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DVR: guida pratica per un documento a norma

DVR: guida pratica per un documento a norma

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: PUBBLIREDAZIONALE

12/06/2019

La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro attraverso una metodologia conforme alle norme: i passi per la corretta elaborazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel precedente articolo abbiamo analizzato l’evoluzione normativa e gli aspetti principali per impostare un corretto DVR.

 

STRUTTURA DEL Documento di valutazione dei rischi

L’elaborazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l’attività oggetto di valutazione, il numero di addetti, le mansioni previste, i luoghi di lavoro in cui si svolgono i processi di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti presenti, gli eventuali agenti chimici/biologici utilizzati o a cui si è esposti.

 

Definito il quadro generale dell’organizzazione, siamo in grado di sviluppare una precisa analisi dei rischi che rappresenta il cuore del DVR in quanto consente di mettere in piedi le più idonee misure di prevenzione e protezione, dalla individuazione della formazione necessaria alla elaborazione di opportune istruzioni operative per gli addetti fino alla programmazione dell’eventuale sorveglianza sanitaria e della consegna di adeguati dispositivi di protezione individuale.

 

 

Il documento di valutazione dei rischi deve, inoltre, essere accompagnato da un opportuno Piano di miglioramento che contiene quelle misure di sicurezza aggiuntive mediante le quali si garantisce il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo.

Ricordiamo che il Piano di miglioramento NON deve includere le inadempienze dell’organizzazione bensì la definizione di obiettivi sensibili per il miglioramento della salute e sicurezza garantendone l’esecuzione entro i tempi previsti per l’attuazione.

Il miglioramento continuo non è un concetto astratto ma l’obiettivo che ogni azienda dovrebbe perseguire analizzando i propri processi ed adottando uno strumento di gestione come ad esempio il noto ciclo Plan, Do, Check, Act.

 

 

Anagrafica azienda e ruoli della sicurezza

Il Documento di valutazione dei rischi prevede una specifica introduzione in cui deve essere semplice evincere i dettagli dell’unità produttiva in esame. Oltre ai classici dati anagrafici è importante che siano ben definiti i luoghi di lavoro partendo dal censimento delle sedi e degli edifici fino agli ambienti di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

 

 

Perché è così importante definire la struttura dei luoghi di lavoro?

Innanzitutto, il profilo di rischio di un lavoratore è il risultato dei rischi legati alle mansioni svolte e dei rischi dovuti ai fattori ambientali, ossia quelli a cui risulta esposto in funzione dei luoghi di lavoro in cui transita o esegue le proprie attività lavorative.

Due mansioni analoghe ma svolte in ambienti di lavoro differenti potrebbero comportare l’adozione di diverse misure di sicurezza. Potremmo, infatti, considerare la situazione di un lavoratore che, pur non eseguendo una mansione con rischio rumore, necessita dell’otoprotezione perché transita in luoghi di lavoro dove sono installati impianti con un livello di rumore tale da prevedere misure di protezione.

Esistono, poi, tipologie di rischi la cui valutazione viene effettuata prendendo a riferimento i luoghi di lavoro: prendiamo ad esempio il rischio incendio che, per l’analisi del carico di incendio, parte proprio dalla individuazione dei compartimenti antincendio per cui risulta indispensabile conoscere la struttura dell’edificio e l’eventuale presenza di componenti strutturali in legno che partecipano all’individuazione del carico di incendio.

 

 

Organigramma della sicurezza

In base alla tipologia di organizzazione il datore di lavoro ha l’onere di individuare delle specifiche figure che fanno parte del servizio prevenzione e protezione.

Per determinate circostanze previste dal D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, se opportunamente formato in conformità a quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. In tutti gli altri casi dovrà nominare un RSPP (interno o esterno all’organizzazione in base alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’azienda/impresa). Accanto alla figura del RSPP e sempre in base alla struttura organizzativa in esame, il Datore di lavoro nomina gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, i Dirigenti ed i Preposti, gli Addetti al primo soccorso, gli Addetti antincendio e, se previsto, il Medico competente.  I lavoratori, che rappresentano comunque un ruolo della sicurezza, designano il proprio Rappresentante per la sicurezza.

Il DVR deve contenere l’elenco di tutte le figure della sicurezza nominate con la data di inizio nomina e preferibilmente riportare una rappresentazione grafica dell’organigramma.

 

Analisi dei rischi per tutte le fonti

Il fulcro del DVR è ovviamente rappresentato dalla valutazione di tutti i rischi in base al processo lavorativo ed alle lavorazioni eseguite.

Per ogni fase di lavoro è indispensabile analizzare quelli che sono i rischi propri della lavorazione e quelli legati all’utilizzo di attrezzature, macchine, agenti chimici pericolosi.

 

 

Come valutare i rischi?

Elemento imprescindibile per elaborare un corretto DVR è sicuramente l’indicazione della metodologia di analisi dei rischi: laddove esistono norme di riferimento (standard ISO, UNI, linee guida che forniscono  specifiche indicazioni sulle modalità di valutazione ad es.: rischi da agenti fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) si adottano gli algoritmi indicati dalla normativa stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

Un esempio di rischio per cui esistono algoritmi ad hoc può essere il RISCHIO RUMORE, per il quale il D.Lgs. 81/08 (normativa cogente) fissa i valori di azione ed i valori limite di esposizione ma per il calcolo dei livelli di esposizione rimanda alle norme UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI 9432:2011.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzano criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, ecc.

L’entità dei rischi NON normati può essere ricavata con il metodo della matrice assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) di un evento pericoloso ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione: R = P X D.  

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi devono essere definite, per tipo ed entità del rischio, le misure di prevenzione e protezione adeguate.

In conclusione, il Documento di valutazione dei rischi non deve essere semplicemente considerato come un obbligo di legge di cui il Datore di lavoro deve farsi carico ma un vero e proprio strumento da cui si evincono tutte le azioni da intraprendere per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Erogazione della formazione, consegne dei DPI, elaborazione di opportune istruzioni operative e predisposizione di appropriati protocolli sanitari sono solo parte delle preziose informazioni che danno il via a tutto il meccanismo di gestione.

È oggi possibile gestire tutto questo mediante strumenti informatizzati che sono progettati per garantire il rispetto delle normative cogenti e degli standard internazionali a cui fanno riferimento. Blumatica DVR è il software Blumatica che consente di gestire la sicurezza per qualsiasi realtà aziendale. Completamente integrate le funzioni per valutare tutti i rischi specifici esistenti (oltre 25) sulla base delle ultime normative in vigore.

È possibile realizzare in automatico, dalla valutazione dei rischi, la SafetyCard per ogni lavoratore garantendo l'informativa dei rischi ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08.

L’innovativa logica SAAT (Software As A Teacher) consente al tecnico di utilizzare al meglio il software e di essere costantemente aggiornato rispetto alla normativa vigente: specifici help contestuali, infatti, contengono “pillole” tecniche circa norme UNI, standard ISO e linee guida di riferimento.

 

Ulteriori dettagli qui

 


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Rispondi Autore: Sergio de Simone - likes: 0
12/06/2019 (13:15:56)
Purtroppo la sicurezza in Italia non è sentita in modo reale ma solo come spesa e le aziende che operano per la sicurezza a volte capita che non sanno neanche loro di che parlano
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
12/06/2019 (15:24:09)
il DVR dovrebbe essere il manuale per la gestione della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza: quasi mai questi strumenti informatici danno la possibilità di avere una certa aderenza con due obblighi fondamentali dell'articolo 28 dell'81/08 e cioè:
1) una correlazione diretta fra i rischi individuati e la estensione e il contenuto della formazione necessaria in funzone del grado di rischio
2) una correlazione dra i rischi individuati e le corispondenti procedure da utilizzare, comprese quelle per la manutenzione nel casodi uso di attrezzature
Rispondi Autore: dott. Carlo PAMATO - likes: 0
12/06/2019 (19:32:10)
se la sicurezza non è sentita ciò è anche dovuto al fatto che sia separata la cosidetta sicurezza (infortunistica) dalla sorveglianza sanitaria ( medicina del lavoro e igiene industriale) relegando il Medico Competente ad un ruolo subalterno ( della serie "ecco il DVR me lo firma ? ) non parliamo poi della semplicità, brevità e comprensibilità o del DVR standardizzato ( obbligo o di regola fino a 10 dip ; possibile fino a 50 dip.) ( art 28) i consulenti fasulli hanno inquinato il campo e l'impostazione "burocratica centrale " fa il resto: anche la formazione non fatta su casi reali in azienda produce solo slides o video che aumentano la sensazione di COMPLETA INUTILITà E LA PERCEZIONE DI TASSA INUTILE E VERGOGNOSA

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