La proposta di un decalogo per rendere più sicuro il lavoro in Italia
Non c’è dubbio che di fronte ai dati infortunistici che mostrano, nei primi sette mesi del 2022, un forte incremento di denunce di infortunio sul lavoro (+ 41,1% rispetto al 2021, +52,8% rispetto al 2020 e +16,6% rispetto al 2019), anche a fronte di un leggero decremento (rispetto al 2019) degli infortuni mortali, ci si debba interrogare attentamente su come migliorare le strategie di prevenzione, su come costruire un piano, una politica in grado di invertire la rotta.
Insomma è il momento di un “ impegno comune”, come ricordava il presidente dell’Inail Franco Bettoni, di una sorta di “Piano Marshall” relativo alla salute e sicurezza sul lavoro cercando di investire di questa necessità anche il futuro Governo della XIX Legislatura.
A provare a farlo, in questi mesi, è l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza ( AIAS) che ha individuato, con l’aiuto di professionisti della sicurezza sul lavoro e in vista delle prossime elezioni politiche, dieci priorità per garantire un salto di qualità nella sicurezza e salute nel mondo del lavoro e nella società.
Nella presentazione del Decalogo – che è stato inviato al Presidente della Repubblica, ai Leader delle coalizioni e ai Segretari di tutti i Partiti per richiamare la loro attenzione, riportare al centro delle discussioni pre-elettorali il tema della Sicurezza e chiedere impegni precisi su questi temi – si sottolinea che realizzare un miglioramento importante della Sicurezza nei luoghi di Lavoro è un prerequisito previsto dall’art. 1 della Costituzione che va inteso nel senso che la Repubblica può essere solidamente fondata solo su un lavoro di qualità e sicuro.
E realizzare le misure indicate nel decalogo è necessario per raggiungere l’obiettivo europeo della Vision Zero e per l’azzeramento degli infortuni, ed è coerente con le politiche proposte dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute nel Lavoro e con gli obiettivi dell’ Agenda ONU 2030.
L’associazione chiede a tutti - professionisti, tecnici, datori di lavoro, lavoratori e cittadini - di firmare, mediante CHANGE.ORG, l’appello alle forze politiche e sociali per la prossima legislatura in merito alla realizzazione di 10 proposte pratiche per garantire lo sviluppo della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e lavoro:
- “PIANO MARSHALL” DI PREVENZIONE DEI FENOMENI INFORTUNISTICI
- GARANZIA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- CRESCITA DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA CON L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI
- QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
- ASSISTENZA PUBBLICA COLLABORATIVA AI DATORI DI LAVORO
- COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE SINP
- RISTRUTTURAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE INERENTE
- VALORIZZAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA E RILEVANZA GIURIDICA
- INTEGRAZIONE DI SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÁ PER LA SOSTENIBILITÁ
- MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE POLITICHE
Riprendiamo nel dettaglio le proposte di AIAS presenti nel decalogo.
1 – “PIANO MARSHALL” DI PREVENZIONE DEI FENOMENI INFORTUNISTICI
La sicurezza e la salute sul lavoro sono obiettivi finora in prevalenza a carico dei datori di lavoro privati e pubblici, sia per gli obblighi (e questo è giusto) sia per le risorse necessarie, ma questi obiettivi sono anche un primario interesse pubblico della collettività (come insegna la pandemia da Covid e le sue ricadute sul mondo del lavoro) quindi in primo luogo occorre rafforzare il lato più debole del sistema, cioè le politiche pubbliche e le relative risorse. Come?
- agendo in modo coordinato su vari strumenti di incentivazione, sia diretti che in forma di possibili sgravi (defiscalizzazione dei costi della sicurezza sul lavoro, finanziamento degli investimenti con un ritorno certo per il raggiungimento degli obiettivi);
- fissando condizioni precise e verificabili per gli incentivi con un particolare focus per le PMI, i soggetti deboli sul mercato e nelle filiere di produzione nella loro complessità;
- subordinando tutti gli incentivi a un efficace sistema di qualificazione delle imprese, atteso da quindici anni e non più rinviabile.
2 – GARANZIA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Di recente sono stati effettuati positivi interventi legislativi che dovrebbero notevolmente rafforzare la formazione obbligatoria prevista dalla legge, ma la più grave carenza del “modello italiano” della formazione obbligatoria resta ancora oggi la totale assenza di qualsiasi meccanismo di verifica sull'efficacia della formazione impartita, fermandosi ad una mera verifica di ore di corsi “seguiti”. Occorre quindi introdurre:
- un obbligo di autoverifica dell'effettivo apprendimento dei lavoratori (e degli altri destinatari) da parte del datore di lavoro sulla base di criteri codificati, che verranno sottoposti a verifica da parte dell’organo di vigilanza;
- una nuova funzione pubblica riferita a specifici settori produttivi e/o territori, per la verifica a campione dello stato di apprendimento medio o diffuso, in forma anonima e senza ricadute sanzionatorie, per fornire alla parte pubblica elementi per impostare future mirate politiche di investimento e sostegno alla reale formazione;
- un’azione che determini un salto di consapevolezza (nella popolazione in generale) sulla connessione tra i comportamenti e i problemi della sicurezza sul lavoro.
3 –CRESCITA DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA CON L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI
Da anni ormai si è maturata la consapevolezza che la cultura della Salute e della Sicurezza è un valore fondamentale nella Società nel suo complesso per il rispetto dei principi della Carta Costituzionale ed il raggiungimento delle migliori condizioni di vita dei Cittadini. È quindi necessario che tale consapevolezza si converta nell’obbligo formativo di tutti i Cittadini a partire dall’età scolare. Occorre quindi:
- inserire la tematica "Sicurezza nei luoghi lavoro" come obbligo scolastico a partire dalle scuole primarie;
- utilizzare la scuola come strumento per catalizzare una rivoluzione culturale che deve partire dai giovani;
- avviare specifici percorsi formativi per i giovani nelle scuole professionali e tecniche;
- definire in modo univoco ed uniforme anche i conseguenti percorsi universitari.
4 - QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Una adeguata e rigorosa verifica della qualificazione è ormai indispensabile per qualsiasi figura professionale sul mercato, a maggior ragione lo deve essere per i professionisti della sicurezza sul lavoro. Ancora oggi, a seguito di corretti compromessi dovuti all’avvio delle prime riforme dei tempi passati, ci si limita ad un obbligo di frequenza di differenti ore di corsi. Servono perciò:
- l’obbligo per certe figure professionali (RSPP, ASPP, CSP, CSE, ecc.) di sostenere un esame di ammissione per essere iscritti in un albo, un elenco ministeriale o regionale, o ancora una certificazione, in modo tale da passare dall'ottemperare un semplice obbligo di legge basato sulla quantità di ore di formazione, ad una verifica della qualità di quanto appreso dal professionista durante il suo percorso formativo;
- competenze adeguate al settore merceologico di riferimento;
- competenze adeguate ai rischi che il tecnico dovrà affrontare;
- una forma di affiancamento, per un congruo periodo, tra operatori esperti e i nuovi professionisti che si apprestano a entrare nel ruolo;
- in questo quadro, occorre limitare a poche situazioni la possibilità di avere il datore lavoro come RSPP, farlo solo in aziende a basso rischio e con massimo di 5 dipendenti.
5 - ASSISTENZA PUBBLICA COLLABORATIVA AI DATORI DI LAVORO
La vigilanza amministrativa dotata di poteri sanzionatori e la sanzione penale sono a tutt’oggi le principali forme di intervento pubblico nel settore della sicurezza sul lavoro;
l’intervento pubblico si basa quasi esclusivamente su questi strumenti repressivi. Storicamente questi strumenti hanno prodotto fondamentali risultati e non vanno eliminati, ma affinati, aggiornati ed integrati, quindi:
- è necessario istituire sul piano giudiziario una Procura speciale del lavoro, come è positiva la recente estensione a 360 gradi dello spazio di intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) come organo di vigilanza a valenza generale;
- differenziare le funzioni pubbliche, intervento che, oltre a sanare le problematiche di funzioni oggi in buona parte duplicate e triplicate fra enti differenti, si realizza superando la mera contrapposizione punitiva delle parti sociali, aggiungendo al necessario controllo modelli di collaborazione con le aziende che ne affianchino la vigilanza sanzionatoria;
- riservare all’INL la vigilanza sanzionatoria e concentrare sulle ASL, in ambito territoriale, la parte collaborativa tra Ente Territoriale e Aziende;
- sgravare gli SPRESAL sia della vigilanza sanzionatoria che dell’obbligo di denuncia, dando piena e innovativa attuazione a quanto previsto dall’art.10 del d. lgs. 81/2008;
- la nuova funzione di sostegno al datore di lavoro potrà svolgersi con incontri con le parti aziendali interessate e mediante l’introduzione di audit settoriali programmati non in ottica repressiva, ma come strumento di promozione della sicurezza;
- in questa nuova funzione gli SPRESAL, restando organi regionali, saranno coordinati da una Agenzia Nazionale della Sicurezza sul lavoro, da istituire;
- la nuova funzione affiancherà il ruolo per la prevenzione dell’INAIL, che va mantenuto e sviluppato, senza sovrapporvisi e riempiendo un vuoto.
6 - IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SINP
É necessaria un’evoluzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) verso un unico sistema informativo (banca dati comune tra INAIL, Ministero della Salute, INPS, ISTAT, ANAS, SNPA, GEA, Ispettorato del lavoro, ecc.) strutturalmente simile a quello messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna (OREIL), collegandovi (in forma anonima) anche il nuovo database sul lavoro nero, irregolare o precario (aspetto molto importante dal punto di vista della sicurezza):
- è necessario nel SINP evoluto rilevare anche i dati rivenienti dal monitoraggio sulla efficacia della formazione obbligatoria, quelli sul ricorso a sistemi di gestione e quelli sulle categorie più esposte;
- prevedere la possibilità di analisi correlata dei parametri di settori anche diversi;
- basare il funzionamento del sistema su una metodologia interoperativa e di confronto su dati numerici condivisi, unici e validi in tutta Italia (SINP), confrontabili anche a livello europeo, e garantire la completa fruibilità a tutte le parti sociali (open data);
- individuare le funzionalità fondamentali a partire dalle necessità degli operatori della sicurezza;
- che gli enti pubblici utilizzino il sistema anche per estrarre in automatico varie informazioni aziendali, sgravando gli operatori di obblighi comunicativi superflui;
- la base statistica numerica e le sue elaborazioni debbono diventare il metro per misurare l’efficacia e l’efficienza delle politiche pubbliche e per monitorare lo stato di applicazione della normativa.
7 - RISTRUTTURAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE INERENTE
Come noto la struttura della normativa anche nel settore della Sicurezza e Salute si è nuovamente complicata stratificandosi negli anni e rende di conseguenza difficile l’operatività di tutte le parti coinvolte. Occorre quindi:
- distinguere nell’ambito del d.lgs. 81/2008, i precetti prevenzionistici di tipo tecnico da quelli che contengono obiettivi indicati in modo generale e qualitativo (c.d. norme in bianco);
- sottoporre a revisione periodica, tipicamente quinquennale, i precetti prevenzionistici di tipo tecnico, mantenendo solo quelli che non manifestino obsolescenza ed eliminando o sostituendo gli altri;
- associare a ciascuno dei precetti di tipo generale, negli Allegati, l’indicazione esplicita, anche se non vincolante, delle fonti di riferimento utili per la loro attuazione (linee guida, ricerche e pubblicazioni tecniche, buone prassi validate e, soprattutto, Norme tecniche, …) e aggiornare regolarmente, con cadenza annuale a cura del MLPS e del MISE tali fonti di riferimento;
- ferme restando le figure di delitto, sopprimere tutte le figure di reato contravvenzionale associate ai precetti del secondo tipo, sostituendole con un’unica contravvenzione che prevede la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto, tra un minimo ed un massimo sia pecuniario che detentivo;
- assegnare una valenza premiale (in sede di prescrizione amministrativa, o soprattutto processuale) alla dimostrata ottemperanza volontaria alle fonti di riferimento censite.
8 - VALORIZZAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA E RILEVANZA GIURIDICA
Nel quadro di semplificazione normativa sopra delineato, un ruolo fondamentale viene ad assumere la normativa tecnica (standard armonizzati e standard UNI) mentre un ostacolo al pieno dispiegarsi di questo ruolo deriva dall’incertezza degli operatori sulla valenza giuridica (in particolare giudiziaria) della loro eventuale conformazione volontaria agli standard; occorre perciò
- introdurre una norma di principio che riconosca al sistema degli standard la capacità di rappresentare la migliore tecnologia e modalità applicativa disponibile pro-tempore;
- conseguentemente dare valore alla volontaria conformazione dell’operatore agli standard, se adeguatamente provata, come un elemento a favore della diligenza e perizia dell’operatore stesso nella valutazione della colpa, pur senza vincolare meccanicamente la discrezionalità del giudice;
- azzerare per legge il costo delle norme UNI sulle tematiche HSE e ridurre i costi di tutte quelle norme tecniche che hanno un valore sociale, ottenendo in questo modo un aumento della massa critica delle parti sociali interessate ed una reale diffusione della cultura degli standard tecnici.
9 - VISIONE INTEGRATA DI SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÁ PER LA SOSTENIBILITÁ
La sostenibilità, come anche indicato nella sua definizione e codifica nei Goal e nei Target dell’Agenda 2030 dell’ONU, costituisce un filo conduttore e un parametro di giudizio dell’intera attività legislativa e amministrativa deli Stati;
- occorre esplicitare in modo univoco e condiviso la valenza di effettiva sostenibilità implicita nelle misure che riescono nei fatti a migliorare il tasso di salubrità e sicurezza delle attività lavorative;
- occorre evidenziare all’interno dei programmi di attuazione del PNRR il necessario prerequisito della garanzia dell’attuazione del programma coerentemente con il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- in ogni programma attuativo deve essere riservato l’adeguato spazio alle attività di formazione degli attori coinvolti a qualsiasi titolo inerente alle condizioni di salute e sicurezza;
- non può esistere la reale garanzia della Sicurezza sul lavoro senza il prerequisito della Legalità contrattuale, è necessaria quindi una visione comune e condivisa di questi aspetti e l’approccio conseguente delle parti (vedi tutti i punti precedenti).
10 - MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE POLITICHE
Non è abituale in Italia porsi il problema di una reale verifica ex post del grado di conseguimento degli obiettivi per quasi tutte le politiche pubbliche messe in atto. Per garantire il voluto impatto sociale delle norme inerenti alla Salute e Sicurezza in ambito lavorativo tutte le norme dovranno prevedere dei meccanismi di verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi ed i possibili programmi alternativi di miglioramento dell’applicazione e delle norme stesse.
Il link per firmare il decalogo AIAS per il lavoro sicuro.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, “ Il decalogo AIAS per il lavoro sicuro” (formato PDF, 323 kB)
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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 19/09/2022 (07:58:51) |
Ottime proposte. Proposte ben diverse dalla solita minestrina riscaldata continuamente ripresentata dai soliti noti ogni volta che avviene un evento tragico che colpisce emotivamente la pubblica opinione. Sarebbe ora che i politici comincino a sentire chi opera professionalmente sul campo con e nelle aziende e piantarla di ascoltare i soliti "consulniente" di cui si circondano che continuano sempre e solo a proporre l'aumento dei controlli e delle sanzioni. C 'è molto altro da fare. |
Rispondi Autore: Diego Barbagallo - likes: 0 | 19/09/2022 (08:34:48) |
Ottime proposte continua però a mancare l'attività di analisi degli incidenti da utilizzare da parte dell'istituenda agenzia per la sicurezza sul lavoro per emettere norme tecniche che riducano il rischio di quell'evento per le altre realtà analoghe. Obbligo per le procure in caso di indagine di ricostruire esattamente la dinamica degli eventi e non limitarsi a cercare la falla nel sistema burocratico. |
Rispondi Autore: Willy - likes: 0 | 19/09/2022 (09:35:41) |
Di massima, un elenco-minestrone di misure in gran parte senza senso. Il top lo troviamo nei punti 4: auspichiamo pure l'istituzione dell'ennesimo albo che non serve a un tubo, se non a creare ulteriore burocrazia e il solito carrozzone ammuffito. Il punto 7 poi è la ciliegina sulla torta: si continua a parlare di "precetti prevenzionistici di tipo tecnico" come se fossero rimasti alla normativa degli anni 50. Complimenti |
Rispondi Autore: giovanni ceccanti - likes: 1 | 19/09/2022 (09:39:52) |
Buongiorno: ottime proposte. MI permetto una riflessione sul punto 4. Quanto proposto trova riscontro e darebbe concretezza a quanto disposto al comma 1 dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008 smi. Parimenti, deve essere data concretezza anche al comma 2 dell’art. 31 del D.Lgs 81/2008 smi, definendo un modo di calcolo del numero minimo obbligatorio degli addetti al SSP. Anche gli Ispettori dell’Organo di Vigilanza dovrebbero avere le medesime competenze “certificate” dei RSPP, ASPP, CSP, CSE, ecc. |
Rispondi Autore: Carlo P. - likes: 0 | 19/09/2022 (10:22:14) |
Creare altri Albi professionali? Andrebbero aboliti tutti e premiare veramente la concorrenza tra i migliori professionisti del settore. I corsi di RSPP, ASPP, CSE, ecc. dovrebbero essere già "qualificanti", visto che sono previste prove di superamento. In realtà tutto questo è già fatto male in partenza, proprio perché tutti possono fare tutto e di "rimandati" nei corsi non se ne vedono. Questo decalogo, mi sembra molto disegnato per crearsi ulteriore lavoro a consulenti, consulentini e varie, invece di creare una reale cultura della sicurezza nelle aziende, con l'ente pubblico (che deve essere potenziato ed arricchito) che aiuta le imprese, prima di sanzionarle, o intervenire "di fatto" solo in caso di infortunio. |