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Servizi on line e privacy
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I moduli cartacei o on line compilati da un utente devono riportare informazioni chiare e precise sull’uso che il gestore del servizio farà dei dati personali forniti; l’utente deve inoltre poter esprimere un consenso libero e non condizionato. Lo stesso vale quando la comunicazione dei dati viene effettuata via telefono.
Lo ha chiarito il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un utente di un portale realizzato da una società fornitrice di servizi Internet, tra i quali anche servizi gratuiti come accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale. Il ricorrente contestava la poca chiarezza dei modelli di registrazione on line e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.
Nel corso del procedimento e dei controlli effettuati, il Garante ha accertato che le informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra loro.
La società chiedeva, infatti, all’utente un consenso “omnibus”, a suo dire facoltativo, ma dal quale in realtà dipendeva la fornitura dei servizi.
Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. “E’ illegittimo - precisa il Garante - , come faceva la società, chiedere l’”autorizzazione” del cliente per una eventuale trasmissione di dati all’autorità giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla volontà del cliente. Così come non è giustificato chiedere il consenso per finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite. Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilità di esprimerlo liberamente. La società, attraverso un’unica sottoscrizione, chiedeva invece anche l’autorizzazione a definire il profilo commerciale dell’utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.”
Il Garante ha disposto che la società sospenda immediatamente l’invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali.
Il Garante ha inoltre disposto che la società si astenga da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali.
I moduli cartacei o on line compilati da un utente devono riportare informazioni chiare e precise sull’uso che il gestore del servizio farà dei dati personali forniti; l’utente deve inoltre poter esprimere un consenso libero e non condizionato. Lo stesso vale quando la comunicazione dei dati viene effettuata via telefono.
Lo ha chiarito il Garante della privacy, accogliendo il ricorso di un utente di un portale realizzato da una società fornitrice di servizi Internet, tra i quali anche servizi gratuiti come accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale. Il ricorrente contestava la poca chiarezza dei modelli di registrazione on line e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.
Nel corso del procedimento e dei controlli effettuati, il Garante ha accertato che le informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra loro.
La società chiedeva, infatti, all’utente un consenso “omnibus”, a suo dire facoltativo, ma dal quale in realtà dipendeva la fornitura dei servizi.
Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. “E’ illegittimo - precisa il Garante - , come faceva la società, chiedere l’”autorizzazione” del cliente per una eventuale trasmissione di dati all’autorità giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla volontà del cliente. Così come non è giustificato chiedere il consenso per finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite. Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilità di esprimerlo liberamente. La società, attraverso un’unica sottoscrizione, chiedeva invece anche l’autorizzazione a definire il profilo commerciale dell’utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.”
Il Garante ha disposto che la società sospenda immediatamente l’invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali.
Il Garante ha inoltre disposto che la società si astenga da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali.
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