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Privacy "turistica"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

29/06/2004

Non si possono riprendere, per fini turistici, immagini di persone identificabili. Il Garante torna sul tema della videosorveglianza.

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A poche settimane dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza, il Garante torna sull’argomento, affrontando un caso relativo a telecamere utilizzate ai fini di propaganda turistica.
Non un caso isolato , infatti porti e spiagge vengono spesso costantemente monitorati, anche per verificare le condizioni meteorologiche, da web cam, talvolta dotate di zoom; in alcuni casi le web cam vanno ad inquadrare ignari cittadini, poi visibili sul sito web dell’ente locale.
L’occasione per il nuovo intervento dell’Ufficio del Garante è stata l’installazione, da parte di un Comune adriatico, di un sistema di videosorveglianza su un’ampia area portuale e del quale ha dato notizia la stampa locale.

L’Autorità ha avviato accertamenti per verificare la conformità del trattamento (raccolta, conservazione, uso ecc.) dei dati personali, effettuato attraverso telecamere e diffusi in Internet, alle disposizioni in materia di privacy.
Gli interrogativi riguardano l’utilizzazione di telecamere che spazierebbero dal porto alla spiaggia fino al mare aperto, con un ampio angolo di visuale. Le immagini poi, riprese 24 ore su 24, sarebbero visibili e trattabili (ingrandite, conservate etc.) dal computer di casa collegandosi al sito del Comune.
L'amministrazione pubblica dovrà fornire puntuali informazioni sulle misure adottate per rispettare la privacy delle persone riprese.
Il Garante, nel frattempo, ha richiamato il Comune al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento generale ribadendo che l’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative e penali.

Queste le considerazioni del Garante.
“Chi installa telecamere deve innanzitutto perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. – precisa la newsletter dell’Autorità - Si è invece constatato che, spesso, le amministrazioni comunali, indicano indebitamente, come scopo della sorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
[…] I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati non si possono utilizzare dati anonimi.
In particolare, è stato più volte sottolineato come non risulti in ogni caso giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Magari anche attraverso una funzione di zoom assolutamente vietata.
Le telecamere, invece, devono avere una bassa risoluzione, essere fisse e prive di zoom e posizionate lontano dalla zona di ripresa.”

Il Garante ha raccomandato, infine, che i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate vengano informati della presenza di telecamere attraverso cartelli in cui sia chiaramente visibile chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
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