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Spamming: nuovo provvedimento del Garante
Dopo l’intervento del luglio scorso, con il quale il Garante per la privacy aveva bloccato i data base di 7 società, l’Autorità è intervenuta nuovamente con un provvedimento di blocco nei confronti di altre 7 aziende per non avere rispettato le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Le società “bloccate” dal Garante avevano inviato messaggi pubblicitari e promozionali senza aver acquisito il consenso dei destinatari prima di inviare i messaggi e senza fornire le prescritte informazioni su modalità e finalità della raccolta dei dati personali.
L’Autorità ha accertato un trattamento illecito e non corretto dei dati personali nei confronti di alcuni utenti, inoltre i primi accertamenti hanno fatto emergere alcuni elementi tali (liste di indirizzi acquistate da società estere imprecisate, utilizzo di software per l’invio indiscriminato di messaggi commerciali) da far ritenere che le modalità illecite siano utilizzate anche nei confronti di altri utenti i cui dati erano presenti negli archivi delle società.
Il Garante, in attesa di ulteriori accertamenti, ha ritenuto quindi necessario il provvedimento di blocco dei data base per impedire che il trattamento illecito potesse estendersi a un elevato numero di cittadini.
Ora le società “bloccate” dovranno far conoscere al Garante, entro un tempo stabilito, tutte le modalità di raccolta e di successivo trattamento degli indirizzi e-mail, con particolare riguardo all’uso di eventuali software o di procedure automatizzate. Dovranno comunicare, inoltre, se i dati raccolti siano trasferiti a terzi e per quali finalità; come sia fornita l’informativa agli utenti e, ove richiesto, raccolto il loro consenso e infine, che tipo di provvedimenti siano stati adottati per consentire l’esercizio dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione) previsti dalla normativa sulla privacy.
Durante il periodo di “blocco” le società devono astenersi da ogni operazione di trattamento illecito di dati personali in attesa degli accertamenti e dei successivi provvedimenti che verranno adottati del Garante, Coloro, che essendovi tenuti, non dovessero rispettare il provvedimento, rischiano la reclusione da tre mesi a due anni.
Le società “bloccate” dal Garante avevano inviato messaggi pubblicitari e promozionali senza aver acquisito il consenso dei destinatari prima di inviare i messaggi e senza fornire le prescritte informazioni su modalità e finalità della raccolta dei dati personali.
L’Autorità ha accertato un trattamento illecito e non corretto dei dati personali nei confronti di alcuni utenti, inoltre i primi accertamenti hanno fatto emergere alcuni elementi tali (liste di indirizzi acquistate da società estere imprecisate, utilizzo di software per l’invio indiscriminato di messaggi commerciali) da far ritenere che le modalità illecite siano utilizzate anche nei confronti di altri utenti i cui dati erano presenti negli archivi delle società.
Il Garante, in attesa di ulteriori accertamenti, ha ritenuto quindi necessario il provvedimento di blocco dei data base per impedire che il trattamento illecito potesse estendersi a un elevato numero di cittadini.
Ora le società “bloccate” dovranno far conoscere al Garante, entro un tempo stabilito, tutte le modalità di raccolta e di successivo trattamento degli indirizzi e-mail, con particolare riguardo all’uso di eventuali software o di procedure automatizzate. Dovranno comunicare, inoltre, se i dati raccolti siano trasferiti a terzi e per quali finalità; come sia fornita l’informativa agli utenti e, ove richiesto, raccolto il loro consenso e infine, che tipo di provvedimenti siano stati adottati per consentire l’esercizio dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione) previsti dalla normativa sulla privacy.
Durante il periodo di “blocco” le società devono astenersi da ogni operazione di trattamento illecito di dati personali in attesa degli accertamenti e dei successivi provvedimenti che verranno adottati del Garante, Coloro, che essendovi tenuti, non dovessero rispettare il provvedimento, rischiano la reclusione da tre mesi a due anni.
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