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Privacy degli abbonati telefonici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

24/02/2003

I Garanti dell’Unione Europea per una conservazione a tempo dei dati del traffico telefonico

La newsletter del Garante della privacy italiano ha reso noto il pronunciamento dei Garanti dell’Unione Europea per una conservazione a tempo dei dati del traffico telefonico al fine di tutelare la riservatezza degli abbonati telefonici.

“I dati per la fatturazione del traffico telefonico e telematico pongono delicate questioni di privacy, devono essere conservati per un periodo limitato e vanno cancellati al massimo dopo sei mesi”.

Questo, in sintesi, il pronunciamento dei Garanti per la privacy europei che il 29 gennaio scorso hanno approvato uno specifico documento comune (1/2003).

Secondo il Gruppo che riunisce le Autorità di protezione dati dell’UE i dati relativi al traffico telefonico e telematico, la cui finalità di raccolta è per scopi di fatturazione, devono essere conservati per un periodo che non deve superare i 3-6 mesi, tranne casi particolari (ad esempio, qualora una fattura sia contestata dall’abbonato o in presenza di dati acquisiti per motivi di sicurezza nazionale, ordine pubblico, indagini penali).

I Garanti propongono “di considerare un termine massimo oscillante fra 3 e 6 mesi per la conservazione dei dati di traffico, sulla base di una valutazione di proporzionalità e ragionevolezza.
Soltanto in casi del tutto “eccezionali e particolari” deve essere ammessa la conservazione per periodi prolungati, tenendo conto volta per volta delle circostanze specifiche.

Il periodo di conservazione non è l’unico elemento sul quale si sono appuntate le osservazioni dei Garanti. Proprio per rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza sopra citati, infatti, il trattamento dei dati di traffico per scopi di fatturazione deve limitarsi ai dati effettivamente “necessari”.
Ne deriva che, da un lato, le comunicazioni non soggette a fatturazione (ad esempio, quelle a titolo gratuito verso i cosiddetti “numeri verdi”) non devono essere conservate; dall’altro lato, occorre valutare con attenzione la necessità di elaborare dati di traffico se quest’ultimo viene pagato sulla base di importi forfettari (le cosiddette “tariffe flat”), indipendentemente dalla durata e dalla natura delle singole comunicazioni.

Le Autorità garanti dell’UE hanno sottolineato chiaramente che comportamenti divergenti dai principi indicati in questo parere sono da considerarsi incompatibili con le disposizioni dell’UE in materia di protezione dati.

L’unica eccezione è rappresentata dall’esistenza di una specifica riserva di legge: è il caso, ad esempio, delle eventuali deroghe proporzionate, previste in quanto effettivamente “necessarie” per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa o dell’ordine pubblico, oppure per il perseguimento dei reati e le indagini penali.

Tuttavia, anche in quest’ultimo caso non è ammissibile una conservazione “indiscriminata e obbligatoria” dei dati di traffico.
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