Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Come cambierà la progettazione della sicurezza antincendio?

Come cambierà la progettazione della sicurezza antincendio?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

16/09/2022

Un nuovo documento Inail si sofferma sulle novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il DM 10 marzo 1998 e la genesi e l’entrata in vigore dei decreti ministeriali del settembre 2021.

 

Roma, 16 Set – Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, ha “segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco”.

È con la emanazione nel 2021 di tre diversi provvedimenti:

che si arriva, invece, gradualmente al “definitivo superamento dello ‘storico’ d.m. 10 marzo 1998”.

 

Superamento che è anche correlato alla evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, meglio noto come " Codice di prevenzione incendi". La scelta di emanare tre distinti decreti “è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri”.

 

A raccontare in questi termini la genesi dei tre provvedimenti in materia antincendio del 2021 è un recente documento che si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio.

 

Il documento, dal titolo “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, non solo si sofferma sui contenuti dei nuovi decreti e sulla loro prossima entrata in vigore, ma riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

 

 

In questo articolo di presentazione del documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


Pubblicità
Modello DUVRI
Manutenzione Presidi Antincendio - Modello DUVRI in formato Ms Word

 

Il decreto 10 marzo 1998 e l’evoluzione della prevenzione incendi

Il documento ricorda, nell’introduzione, che negli ultimi vent'anni, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 ha rappresentato “il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro”. E il decreto all’epoca della sua emanazione “mostrava aspetti del tutto innovativi, fornendo indicazioni di tipo ‘prestazionale’ per la valutazione del rischio d’incendio (che può essere effettuata in base alle indicazioni dell’Allegato I), non precludendo quindi l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità e introducendo i tre livelli ‘qualitativi’ del rischio d’incendio: elevato, medio e basso”.

E fino all'entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il DM 10 marzo 1998 “ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle ‘attività soggette e non normate’, nonostante non fosse cogente in merito alle misure preventive, protettive e gestionali di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), c) e d)”.

 

Tuttavia, come ricordato in premessa d’articolo, dopo due decenni e in riferimento all’evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, si è reso necessario “allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad un profondo ‘restyling’, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa”.

 

Tra l’atro l'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “già prevedeva la possibilità di adottare ‘uno o più Decreti’ ai fini del conseguimento di alcuni obiettivi prefissati. I decreti avrebbero dovuto definire:

  1. i criteri diretti atti ad individuare:
    1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    2. misure precauzionali di esercizio;
    3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    4. criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

 

I tre decreti del 2021 e il superamento del decreto del 1998

Con i contenuti indicati dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati, dunque, articolati i tre diversi provvedimenti che entreranno in vigore nelle prossime settimane:

  • Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: Decreto 1 Settembre 2021 (chiamato “decreto Controlli”) “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – entrata in vigore il 25 settembre 2022;
  • GSA (Gestione della sicurezza antincendio): Decreto 2 Settembre 2021 (chiamato “decreto GSA”) “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrata in vigore il 04 ottobre 2022;
  • Strategia antincendio: Decreto 3 settembre 2021 (chiamato “decreto Minicodice”) “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrata in vigore il 29 ottobre 2022.

 

La scelta di predisporre i tre diversi provvedimenti, che torneremo ad approfondire su PuntoSicuro nei prossimi giorni, è stata intrapresa – ricorda il documento Inail - “nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione, sia per l'utenza, che potrà utilizzare uno strumento normativo di specifica applicazione che contiene concetti chiari e sintetici, sia per la ‘gestione futura’, in quanto tale modularità consentirà di aggiornare o modificare singolarmente i testi dei decreti, in caso di necessità (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.)”.   

 

Il documento spiega poi, con uno specchietto riepilogativo, come avverrà il superamento/abrogazione graduale del DM 10 marzo 1998:

 

 

L’indice del documento

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

 

Prefazione
Introduzione

La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Normativa italiana
Risvolti penali

Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 10 marzo 1998
La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021
Le (nuove) competenze del RSPP
Connessioni con il Codice di prevenzione incendi

Richiami salienti nella precedente normativa abrogata
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il decreto “Controlli” - d.m. 1 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “GSA” - d.m. 2 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021
d.m. 28 settembre 2021
Sintesi e commenti

Il decreto “Minicodice” - d.m. 3 settembre 2021
Articolato normativo
Allegato I
Circolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021
Sintesi e commenti

Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendio
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio

Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio

Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio
Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione

Strategia antincendio
Premessa
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Considerazioni a commento

Caso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non basso
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Obiettivi dello studio

Campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021
Calcolo del carico di incendio

Analisi del luogo di lavoro
Individuazione dei pericoli d’incendio
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio
Premessa
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio
Esiti della valutazione

Strategia antincendio
Criticità nell’applicazione della strategia antincendio

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Considerazioni a commento

Appendice
Testo coordinato del d.m. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3
Abrogazione del d.m. 10 marzo 1998

Bibliografia
Fonti immagini

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

 

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Michele - likes: 0
16/09/2022 (14:40:12)
Vedremo se prima del 26 ottobre qualcuno si ricorderà di fare indicazioni in merito alle doppie uscite, apparentemente obbligatorie in ogni luogo di lavoro

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!