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La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

14/02/2022

Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell'attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codice.

Roma, 14 Feb – Come ricordato in altri articoli e come previsto nel Codice di prevenzione incendi, le misure previste nel progetto antincendio, componenti la strategia antincendio, necessitano di una puntuale e attenta gestione. E la gestione della sicurezza antincendio (GSA) - misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure - riguarda “l'intera vita dell'attività e comprende una serie di aspetti, tra i quali:

  • il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l'adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
  • l'organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l'innesco dell'incendio;
  • il permanente monitoraggio dell'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
  • lo studio dell'eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell'attività in relazione ai rischi presenti;
  • l'elaborazione, l'aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell'esodo;
  • la formazione e l'addestramento del personale;
  • la gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei soccorritori”.

 

A ricordare in questi termini il ruolo della gestione della sicurezza antincendio, con riferimento a quanto contenuto nel Codice di prevenzione incendi, è il documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi” prodotto attraverso la collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

In precedenti articoli abbiamo accennato ai livelli di prestazione, alle misure di prevenzione, alla progettazione della gestione della sicurezza, mentre oggi ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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GSA: il ruolo del progettista e del responsabile dell'attività

Sempre con riferimento alla progettazione della gestione della sicurezza il documento ricorda che in fase di progettazione della GSA è necessario perseguire “l'obiettivo di minimizzare la probabilità di accadimento di un incendio e garantire, nell'ipotesi che si sviluppi l'incendio, la minimizzazione delle conseguenze attraverso l'adozione di idonee misure antincendio, assicurando il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza antincendio adottati siano essi di tipo passivo, attivo e gestionale”.

 

E in questa fase “giocano un ruolo fondamentale il progettista e il responsabile dell'attività”.

 

In particolare il progettista:

  • acquisisce dal responsabile le informazioni sull'attività (finalità, geometrie, caratteristiche degli occupanti, processi produttivi, tipologia di lavorazioni, quantità e tipologie dei materiali stoccati, ecc.);
  • definisce le misure antincendio in grado di minimizzare il rischio d'incendio;
  • definisce, in funzione delle misure antincendio adottate, il modello di GSA;
  • restituisce nella relazione tecnica le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per l'organizzazione della GSA; essa riporta:
    • limitazioni d'esercizio dell'attività (caratteristiche prevalenti degli occupanti, affollamento, tipologia dei materiali presenti e quantità di materiali combustibili, ecc.) assunte come ipotesi per identificare il profilo di rischio incendio;
    • presenza di aree a rischio specifico;
    • indicazioni sulle misure antincendio specifiche per l'attività;
    • indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    • indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio;
    • indicazione per la gestione dell'emergenza: modalità di esodo, lotta antincendio, protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio”.

 

Inoltre il responsabile dell'attività “acquisisce dalla progettazione, esplicitata nella relazione tecnica, le indicazioni, le limitazioni e le modalità di esercizio per limitare la probabilità di incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza antincendio e l'efficace gestione dell'emergenza”.

 

Il rapporto tra GSA in esercizio e GSA in emergenza

Il documento si sofferma poi sulla GSA in esercizio (“prevede la preparazione della gestione dell'emergenza mediante la pianificazione delle azioni da eseguire, in caso di emergenza, e con l'effettuazione delle periodiche esercitazioni antincendio”), anche con riferimento al piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio e al controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio.

 

A questo proposito si sottolinea che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli devono essere sottoposti “a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; la periodicità della manutenzione è stabilita sulla base di:

  • norme vigenti;
  • regole tecniche (volontarie) di settore (UNI, CEI, ecc.);
  • manuale d'uso e manutenzione dei vari impianti e apparecchiature, costituenti le raccomandazioni del produttore.

 

Il documento si sofferma poi sulla preparazione all'emergenza e sul centro di gestione delle emergenze.

 

In particolare nel par. S.5.7.6 del Codice di prevenzione incendi “si esaminano i requisiti del centro di gestione delle emergenze; tale centro risulta, peraltro, già presente quale misura nell'ambito di talune norme verticali di prevenzione incendi vigenti (vedi d.m. 27 luglio 2010 per le attività commerciali). Viene specificato come il centro dovrà essere strutturato, in funzione della complessità dell'attività”.

 

Si segnala che nel centro, “univocamente individuato mediante apposita segnaletica di sicurezza, devono essere presenti almeno:

  • planimetrie, schemi funzionali d'impianto, numeri telefonici;
  • strumenti di comunicazione con il personale interno e con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
  • centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

 

Il documento ricorda poi che, analogamente a qualsiasi sistema gestionale, anche un GSA “deve essere sottoposto periodicamente a revisione, al fine di verificarne il grado di adeguatezza delle procedure di sicurezza antincendio previste al suo interno. La revisione del GSA deve in ogni caso essere prevista in occasione di mutamenti dell'attività che hanno impattato, in qualche maniera, sulla sicurezza antincendio”.

 

Facendo seguito alla GSA in esercizio, il Codice di Prevenzione Incendi esamina poi la gestione della sicurezza durante l'emergenza “indicando le azioni da intraprendere nel caso che ci si occupi di attività lavorativa, per la quale occorrerà predisporre il piano di emergenza previsto dal d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., oppure di attività non lavorativa, per la quale necessiterà attivare i servizi di soccorso pubblico e garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti”.

 

Dal documento riprendiamo un’immagine che schematizza le attività di un GSA e il rapporto tra GSA in esercizio e GSA in emergenza:

 

 

Novità nella progettazione della sicurezza antincendio

Il documento Inail si sofferma poi sulla revisione del 2019 del Codice, revisione che “ha dato enfasi all'approccio ‘olistico’ per la progettazione della sicurezza antincendi di una attività.

 

In particolare si indica che i capitoli G.1, G.2 e G.3 “sono stati riconfigurati per indicare al progettista i passi da seguire con il nuovo approccio prestazionale guidato:

  • scopo della progettazione;
  • identificazione degli obiettivi di sicurezza;
  • valutazione del rischio incendio;
  • sviluppo della strategia antincendio implementando, in moto iterativo, le dieci misure di sicurezza (reazione, resistenza, compartimentazione, esodo, GSA, controllo dell'lncendio, rivelazione e allarme, gestione dei fumi e del calore, operatività e sicurezza degli impianti tecnologici)”.

 

Dunque l'approccio metodologico proposto dal Codice prevede cha la Gestione della Sicurezza antincendio “concorra parimenti con le altre misure al raggiungimento di un livello di rischio accettabile”. E sarà cura del professionista “indicare le caratteristiche fondamentali della misura GSA dell'attività per la quale si sta sviluppando il progetto di sicurezza antincendio, indicando le previsioni in esercizio ordinario e, naturalmente, anche quelle in condizioni di emergenza”.

 

Dalla lettura delle diverse misure che concorrono alla realizzazione della strategia antincendio – continua il documento Inail – “si nota come la ‘chiamata’ alla GSA consenta una maggiore flessibilità nell'implementazione di una soluzione conforme che, per contro, dovrà essere accompagnata da una procedura operativa in esercizio ed in emergenza. Lo sforzo richiesto al professionista è, pertanto, proprio quello di dimensionare correttamente la struttura e le figure della GSA in esercizio ed emergenza al fine di garantire che le altre misure di sicurezza della strategia antincendio possano soddisfare i livelli di prestazione selezionati. Questo dimensionamento rappresenta lo sforzo necessario in fase di progettazione dell'attività richiesto per la misura antincendio S.5”.

 

Riprendiamo dal documento un’immagine relativa all’efficacia della gestione della sicurezza antincendio:

 

 

Rimandiamo alla lettura integrale della pubblicazione che riporta alcuni aspetti che riguardano la GSA con riferimento a:

  • Cap. S.2 "Resistenza al fuoco"
  • Cap. S.4 "Esodo"
  • Cap. S.7 “Rivelazione ed allarme”
  • Cap. S.8 “Controllo di fumi e calore”
  • Cap. S.9 "Operatività antincendio"
  • Regole tecniche verticali cosiddette di servizio
  • Progettazione mediante l'ingegneria della sicurezza antincendio.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Gianni Biggi, Armando De Rosa, Andrea Marino e Piergiacomo Cancelliere (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Antonio Alvigini, Giovanni Baldi, Paolo Belardinelli, Andrea Bosco, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, Gianluca Guidi, Alessandro Leonardi, Davide Luraschi, Emanuele Nicolini, Paolo Persico, Matteo Pugnalin, Pietro Vandini - edizione 2020 (formato PDF, 10.78 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Sicurezza antincendio: gestione della sicurezza e operatività antincendio”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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