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Costi telefonici e controllo a distanza dei lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

08/06/2006

Il Ministero del Lavoro risponde ad una istanza di interpello avanzata dall’ABI.

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Rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), il Ministero del Lavoro ha fornito alcune considerazioni di carattere generale in riferimento all’installazione di apparecchiature per la verifica del traffico telefonico, “volte ad effettuare sia un più incisivo controllo dei costi del servizio telefonico, sia una più corretta e puntuale imputazione contabile di tali costi alle singole unità organizzative dell’azienda”.

In particolare l’Abi richiedeva se per l'installazione di tali apparecchiature fosse necessario attivare la procedura di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, che stabilisce che “gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.

Il Ministero del Lavoro ha fornito solo alcune osservazioni di carattere generale, in quanto sia le esigenze che richiederebbero l’installazione di tali apparecchiature, sia le concrete possibilità che dalle stesse possa derivare un controllo sulla attività dei lavoratori sono circostanze da valutare caso per caso.

Secondo il Ministero “con riferimento alla imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso, non sembra poter derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, esulando pertanto la fattispecie dalla procedura di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970.
Viceversa, nell’ipotesi in cui l’imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti.”

In particolare tale controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui i lavoratori svolgano un’attività in cui l’uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (si pensi ad una attività di telemarketing).
“Sarà dunque necessario  - afferma il Ministero - verificare tale collegamento tra attività lavorativa e uso dell’apparecchio telefonico al fine di decidere sulla applicabilità dell’art. 4 della L. n. 300/1970.”
A tal proposito il Ministero ricorda che “la giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l’apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l’apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore.”

 

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