Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Tutela della privacy e trattamento dei dati personali: accolto solo in parte dal Garante il ricorso di una una dipendente Asl
Il Garante per la Privacy, presieduto da Stefano Rodota', ha accolto solo in parte il ricorso di una donna che si e' vista affiggere dati sensibili, relativi alle sue condizioni di salute, nella bacheca dell'ospedale in cui lavora.
Secondo la donna questi dati sarebbero stati esposti in luogo aperto al pubblico, all'interno di una comunicazione sindacale affissa accanto ad una nota dell'Asl locale.
Chiesta, invano, conferma all'azienda sanitaria sull'effettiva esistenza, le finalita' e l'origine dei dati stessi, la donna ha dovuto rivolgersi al Garante per ottenere un riscontro.
Questa comunicazione e' risultata, pero', insufficiente poiche' l'azienda si limitava a confermare l'esistenza dei dati personali e ad elencarne genericamente la categoria di appartenenza.
L'Autorita' ha, infatti, specificato che le amministrazioni pubbliche o le societa' private hanno l'obbligo di comunicare ai lavoratori, in modo ben chiaro, non solo i dati anagrafici, ma ''tutte le informazioni personali collegate al rapporto di lavoro, allo stato giuridico ed economico del dipendente, compreso il curriculum lavorativo, gli incarichi svolti, le cariche rivestite, la retribuzione e gli assegni'', specificando gli scopi e le modalita' del trattamento. Il Garante non ha, pero', ritenuto che vi sia stata effettiva violazione, poiche' i dati in questione ''non contengono riferimenti allo stato di salute dell'interessata, ma riguardano una serie di comunicazioni tra l'azienda sanitaria e l'organizzazione sindacale in merito al trasferimento della dipendente''.
Secondo la donna questi dati sarebbero stati esposti in luogo aperto al pubblico, all'interno di una comunicazione sindacale affissa accanto ad una nota dell'Asl locale.
Chiesta, invano, conferma all'azienda sanitaria sull'effettiva esistenza, le finalita' e l'origine dei dati stessi, la donna ha dovuto rivolgersi al Garante per ottenere un riscontro.
Questa comunicazione e' risultata, pero', insufficiente poiche' l'azienda si limitava a confermare l'esistenza dei dati personali e ad elencarne genericamente la categoria di appartenenza.
L'Autorita' ha, infatti, specificato che le amministrazioni pubbliche o le societa' private hanno l'obbligo di comunicare ai lavoratori, in modo ben chiaro, non solo i dati anagrafici, ma ''tutte le informazioni personali collegate al rapporto di lavoro, allo stato giuridico ed economico del dipendente, compreso il curriculum lavorativo, gli incarichi svolti, le cariche rivestite, la retribuzione e gli assegni'', specificando gli scopi e le modalita' del trattamento. Il Garante non ha, pero', ritenuto che vi sia stata effettiva violazione, poiche' i dati in questione ''non contengono riferimenti allo stato di salute dell'interessata, ma riguardano una serie di comunicazioni tra l'azienda sanitaria e l'organizzazione sindacale in merito al trasferimento della dipendente''.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.