Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Presentazioni delle liste elettorali e privacy
Un chiarimento riguardo all’accesso degli elettori ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati è stato dato dal Garante della privacy in un parere fornito ad una commissione elettorale.
La commissione elettorale aveva ricevuto da un cittadino, in qualità di elettore, la richiesta di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali.
Si tratta di una richiesta che può essere legittimamente soddisfatta, pur considerando che tali documenti possono contenere dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste?
L’Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l’accesso potevano contenere anche dati “sensibili”, ha ribadito che è legittimo l’accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.
La legge n. 675/1996 consente infatti alle pubbliche amministrazioni di comunicare all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996).
Finalità, tra le quali rientrano, in particolare, anche quelle relative all’applicazione della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse “all’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici” (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999).
Nel consentire l’accesso ai dati deve essere tuttavia garantito il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, consentendo all’elettore di acquisire soltanto i dati indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.
Si legge nella newsletter del Garante che ha illustrato il caso: “l’Autorità ha invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l’accesso.
Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.”
La commissione elettorale aveva ricevuto da un cittadino, in qualità di elettore, la richiesta di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali.
Si tratta di una richiesta che può essere legittimamente soddisfatta, pur considerando che tali documenti possono contenere dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste?
L’Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l’accesso potevano contenere anche dati “sensibili”, ha ribadito che è legittimo l’accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.
La legge n. 675/1996 consente infatti alle pubbliche amministrazioni di comunicare all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996).
Finalità, tra le quali rientrano, in particolare, anche quelle relative all’applicazione della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse “all’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici” (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999).
Nel consentire l’accesso ai dati deve essere tuttavia garantito il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, consentendo all’elettore di acquisire soltanto i dati indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.
Si legge nella newsletter del Garante che ha illustrato il caso: “l’Autorità ha invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l’accesso.
Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.”
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.