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Lavoro: accesso ai dati e percorso professionale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

24/10/2003

Trasparenza sì, ma niente elaborazioni personalizzate dei dati.

Il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall’azienda ed ottenerne la comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli archivi o che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati.

Lo ha sostenuto il Garante esaminando i ricorsi presentati da due dipendenti nei confronti del loro ex-datore di lavoro.

I ricorrenti lamentavano l’incompletezza dei dati forniti dall’azienda presso la quale lavoravano, in particolare dalle informazioni fornite non risultava il percorso professionale, l’indicazione dell’appartenenza ed i passaggi a vari settori e le mansioni svolte. Inoltre, dal momento che avevano avuto un trasferimento, richiedevano che ne fossero specificati i motivi.

Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’Autorità

Invitata dal Garante a fornire chiarimenti, l’azienda ha comunicato ai ricorrenti altri dati oltre quelli già forniti, contenenti alcune delle informazioni richieste, in particolare su corsi di aggiornamento effettuati, strutture alle quali sono stati assegnati nel corso degli anni, attestati ottenuti, erogazione di un premio annuale.
Le funzioni e le mansioni svolte risultavano essere quelle proprie del livello di inquadramento.
L’azienda sosteneva inoltre che non doveva essere comunicata alcuna informazione circa le ragioni del trasferimento.

"La società, infatti, che ha affermato di aver comunicato tutti i dati in suo possesso, si è giustificata ritenendo di non essere obbligata a creare dati o certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze informative del lavoratore.

La risposta fornita dalla società – ha precisato il Garante – corrisponde a quanto previsto dalla legge sulla privacy in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso (art.17 d.P.R. 501/1998 ora art.10 del Codice della privacy). La disposizione consente infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati non esistenti in tali archivi o l’organizzazione secondo criteri delineati dall’interessato.

La società dovrà comunque continuare le ricerche per verificare la presenza di alcune schede di valutazione e di informazioni relative ad un tentativo di conciliazione che i dipendenti avrebbero inviato nel 2002. In considerazione del parziale riscontro dato alle richieste dei lavoratori, alla società sono state addebitate le spese del procedimento."
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