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Trattamento dei dati bancari

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

05/06/2001

Il ricorso di un cliente di un istituto bancario offre l'occasione al Garante della privacy per fornire chiarimenti riguardo al ''segreto bancario''.

Il ricorso presentato da un cliente di un istituto bancario ha offerto l'occasione al Garante della privacy per fornire alcune precisazioni riguardo al ''segreto bancario''.

Nel caso preso in esame, ed illustrato nella newsletter settimanale del Garante, il cliente di una banca aveva lamentato la violazione del diritto alla riservatezza in quanto l'avvocato dell'ex-coniuge era riuscito ad ottenere, per fare valere i diritti di quest'ultimo in sede giudiziaria, i dati relativi al conto ed al deposito titoli dell'interessato.
I dati erano stati comunicati da uno dei dipendenti dell'istituto, in seguito sanzionato, ed erano stati poi utilizzati dal legale nell'ambito di una causa civile tra le parti.

L'istituto bancario ha affermato di non aver violato la legge in materia di privacy in quanto la legge 675/96 prevede che chi detiene dati personali abbia la possibilita' di comunicarli a terzi senza il consenso dell'interessato, qualora la loro comunicazione sia necessaria per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Il Garante ha dato ragione al cliente, ritenendo la comunicazione dei dati da parte della banca ''contraria al principio di liceità e correttezza nel trattamento dei dati personali ed effettuata in violazione degli obblighi contrattuali relativi ai rapporti bancari''.

La possibilita', prevista dalla 675/96, di comunicare i dati senza il consenso dell'interessato, qualora la loro comunicazione sia necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ''non determina a carico di chi detiene i dati alcun obbligo giuridico di comunicare le informazioni, così come non riconosce al terzo che li richiede il diritto di ottenerli''.
Il gestore della banca dati, nel caso di richiesta di una persona estranea di conoscere le informazioni su un cliente, deve verificare se è tenuto o meno alla comunicazione oppure se tale comunicazione violi disposizioni che derivano dalla legge o dal rapporto contrattuale.

L'Authority ha richiamato l'attenzione sul segreto bancario, presupposto e richiamato da alcune disposizioni normative e dal codice deontologico del settore.
Il Garante ha sottolineato che ''al di fuori di casi di eventuale comunicazione dei dati collegati alle ordinarie operazioni eseguite dai clienti, alle prestazioni richieste o ai servizi erogati (emissione di assegni, bonifici, pagamenti tramite bancomat o carta di credito ecc.) e dei casi di adempimenti di obblighi normativi in base ai quali gli istituti di credito devono comunque fornire determinate informazioni a soggetti pubblici, le banche e il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle informazioni relative ai propri clienti e non divulgarle a terzi.''

Anche la sola conferma dell'esattezza dei dati relativi ad un cliente, fornita ad un terzo che non vi abbia titolo, rappresenta una illegittima divulgazione ed una violazione del segreto bancario.

Il Garante ha inoltre disposto che la banca impartisca ulteriori istruzioni al personale per conformare il trattamento dei dati ai principi di riservatezza richiamati.




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