Entrata in vigore del DM 2 settembre 2021: quali sono le novità?
Roma, 3 Ott – In relazione all’atteso e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, relativo ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, continua l’entrata in vigore dei vari decreti del Ministero dell’Interno emanati nel 2021:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (decreto Controlli) è entrato in vigore il 25 settembre 2022, anche se con il Decreto 15 settembre 2022 alcune sue parti sono state modificate o ulteriormente prorogate
- il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) entra in vigore (a meno di eventuali altri decreti di proroga, anche parziale, dell’ultimo momento) il 4 ottobre 2022
- il Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (decreto Minicodice) entrerà, invece, in vigore il 29 ottobre 2022.
Per favorire nei nostri lettori un’elaborazione progressiva delle novità dei vari decreti in materia di prevenzione incendi, ci soffermiamo oggi in particolare sulle novità contenute nel DM 2 settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
E lo facciamo facendo riferimento anche al contenuto del documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, che riporta i tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Nell’articolo - con riferimento al decreto ministeriale, al documento Inail e ai primi chiarimenti sul decreto - ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Decreto GSA: il campo di applicazione e il DM 10 marzo 1998
- Decreto GSA: l’articolato e la gestione della sicurezza antincendio
- Decreto GSA: la circolare n. 15472 e la nota del 31 maggio 2022
Decreto GSA: il campo di applicazione e il DM 10 marzo 1998
Ricordiamo che, come indicato nell’articolo 1 “Campo di applicazione”, il decreto GSA:
- stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Mentre per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili - di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti) del nuovo decreto.
Segnaliamo che con l’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 (articolo 7) si avrà l’abrogazione di alcune parti del DM 10 marzo 1998:
- art. 3, comma 1, lettera f)
- artt. 5, 6 e 7.
Decreto GSA: l’articolato e la gestione della sicurezza antincendio
Ricordiamo alcuni tra i tanti aspetti trattati dal decreto.
Il decreto GSA:
- disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza
- segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori
- riporta indicazioni per gli addetti al servizio antincendio
- indica i requisiti dei docenti
- affronta i vari aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.
Nel decreto sono presenti cinque allegati:
- allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Riprendiamo dal documento Inail una tabella relativa all’articolato del DM 2 settembre 2022:
Riprendiamo poi dal documento Inail anche alcuni commenti relativi ai primi due allegati (gestione della sicurezza antincendio in esercizio e gestione della sicurezza antincendio in emergenza)
Si indica che il Datore di lavoro “è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151”.
Si sottolinea poi che una delle principali novità introdotte da questo decreto “consiste proprio nel fatto che il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività”. E per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
Si ricorda poi che il decreto prevede che “nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
Rispetto alle precedenti normative si sottolinea che “è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio”.
Decreto GSA: la circolare n. 15472 e la nota del 31 maggio 2022
Concludiamo questa breve presentazione, delle novità connesse all’entrata del DM 2 settembre 2021, ricordando la pubblicazione della Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021 che ha portato i primi chiarimenti in merito all’applicazione del decreto.
Nella circolare si indica che il DM 2 settembre 2021 “si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. ( Codice di Prevenzione Incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”. E dalla lettura dell'articolato e degli allegati del DM emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, “in particolare quello degli ‘occupanti’ anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali”.
Rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Sicurezza antincendio e decreto GSA: cosa indicano i primi chiarimenti?”, che presenta il contenuto della circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021 con riferimento a diversi aspetti (piani di emergenza, formazione, requisiti dei docenti, …).
Ci soffermiamo invece su una più recente Nota del Ministero dell’Interno, la Nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Prot. 7826 del 31 maggio 2022 recante “Indicazioni applicative del decreto del Ministero dell’Interno del 2/9/2021 ‘Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.
La Nota è articolata in due parti:
- parte prima - i formatori degli addetti antincendio: requisiti, formazione e abilitazione, aggiornamento
- parte seconda - la designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio
Ad esempio la prima parte fa riferimento all’organizzazione dei corsi per gli aspiranti formatori, ai moduli teorici e, in particolare, ai moduli 9 e 10. Inoltre riporta indicazioni sulle modalità di abilitazione dei formatori, sull’attestazione dei requisiti dei formatori e il loro aggiornamento.
Nella seconda parte sono fornite informazioni sulla designazione e sulle modalità di formazione degli addetti antincendio, in base alla tipologia di corso, sull’abilitazione degli addetti antincendio (con riferimento anche all’allegato IV del DM 2 settembre 2021) e sul loro aggiornamento.
Ricordiamo brevemente anche i vari allegati presenti nelle indicazioni applicative del DM 2 settembre 2021:
- Allegato 1 – Verbale di sessione d’esame per aspiranti formatori degli addetti antincendio
- Allegato 2 – Verbale di esame di abilitazione dei formatori per gli addetti antincendio
- Allegato 3 – Verbale di sessione di accertamento dell’idoneità tecnica degli addetti antincendio
- Allegato 4 - Verbale di accertamento dell’idoneità tecnica degli addetti antincendio
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della normativa, con riferimento anche ai due atti, contenenti indicazioni e chiarimenti sull’applicazione del decreto GSA, che potete scaricare attraverso i link presenti a fine articolo.
RTM
Scarica il documento citato nell'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 03/10/2022 (10:00:26) |
La burocrazia inutile impera. Si poteva scrivere tutto in 4 facciate e qui ci spendiamo in DECRETI, CIRCOLARI SUL DECRETO ,CHIARIMENTI SULLE CIRCOLEI, LINEE GUIDA, ATRICOLI DI CHIARIMENTO di esperti-avvocati-eccetera per RIFACIMENTO DEI CORSI identico al passato. |
Rispondi Autore: FRANCO DAL PONT - likes: 0 | 05/10/2022 (07:20:42) |
Non è chiaro se un'attività soggetta al DPR 151/11 e provvista di attestazioen di conformità antincendio o CPI, debba redigere la valutazione del rischio d'incendio, in quanto già avendo una conformità antincendio ha rispettato delle norme verticali, la cui mission è ridurre il rischio. |
Rispondi Autore: claudio aradori - likes: 0 | 08/10/2022 (21:05:39) |
La montagna ha partorito un topolino , lavoro per burocrati che tengono famiglia. |
Rispondi Autore: michele - likes: 0 | 13/10/2022 (09:17:43) |
decreti nati avendo a mente solamente realtà di grosse dimensioni e luoghi aperti al pubblico (vedasi l'affollamento da considerare pari a 0,7 persone/mq....situazione tipica di locali pubblici ma assolutamente estranea alle realtà produttive). le stesse condizioni per avere rischio basso sono palesemente inadatte a descrivere le situazioni lavorative normali: |