Certificazioni e privacy
Nessuna indicazione dei dati personali relativi alla diagnosi nelle certificazioni, rilasciate dalle Asl, che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
Lo ha stabilito il Garante della privacy in un provvedimento pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.
L’intervento del Garante fa seguito ad alcune segnalazioni da parte di invalidi civili che lamentavano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a causa dell'indicazione dei dati relativi alla diagnosi sia nelle istanze volte all'accertamento sanitario dell'invalidità civile, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della invalidità civile per finalità amministrative.
Nel provvedimento il Garante ha prescritto alle aziende sanitarie locali l’adozione di alcune specifiche misure.
Le Asl dovranno adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile.
Ad esempio, oltre alla predisposizione di apposite distanze di cortesia (all’interno degli uffici competenti alla ricezione delle istanze) e di altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, le Asl dovranno impartire specifiche istruzioni al personale incaricato al trattamento in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti.
Le aziende sanitarie locali dovranno inoltre rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi.
Il provvedimento è consultabile in Banca Dati.
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