Attenzione al consenso al trattamento dei dati personali
Poco tempo dopo l’istituzione dell’autorità garante per la protezione dei dati personali, in Italia, essa cominciò a pubblicare degli opuscoli a colori, snelli e facilmente leggibili, per aiutare il popolo italiano a capire quali fossero i suoi diritti in tema di protezione dei dati personali.
Uno di questi opuscoli aveva un titolo tutto sommato impegnativo “il primo garante sei tu”. Il messaggio che questo opuscolo desiderava lanciare era che se un interessato non presta attenzione, in fase di emissione di un consenso al trattamento dei propri dati personali, lo stesso interessato non deve poi stupirsi se questi dati vengono trattati in svariate maniere, apparentemente anche illecite, ma in realtà del tutto conformi al consenso inizialmente dato.
È proprio questo il tema che viene affrontato in una recentissima sentenza della corte di giustizia europea, che ha stabilito che se un abbonato telefonico ha espresso il proprio consenso alla pubblicazione dei suoi dati negli elenchi telefonici nazionali, questo consenso si applica anche se i dati vengono utilizzati da imprese in uno Stato terzo, a condizione che la finalità della pubblicazione sia analoga.
Il problema affrontato dalla corte di giustizia europea riguarda il fatto che una società belga, che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione telefonica, aveva chiesto alle compagnie telefoniche olandesi di mettere a disposizione i dati relativi ai loro abbonati. Queste ultime si sono rifiutate ed allora la compagnia belga ha pensato bene di rivolgersi alla corte di giustizia europea.
La sentenza ha affrontato due punti diversi.
La direttiva europea sul servizio telefonico universale si applica anche a richieste provenienti da un’impresa che abbia sede in uno Stato membro diverso, nell’ottica di una concezione universale del servizio telefonico, che supera i limiti delle singole nazioni europee e abbraccia l’intera unione europea.
Il fatto quindi che un’azienda, che pubblica questi dati, abbia sede in una nazione europea, piuttosto che un’altra, non ha rilevanza.
Più sottile invece è il secondo punto affrontato dalla sentenza, che riguarda il fatto che un abbonato, residenti in una nazione europea, potrebbe negare il proprio consenso a che i suoi dati telefonici personali vengano pubblicati in un annuario, pubblicato in un’altra nazione europea.
La corte ha riconosciuto che rientra certamente fra i diritti dell’interessato di proibire la pubblicazione dei suoi dati telefonici personali in un annuario, pubblicato in un’altra nazione, ma questo suo atteggiamento deve essere esplicitamente documentato nella raccolta del consenso.
Nella fattispecie, il modulo di informativa e consenso che veniva utilizzato in Olanda prevedeva il fatto che l’interessato fosse informato circa la possibilità che i suoi dati personali potessero essere trasmessi ad un’impresa terza, per essere inseriti in un elenco pubblico. Nulla si diceva circa il fatto che l’impresa terza fosse residente in altro paese e pertanto l’autorizzazione alla pubblicazione si estendeva agli annuari pubblicati nell’intera Europa.
Infatti l’impresa che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibile al pubblico opera in un quadro europeo, che consente di garantire la protezione dei dati personali dell’interessato, ad un pari livello ed in tutta Europa.
La prossima volta leggiamo con attenzione l’informativa, che ci viene presentata dal gestore telefonico!
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