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Ricorsi al Garante della privacy: attenzione ai tempi di presentazione!

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

11/04/2000

Cosa fare prima di richiedere l'intervento del Garante?

Nel caso un cittadino ritenga violato il proprio diritto alla riservatezza puo' decidere di rivolgersi al Garante della privacy.
E' bene ricordare che, in virtu' dell'articolo 29 della legge 675/96, nel caso si decida di presentare un ricorso al Garante della privacy non e' possibile chiedere contemporaneamente e per lo stesso problema l'intervento dell'autorita' giudiziaria.

Il 35% dei cittadini che hanno chiesto l'intervento del Garante ha visto pero' dichiarare inammissibile il proprio ricorso.
In alcuni casi cio' e' dovuto alla mancanza dei requisiti formali dettati dall'articolo 18 del DPR 501/98, ma nella maggior parte dei casi l'inammissibilita' e' dovuta al fatto che il ricorso sia stato presentato senza aver prima cercato di fare valere i propri diritti presso i gestori della banca dati.

Per prima cosa e' necessario verificare se la presunta violazione della privacy sia veramente tale.
Nel caso si ritenga che le proprie informazioni personali non siano gestite in modo regolare, e' necessario allora inviare alla societa' che gestisce i dati la richiesta, secondo le proprie esigenze, di cancellazione, rettifica o aggiornamento dei dati sulla base dell'articolo 13 della legge 675/96.
Se non si ha risposta entro 5 giorni, solo allora e' possibile fare ricorso al Garante.
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