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Fascicoli dei dipendenti e tutela della privacy
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E’ del giugno scorso l’autorizzazione autorizzazione generale che disciplina il trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, nella quale sono indicate le prescrizioni e le cautele con le quali devono essere trattati.
Indicazioni chiare e precise, alle quali i datori di lavoro devono adeguarsi per poter trattare i dati relativi ai propri dipendenti, che il Garante ha ritenuto opportuno ricordare, presentando l’esito di un ricorso inviato da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.
“I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. – ha precisato il Garante - Va ricordato, peraltro, che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.”
Il caso affrontato dal Garante si riferisce ad una donna che, occupando temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di salute della figlia minore disabile.
L’amministrazione non aveva in alcun modo risposto alle contestazione della dipendente riguardo dell’indebita divulgazione della lettera e alla sua richiesta di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.
La donna si è rivolta pertanto al Garante della privacy, che ne ha riconosciuto le ragioni e ha ordinato alla società di astenersi dall’ulteriore trattamento illecito dei dati personali e di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere.
Il Garante ha sottolineato che “la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare con le prescrizioni e le cautele indicate nell’autorizzazione generale che disciplina il trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza.”
La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fatta dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa, i cui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza.
La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure di sicurezza adottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosa protezione dei dati.
E’ del giugno scorso l’autorizzazione autorizzazione generale che disciplina il trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, nella quale sono indicate le prescrizioni e le cautele con le quali devono essere trattati.
Indicazioni chiare e precise, alle quali i datori di lavoro devono adeguarsi per poter trattare i dati relativi ai propri dipendenti, che il Garante ha ritenuto opportuno ricordare, presentando l’esito di un ricorso inviato da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.
“I datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. – ha precisato il Garante - Va ricordato, peraltro, che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato.”
Il caso affrontato dal Garante si riferisce ad una donna che, occupando temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina aveva trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore dell’ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni sulla condizione di salute della figlia minore disabile.
L’amministrazione non aveva in alcun modo risposto alle contestazione della dipendente riguardo dell’indebita divulgazione della lettera e alla sua richiesta di avere conferma dell’esistenza di dati personali in possesso della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.
La donna si è rivolta pertanto al Garante della privacy, che ne ha riconosciuto le ragioni e ha ordinato alla società di astenersi dall’ulteriore trattamento illecito dei dati personali e di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il ripetersi di eventi del genere.
Il Garante ha sottolineato che “la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenente dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare con le prescrizioni e le cautele indicate nell’autorizzazione generale che disciplina il trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza.”
La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda fatta dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa, i cui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la valutazione di altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza.
La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure di sicurezza adottate e le disposizioni impartite al personale per una doverosa protezione dei dati.
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