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Richiesta di accesso ai dati genetici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

18/10/2007

Il Garante della privacy si pronuncia in merito al ricorso presentato da una donna alla quale è stato negato l’accesso a campioni biologici del padre defunto.

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Non è in base alla legge sulla privacy che si possono intraprendere azioni per ottenere campioni biologici sui quali eseguire poi un'indagine genetica. Avvalendosi del diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy (art.7 del D.Lgs 196/2003 ) si possono infatti conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti, cartelle cliniche ecc. Ciò non esclude comunque che la persona interessata non possa esercitare altre azioni nelle competenti sedi giudiziarie.
 
Lo ha stabilito il Garante, ritenendo inammissibile il ricorso presentato da una donna nei confronti di una struttura sanitaria che le aveva negato il permesso di entrare in possesso dei campioni biologici (frammenti di tessuto, prelievi ematici) del padre da poco deceduto. Lo scopo della signora era quello di eseguire un'analisi genetica per poter avere certezze sulla propria origine, senza esercitare azioni di disconoscimento di paternità.


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Il caso è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità. Il Garante ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto avviato senza una effettiva richiesta di accesso ai dati.
 
“Le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico,  - si legge nella newsletter dell’Autorità - assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall'ospedale, in referti, cartelle cliniche ecc..”
 
L'inammissibilità del ricorso non preclude alla signora la possibilità di formulare eventuali altre legittime richieste di accesso a dati personali effettivamente esistenti, già estrapolati e archiviati, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice, o di attivare altre procedure di fronte al giudice ordinario per tutelare i suoi diritti.

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