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Sicurezza antincendio in emergenza: evacuazione e chiamata dei soccorsi

Roma, 30 Set – Come ricordato nel Codice di prevenzione incendi e, in particolare, nel documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”, la gestione della sicurezza antincendio (GSA) è la misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.
Questa misura comprende una serie di aspetti, “tra i quali:
- il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l'adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
- l'organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l'innesco dell'incendio;
- il permanente monitoraggio dell'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
- lo studio dell'eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell'attività in relazione ai rischi presenti;
- l'elaborazione, l'aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell'esodo;
- la formazione e l'addestramento del personale;
- la gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei soccorritori”.
A permetterci di tornare a parlare di gestione della sicurezza antincendio, con particolare riferimento all’evacuazione e alla chiamata dei soccorsi, è la “ Dispensa per corsi 1-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)” che è stata pubblicata insieme alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per i corsi di formazione degli addetti antincendio.
Le dispense per i corsi di livello 1 – predisposte come “supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 1-FOR per gli addetti antincendio” - “sono state elaborate con riferimento alle misure previste per i ‘luoghi a basso rischio di incendio’, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021”.
Dopo esserci già soffermati sul modulo 1 (L’incendio e la prevenzione incendi) e aver presentato varie misure di protezione antincendio del modulo 2, torniamo a presentare i contenuti di questo secondo modulo soffermandoci sui seguenti argomenti:
- Sicurezza antincendio in emergenza: le procedure di evacuazione
- Sicurezza antincendio in emergenza: le esigenze speciali e l’assistenza
- Sicurezza antincendio in emergenza: la chiamata dei soccorsi
Sicurezza antincendio in emergenza: le procedure di evacuazione
La dispensa ribadisce che la gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio (come indicato nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015).
In particolare la gestione della sicurezza antincendio si divide in:
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio
- gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
Ed è nell’ambito della gestione della sicurezza in emergenza che “rientrano le procedure di emergenza e, tra queste, quelle di evacuazione”.
Riguardo alle procedure di evacuazione si indica che in relazione agli scenari emergenziali più severi e credibili, “il datore di lavoro, oltre alla predisposizione del sistema d’esodo” – una delle più importanti misure di protezione antincendio - deve “predisporre le procedure per consentire l’evacuazione dell’attività”.
E gli addetti antincendio “svolgono un ruolo fondamentale assicurando e sovraintendendo il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione”.
In particolare, le procedure di evacuazione prevedono, generalmente, le “seguenti azioni/attività da parte degli addetti antincendio:
- sorvegliano la corretta evacuazione delle persone;
- si accertano che nessun occupante abbia problemi a raggiungere l'uscita;
- assistono le persone con specifiche necessità (disabili, …) fino al raggiungimento del punto di raccolta;
- si accertano della fruibilità delle uscite di sicurezza;
- riuniscono gli occupanti presso il punto di raccolta;
- verificano, tramite appello dei presenti, che tutti gli occupanti abbiano raggiunto il luogo sicuro.
- verificano che tutte le persone presso il luogo di raccolta rimangano nelle aree prestabilite fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza o dei soccorritori”.
Sicurezza antincendio in emergenza: le esigenze speciali e l’assistenza
Si indica che il datore di lavoro “deve individuare le particolari necessità delle persone con esigenze speciali e prevedere un’adeguata assistenza alle stesse, e indicare le misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie”.
Riguardo all’assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio, la dispensa riprende un estratto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021:
- “Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
- Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
- Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC)”.
Sicurezza antincendio in emergenza: la chiamata dei soccorsi
Veniamo, infine, alla fase della chiamata dei soccorsi.
Si indica che il datore di lavoro deve “predisporre una pianificazione di emergenza (piano di emergenza o, in alcuni casi, procedure semplificate)” che deve sempre contenere (come ricordato nel DM 2 settembre 2021):
- “le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali”.
Si segnala anche che tra i contenuti della pianificazione di emergenza ci sono le “disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo”.
In particolare, nella chiamata ai vigili del fuoco devono sempre essere fornite le seguenti informazioni:
- “nome e indirizzo dell’attività
- tipologia dell’emergenza e gravità
- eventuale presenza di infortunati
- eventuali materiali e/o sostanze pericolosi presenti
- informazioni su accesso e vie preferenziali per raggiungere il sito”.
Infine, si indica che all’arrivo dei vigili del fuoco “gli addetti antincendio devono supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni necessarie al passaggio di consegne relativo alla gestione dell’emergenza ai soccorritori (informazioni essenziali, aree coinvolte dalla emergenza, occupanti eventualmente bloccati, occupanti feriti, …)”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della dispensa, per corsi 1-FOR, che è suddivisa in tre diversi moduli:
- Modulo 1: L’incendio e la prevenzione incendi
- Modulo 2: Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- Modulo 3: Esercitazioni pratiche
RTM
Scarica la normativa di riferimento:

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