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Prestiti e privacy
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Negli ultimi anni sono stati numerosi i cittadini che si sono rivolti al Garante della privacy, per questioni relative all’aggiornamento e all’utilizzo dei dati contenuti nelle “centrali rischi”, immensi data base ai quali accedono gli operatori finanziari per valutare l’affidabilità dei clienti prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
In particolare si sono rivolti al Garante cittadini che si erano visti negare finanziamenti in quanto, per il mancato aggiornamento della banca dati, risultavano morosi.
A breve questi problemi dovrebbero essere superati grazie all’introduzione del codice deontologico per le “centrali rischi”.
Sul testo elaborato, il Garante della privacy ha deciso di aprire una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni da parte di soggetti interessati.
Le osservazioni dovranno pervenire entro il 15 settembre 2004.
Il testo preliminare del codice è stato sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).
Le nuove regole introducono garanzie, in particolare su:
-la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso informazioni più chiare;
-i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall’interessato o permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
-le procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
-i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
Negli ultimi anni sono stati numerosi i cittadini che si sono rivolti al Garante della privacy, per questioni relative all’aggiornamento e all’utilizzo dei dati contenuti nelle “centrali rischi”, immensi data base ai quali accedono gli operatori finanziari per valutare l’affidabilità dei clienti prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
In particolare si sono rivolti al Garante cittadini che si erano visti negare finanziamenti in quanto, per il mancato aggiornamento della banca dati, risultavano morosi.
A breve questi problemi dovrebbero essere superati grazie all’introduzione del codice deontologico per le “centrali rischi”.
Sul testo elaborato, il Garante della privacy ha deciso di aprire una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni da parte di soggetti interessati.
Le osservazioni dovranno pervenire entro il 15 settembre 2004.
Il testo preliminare del codice è stato sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).
Le nuove regole introducono garanzie, in particolare su:
-la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso informazioni più chiare;
-i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall’interessato o permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
-le procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
-i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
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