Sanita’ e privacy 2/2
Continua l’approfondimento di PuntoSicuro dedicato ad alcuni casi di gravi violazioni nel trattamento di dati sanitari contestati recentemente a Regioni, ASL e ospedali dal Garante della privacy. In uno “Speciale sanità” contenuto nella sua newsletter settimanale, l’Autorità ha illustrato alcuni casi nei quali la dignità e la riservatezza dei cittadini sono state calpestate, diffondendo illecitamente delicate informazioni sul loro stato di salute
Tipico di questi violazioni dovute ad un superficiale approccio è il caso di un genitore che si è visto recapitare a casa dall’ospedale pediatrico il referto medico del figlio in una busta chiusa, sulla quale era però apposto un timbro con il nome del reparto, il tipo di esame effettuato, nonché la patologia. Lo sconcerto dei genitori, segnalato al Garante, ha obbligato l’ospedale pediatrico a rivedere la procedura e ad adottarne una più consona che prevede la consegna dei referti in busta chiusa senza alcuna indicazione esterna che permetta l’associazione tra malato e patologia.
Il Garante ha poi evidenziato l’obbligo di non indicare le patologie sui mandati di pagamento e sugli assegni relativi a emotrasfusi da sangue infetto, epatiti e Hiv.
E’ infatti vietato indicare le condizioni di salute del beneficiario nella causale di un bonifico bancario. Lo ha stabilito l’Autorità che ha chiesto ad una pubblica amministrazione ad utilizzare mandati di pagamento in cui non compaiano riferimenti a patologie associabili ai destinatari degli assegni ma solo formule generiche o codici numerici.
Il principio è stato affermato a seguito di una segnalazione presentata da due persone affette da epatite C in cui si lamentava una grave lesione della riservatezza poiché da alcuni mesi, sull’indennizzo bimestrale percepito in quanto vittime di trasfusioni di sangue infetto, compariva la dicitura “assegno vitalizio legge 210/92”.
Questa dicitura, che rappresenta un riferimento diretto a gravi patologie, quali le epatiti B e C oppure l’Hiv, considerate comunemente malattie ad alto rischio di contagio, aveva provocato disagio e imbarazzo nei beneficiari di fronte agli impiegati della banca addetti al pagamento e un grave pregiudizio nell’accesso a fidi e mutui di lunga durata, poiché considerate persone con una minore aspettativa di vita.
L’Autorità garante, riconosciuta la fondatezza dei dubbi sollevati dagli interessati sulla procedura che permetteva di rivelare informazioni sulle condizioni di salute, ha chiesto all’amministrazione dell’economia e delle finanze di individuare una modalità di pagamento più rispettosa della riservatezza e in particolare dei dati sulla salute. Le pubbliche amministrazioni infatti, come stabilito dal Codice della privacy, possono utilizzare solo i dati sensibili indispensabili per le loro attività istituzionali che non possano essere adempiute attraverso l’uso di dati anonimi. Dopo l’intervento del Garante, l’amministrazione ha comunicato di aver provveduto sostituendo il riferimento alla legge 210/92 con una dicitura generica.
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