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Test neuropsichiatrici e dati personali
'' Anche i disegni fatti da un minore durante una visita neuropsichiatrica, i test ai quali è stato sottoposto, le annotazioni del medico, contengono dati personali e sono quindi accessibili al genitore che ne faccia richiesta. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti in questi documenti non può essere soddisfatto dal medico rendendo accessibile solo una perizia redatta sulla base di quegli stessi elementi.''
Il principio e' stato stabilito dal Garante per le protezione dei dati personali accogliendo parzialmente il ricorso di un genitore che si era rivolto all'Autorita' per ottenere la visione di tutto il materiale (disegni, appunti, test) acquisito da un medico nel corso di alcune visite neuropsichiatriche alle quali era stata sottoposta la figlia minorenne.
Le visite erano state eseguite, su incarico della madre della bambina, da un medico che, in qualità di consulente di parte, aveva poi depositato una 'relazione medica' nel corso di un'udienza presso il giudice tutelare.
Il padre della minore riteneva che il rifiuto del medico a presentare quanto richiesto ledesse ''il suo diritto a conoscere e a verificare l'esattezza dei dati in possesso del medico nonché il diritto all'identità personale, potendo nella relazione essergli stato attribuito un profilo inesatto.''
Invitato dal Garante per la privacy a fornire dei chiarimenti, il medico aveva innanzitutto sostenuto che i test erano stati commentati nella perizia e che, a suo avviso, ''la natura di dato personale era attribuibile solo all'elaborato riportato nella perizia e non alla 'verbalizzazione grezza' effettuata durante la somministrazione dei test''.
Il ricorrente aveva precisato che la sua richiesta non riguardava l'interpretazione dei test, ma unicamente i dati personali relativi a se stesso e alla figlia riportati sia negli stessi test sia in siglature, anamnesi, appunti e quant'altro raccolto nelle sedute.
Il Garante ha accolto la richiesta del genitore riconoscendogli il diritto di avere ''accesso a tutte le informazioni di carattere personale relative alla figlia e non solo a quelle riportate nella perizia.''
L'Autorita' ha precisato che ''dal disegno e dagli appunti si possono evincere un insieme di elementi informativi, diretti o indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.''
Il Garante ha disposto, quindi, che il medico comunichi al padre della bambina i dati di carattere personale non ancora comunicati, presenti nei test, negli appunti e in ogni altro tipo di documento contenente giudizi o valutazioni.
La legge sulla privacy infatti ''è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili, costituita anche da suoni o da immagini, come può essere quella riportata nel disegno della bambina, compresa l'informazione contenuta nell'ambito di dichiarazioni o altre forme di manifestazioni del pensiero.''
Il testo completo della newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
Il principio e' stato stabilito dal Garante per le protezione dei dati personali accogliendo parzialmente il ricorso di un genitore che si era rivolto all'Autorita' per ottenere la visione di tutto il materiale (disegni, appunti, test) acquisito da un medico nel corso di alcune visite neuropsichiatriche alle quali era stata sottoposta la figlia minorenne.
Le visite erano state eseguite, su incarico della madre della bambina, da un medico che, in qualità di consulente di parte, aveva poi depositato una 'relazione medica' nel corso di un'udienza presso il giudice tutelare.
Il padre della minore riteneva che il rifiuto del medico a presentare quanto richiesto ledesse ''il suo diritto a conoscere e a verificare l'esattezza dei dati in possesso del medico nonché il diritto all'identità personale, potendo nella relazione essergli stato attribuito un profilo inesatto.''
Invitato dal Garante per la privacy a fornire dei chiarimenti, il medico aveva innanzitutto sostenuto che i test erano stati commentati nella perizia e che, a suo avviso, ''la natura di dato personale era attribuibile solo all'elaborato riportato nella perizia e non alla 'verbalizzazione grezza' effettuata durante la somministrazione dei test''.
Il ricorrente aveva precisato che la sua richiesta non riguardava l'interpretazione dei test, ma unicamente i dati personali relativi a se stesso e alla figlia riportati sia negli stessi test sia in siglature, anamnesi, appunti e quant'altro raccolto nelle sedute.
Il Garante ha accolto la richiesta del genitore riconoscendogli il diritto di avere ''accesso a tutte le informazioni di carattere personale relative alla figlia e non solo a quelle riportate nella perizia.''
L'Autorita' ha precisato che ''dal disegno e dagli appunti si possono evincere un insieme di elementi informativi, diretti o indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.''
Il Garante ha disposto, quindi, che il medico comunichi al padre della bambina i dati di carattere personale non ancora comunicati, presenti nei test, negli appunti e in ogni altro tipo di documento contenente giudizi o valutazioni.
La legge sulla privacy infatti ''è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili, costituita anche da suoni o da immagini, come può essere quella riportata nel disegno della bambina, compresa l'informazione contenuta nell'ambito di dichiarazioni o altre forme di manifestazioni del pensiero.''
Il testo completo della newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
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