità che ancora oggi vengono proposti.
Mega Italia Media, una delle società leader nella formazione alla sicurezza in Italia e nello sviluppo di applicazioni tecnologicamente avanzate per la formazione online, lancia un appello, alla luce delle novità normative in materia di formazione, per promuovere la formazione di qualità, sia essa in e-learning e/o frontale.
Lo sviluppo della digitalizzazione e le concezioni riduttive della formazione
Il decreto-legge 146 e il futuro Accordo Unico Stato-Regioni
L’appello per promuovere la buona formazione
Lo sviluppo della digitalizzazione e le concezioni riduttive della formazione
L’appello segnala come il recente DL 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, potrebbe indurre ad una idea infondata e sbagliata per la quale solo la formazione d'aula (“in presenza”) sia formazione efficace, riducendo gli spazi per la digitalizzazione della formazione, in completa controtendenza rispetto al mondo globale della formazione, università incluse.
Ridurre la formazione in e-learning, che in molti casi è l’unico modo per fare formazione in modo tempestivo e aggiornato, è un grave errore di politica della prevenzione e una negazione dello sviluppo tecnologico della formazione, mentre:
- in Italia è presente da più di due anni una pandemia che ha causato nel nostro Paese oltre 130.000 morti. In questa situazione le tecnologie digitali hanno consentito al paese di andare avanti, di lavorare e studiare;
- il Ministro della transizione digitale sta cercando di traghettare il paese, da questo punto di vista in netto ritardo, in ventinovesima posizione al mondo per il livello di innovazione, verso un utilizzo più maturo delle tecnologie digitali;
- il Ministro della pubblica amministrazione sta operando una enorme accelerazione verso l'utilizzo delle banche dati per rendere l'interazione cittadino/Stato il più digitale possibile;
- lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge i concorsi per il ruolo di Ispettore Tecnico del Lavoro con piattaforme digitali per ridurre drasticamente costi e tempi di assunzione.
In questa situazione ha senso oggi, in materia formativa, tornare al passato e negare la fondamentale importanza, per le aziende e per i singoli, della digitalizzazione della formazione?
Il decreto-legge 146 e il futuro Accordo Unico Stato-Regioni
Il Governo, che ha emanato il Decreto-Legge 146/21, e il Parlamento che lo ha convertito in Legge 215/2021, in base ad una interpretazione letterale dell’articolo 37 comma 7 bis, sembrano escludere la modalità digitale e-learning per la formazione dei preposti (che ora più che mai sono diventati figure fondamentali del sistema della prevenzione).
Esclusione ingiustificata considerando che questa modalità formativa può essere assolutamente idonea anche per questi corsi.
Viceversa nulla è stato innovato per quanto riguarda la formazione delle restanti figure della sicurezza, datori di lavoro, dirigenti, RLS, lavoratori, addetti al primo soccorso e antincendio, per le quali, ma anche per il preposto, disporrà il futuro accordo Unico Stato Regioni.
Accordo che dovrà rivedere anche le modalità di verifica finale dell’apprendimento che potrà essere gestita, fatti salvi miglioramenti sempre possibili, con modalità simili a quelle attuali, ma più evolute.
Si desume dall'approccio al tema la possibilità di un obbligo di verifica dell’apprendimento sempre e comunque con la modalità in presenza.
Occorre riflettere, invece, se la presenza non sia un più utile e appropriato requisito fondante dell’addestramento, al quale il nuovo comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dedica ampia attenzione, e che necessita, questa sì, una più particolareggiata definizione in sede di nuovo Accordo Unico stato Regioni.
Ricordiamo che tutte le più prestigiose università americane, ma pure europee e italiane, ormai da anni fanno partecipare a distanza centinaia di migliaia di studenti da tutto il mondo ai propri corsi, organizzando anche sessioni di esame via telematica e consentendo lo studio attraverso una enorme mole di risorse digitali (lectio magistralis, TED, infografiche, animazioni, videolezioni, simulazioni, esercitazioni, lavori di gruppo, ecc.).
Ma davvero è possibile tornare ad un passato che, peraltro, non è mai stato idilliaco?
L’appello per promuovere la buona formazione
Secondo la legge vigente entro giugno 2022 il nuovo Accordo Unico Stato-Regioni unico metterà insieme tutti gli accordi precedenti (ad oggi tuttora in vigore in tutte le loro parti, e-learning incluso, come ricordato dalla Circolare 1/22 dell’INL) e darà sistematicità alla materia.
In questa situazione è altamente auspicabile che si dia alla formazione a distanza, fatta bene e in modo tecnicamente ineccepibile, il ruolo che gli spetta di diritto nella moderna civiltà digitale in cui tutti viviamo.
Le Parti Sociali e le Istituzioni devono essere consapevoli del valore della formazione digitale: tornare indietro non è possibile, né utile, né vantaggioso e considerare più efficace una modalità formativa rispetto ad un'altra può rappresentare un grave rischio di alimentare la perdurante arretratezza tecnologica del nostro paese.
Un grave rischio anche per il possibile impatto sul mondo delle imprese (oggi già alle prese con gli enormi rincari energetici), sull’ambiente (se si vuole ridurre la CO2, non ha senso rimettere per strada centinaia di migliaia di lavoratori) e infine proprio sulle tante aziende che hanno investito sulla formazione digitale.
In numerose grandi, medie o piccole imprese si utilizzano oggi piattaforme e-learning dedicate alla formazione, piattaforme importanti in un momento storico in cui il reskilling dei collaboratori è la parola chiave per garantire il futuro di ogni attività.
Una ricerca, pubblicata su PuntoSicuro, mostra con chiarezza che dal punto di vista dell’efficacia non solo i percorsi formativi tradizionali in aula e quelli in e-learning sono equiparabili, ma in certi casi il miglioramento raggiunto dai lavoratori formati, per una formazione di tipo teorico, può essere maggiore nella formazione erogata in modalità e-learning.
Come Mega Italia Media, forti della nostra lunga esperienza di formazione di qualità, lanciamo quindi un appello alle Istituzioni e alle Parti Sociali perché nei prossimi mesi non si perda l’occasione, nel nuovo Accordo Stato-Regioni, per favorire tutta la buona formazione sulla sicurezza, sia quella in e-learning che quella in presenza.
Potrebbe essere l’occasione giusta per innalzare davvero il livello della sicurezza in Italia e fornire un contributo effettivo alla riduzione del numero e della gravità degli infortuni e delle malattie professionali, promuovendo la buona organizzazione del lavoro nel modo più efficace possibile.
Per ulteriori informazioni sui corsi prodotti da Mega Italia Media e sulla qualità della formazione proposta è possibile visitare il sito internet https://www.megaitaliamedia.com/it/ o contattare Mega Italia Media S.p.A. - Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella – Brescia - Tel. +39. 030.5531802 - formazione@megaitaliamedia.it
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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Rispondi Autore: Franco Amicucci - likes: 0 | 23/02/2022 (09:10:52) |
Articolo rigoroso e puntuale, che condivido pienamente. Sembra incredibile che in un' epoca dove le linee guida del PNRR sono orientate a recuperare il ritardo tecnologico e la mancata alfabetizzazione digitale del paese, si pensi di bloccare modalità di apprendimento da anni normali in paesi di tutto il mondo. Secondo l'indice DESI siamo agli ultimi posti in Europa in termini di alfabetizzazione digitale ed invece di recuperare, si vuole confermare per legge la mancata cultura digitale! Con un provvedimento legislativo si tenta di bloccare la possibilità di gestire una parte della formazione sulla sicurezza in modalità online, modalità che ha ormai più di 20 anni di sperimentazione ed è così gestita in tutti i paesi del mondo. Una norma che è sicuramente sfuggita al dibattito parlamentare, da recuperare immediatamente. |
Rispondi Autore: Salvatore Donato Consonni - likes: 0 | 23/02/2022 (10:52:20) |
Buongiorno. Grazie per questo articolo. Registro che lo stesso replica con ancor maggiore enfasi quanto pubblicato sulla formazione a distanza il 15 settembre u.s. Mi sento "costretto" quindi, a mia volta, a ritornarci. Considerare che la nuova prescrizione normativa di far effettuare totalmente in presenza la formazione particolare ed aggiuntiva per i preposti possa mettere in discussione la grande necessità della digitalizzazione del nostro Paese, è un'incredibile assurda generalizzazione. Mentre concordo che l'informazione (ovvero processo di comunicazione ad una via) possa essere estremamente efficace anche a distanza, sempre che non si verifichino tutte le distorsioni giustamente indicate nella premessa di questo articolo che, si badi bene, si sostanziano nella grave mancanza di sensibilità verso i temi della sicurezza e della prevenzione nella cultura italica. Altre considerazioni debbono essere fatte per la formazione, ovvero del processo che associa il sapere al saper essere, ovvero l'acquisizione di una dimensione scientifico-umanistica che unisce al saper fare, la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni su sé stessi e sugli altri, con conseguente, sperato, raggiungimento del senso di responsabilità. La mia lunghissima esperienza di formatore (ho cominciato in una multinazionale negli anni '70), mi dice che questo processo formativo non può avvenire davanti ad un computer, in tutte le sue possibili modalità che abbiamo più volte sperimentato. Ciò che non può avvenire davanti ad un computer, ma che è invece possibile in presenza, è costituito da un insieme di diversi fattori umani, fra i quali hanno notevole rilevanza la metacomunicazione (il linguaggio del corpo), le emozioni, le riflessioni effettuate e commentate congiuntamente, in una disponibilità al confronto ed al dialogo che è praticamente impossibile fare guardando rettangolini su un computer, peraltro spesso oscurati. Venendo al provvedimento che vuole la formazione totalmente in presenza dei preposti, invece del pasticcio di parte in presenza e parte anche a distanza dell'attuale condizione, personalmente l'ho salutato con favore. Nei corsi per preposti faccio spesso una provocazione: dico ai presenti che i preposti rappresentano l'anello debole di tutto il sistema della sicurezza in azienda, semplicemente perché talvolta, invece di costituire da esempio nei confronti dei loro collaboratori, sono i primi a non rispettare una norma che magari è stata enfatizzata nelle aule di formazione. E siccome nulla è più formativo dell'esempio, i loro collaboratori acquisiscono spesso il comportamento opposto di quello voluto. Ovviamente, cerco poi di farli riflettere sul perché, in generale, non si rispettino regole, pur conosciute, cercando di convincerli che la conoscenza da solo non basta, è necessario raggiungere un livello di sensibilità tale da motivare al cambio del comportamento. Non è un processo semplice, ma chi ci prova con determinazione riesce ad ottenere qualche risultato, fra mille difficoltà perché ci si scontra con convinzioni ed abitudini radicate che, negli adulti, è difficile modificare. Altro, se si prova a farlo nelle scuole con i ragazzini, ma noi purtroppo dobbiamo sforzarci di fare gli andragoghi e non i pedagoghi. |
Rispondi Autore: Orsola Ceretti - likes: 0 | 23/02/2022 (15:02:38) |
un punto che a mio parere il legislatore dovrebbe considerare è il tema del GRADIMENTO DEL CORSO DA PARTE DEGLI UTENTI. E'un paramento di valutazione utilissimo da considerare visto che è il destinatario stesso della formazione ad esprimerlo. Perchè non farne un punto obbligatorio per tutti gli enti che erogano formazione sulla sicurezza? I lavoratori sono obbligati a fare formazione, i datori di lavoro sono obbligati a far fare ai loro lavoratori la formazione; un obbligo minimo per chi si occupa di fornire tale formazione dovrebbe essere quello di erogarla a un buon livello qualitativo. Come lo misuri questo livello? Con un buon livello di gradimento del corso espresso dagli utenti (es. su scala 0-10 il minimo gradimento accettabile dovrebbe essere superiore al 6) e questo andrebbe documentato agli enti di controllo insieme agli esiti dei test di verifica intermedi e finali e al resto della documentazione obbligatoria. Senza guardare ai massimi sistemi basterebbe questo vincolo ad alzare il livello della qualità dei corsi. Più alta la qualità della formazione e più elevata sarà la possibilità che questa incida sul cambio dei comportamenti. |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0 | 23/02/2022 (17:30:38) |
Il vero problema non è l'e_Learnig. Il nocciolo del problema sta nella buona formazione che si basa su due elementi principali. Una organizzazione della struttura formativa e validi docenti. Partiamo da questo aspetto poichè sono le persone che fanno la differenza e, nel caso della sicurezza sul lavoro la figura del docente è fondamentale. Sia in presenza che in e-Learning il suo ruolo è determinante. Se il docente legge le slides con gli articoli del Decreto 81/2008 sia che lo faccia in aula o sia che lo svolga in e_learning si tratta di una formazione che non serve. Per cui bisogna pretendere, come del resto prevede un allegato dell'Accordo Stato Regioni, che bisogna sapere, essere trasparenti e cponoscere i nominativi del docente e del team che svolge le funzioni di docente e tutor nella formazione in modalità e_Learning. Così come nei corsi in aula bisogna conoscere il nominativo dei docenti. A ciò bisognerebbe aggiungere che spetta all'organizzatore verificare affinchè il docente abbia titolo e possieda i requisiti per svolgere il ruolo di formatore. Un bravo docente sarà bravo sia in aula e sia in e_Learning. L'altro elemento riguarda l'ente e l'organizzazione che promuove il corso. Ciò ha grande importanza in quanto al suddetto ente compete il rispetto del patto d'aula. Registrazioni, orari, durata, esercitazioni, verifiche, ecc. Anche in questo caso non si può, a priori, indicare che la formazione in presenza sia "giusta" mentre quella in e_Learning si presta a "baipassare" la frequenza ad un corso. Gli imbroglioni stanno da tutte le parti e, addirittura, molti corsi in presenza non esistono e sono svolti con tanto di registri e firme fasulli ed i discenti pagano per avere un attestato. La medesima cosa avviene per quegli organizzatori di corsi in e-Learning che offrono corsi che si possono svolgere in dieci minuti, test finali da ripetere due-cinque volte finchè non si azzeccano 7 domande su 10 e via dicendo. Si tratta in ambudue i casi (presenza ed e-Learning) di cattriva formazione. Allora ben venga ed è giusto battersi per la sostanza ovvero una buona formazione. E se non bastano le norme, che già ci sono , ampliamo la platea - oggi inesistente - dei controlli e delle verifiche dei due aspetti della formazione che abbiamo identificato nei docenti e negli organizzatori. Ben vengano adeguati e giusti controlli che consentono di svolgere una buona formazione. Controlli sia per i corsi in presenza e sia per i corsi in e_learning. E nel controllo oltre gli aspetti formali, che pure sono importanti, verificare l'efficacia della formazione. Vedremo che l'e-learning ha la stessa valenza dei corsi in presenza, talvolta anche più. Dire che la formazione in e_learning sia una scorciatoia per non svolgere un corso è una posizione ideologiaca. Quanti di noi, come formatori in aula, abbiamo visto allievi che leggono il giornale, uso costante di telefonini e chat, disturbatori e via dicendo. L'e-learning ha salvato, durante la pandemia, molte attività vietate dalla formazione in presenza e ha sviluppato nuove ed importanti metodologie didattiche a distanza (anche negative come nel caso della scuola dove, a dire il vero ci siamo scontrati con le grandi difficoltà dei docenti e delle infrastrutture informatiche). Non si può tornare indietro ma guardare al futuro. E, ritornando alla figura del preposto mi interessa molto più sapere se un preposto è in grado di fare una seria ed attenta attività di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro dei lavoratori sottoposti alla sua vigilanza. Questo è il tema e qualunque strumento formativo abbia utilizzato è utile se risponde e sa svolgere bene questo compito. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/02/2022 (12:00:55) |
Una posizione eccellente che mette al centro la formazione di qualità come obiettivo fondamentale da ricercare col nuovo accordo Stato Regioni. Istituzioni e parti sociali devono pretendere l'indicazione di criteri rigorosi per garantire la qualità dei soggetti formatori. Forse serve un registro nazionale dei formatori e sanzioni a carico del formatore che eroga docenze senza possedere i requisiti di legge. È pure giusto ribadire la centralità dell'e-learning, ingiustamente vista con sospetto da taluni da anni. |