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La riservatezza delle conversazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

14/11/2000

Il Garante per la privacy si pronuncia in merito al ricorso di un avvocato che si opponeva alla diffusione, da parte di un giornale locale, di una videocassetta che lo vedeva impegnato in una conversazione registrata senza il suo consenso.

Nella Newsletter del Garante per la privacy, pubblicata nel corso della scorsa settimana, e' stata illustrata la decisione dell'Authority in merito al ricorso presentato da un avvocato.
Il professionista ha richiesto l'intervento del Garante dopo essere venuto a conoscenza dell'intenzione, da parte di un giornale locale, di diffondere su videocassetta una conversazione, registrata senza il suo consenso, svoltasi nello studio di un collega.

Il direttore della testata giornalistica aveva sostenuto che la conversazione ha interesse giornalistico e che la sua diffusione era lecita, in quanto realizzata da uno dei presenti ai fini di difesa in sede giudiziaria, allo scopo di costituire elementi di prova relativamente ad un procedimento penale.

L'Authority ha accolto il ricorso dell'avvocato, imponendo alla testata giornalistica l'obbligo di non diffondere la videocassetta, ed ha evidenziato i punti fondamentali della questione.

In generale, la registrazione da parte di una persona impegnata in una conversazione, non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore.
Il codice deontologico degli avvocati tuttavia vieta la registrazione delle riunioni tra avvocati senza il consenso dei presenti.
Anche se questo divieto puo' essere superato nel caso di una registrazione a fini di difesa in sede giudiziaria, tuttavia questi dati non devono essere utilizzati per altri scopi.

La legge n.675 del 1996 prevede infatti il caso eccezionale della raccolta e comunicazione di dati personali che occorrano per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria, ma ne impedisce l'indiscriminata diffusione.

Pertanto anche se la registrazione fosse stata effettuata lecitamente per finalita' di difesa, la legge 675/96 (art.20, comma 1, lettera g) impone che la sua diffusione in altri ambiti non possa avvenire senza il consenso degli interessati.
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