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Prevenzione incendi: quali sono le raccomandazioni per i datori di lavoro?

Prevenzione incendi: quali sono le raccomandazioni per i datori di lavoro?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

01/07/2024

Un documento Inail sulla nuova prevenzione incendi presenta alcune raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Sorveglianza, manutenzione, allarmi ed evacuazione.


Roma, 1 Lug – Sono molti gli articoli pubblicati dal nostro giornale sulle novità normative connesse alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti decreti:

 

Tuttavia al di là della sottolineatura di quanto indicano i decreti, degli obblighi normati e delle nuove strategie antincendio previste, è importante anche arrivare, pur partendo da quanto richiesto dalla normativa, a vere e proprie “raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio”. Raccomandazioni che sono contenute in un documento tecnico, prodotto dall’ Inail con riferimento all’accordo tra Inail e Confimi industria, dal titolo “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”.

 

C soffermiamo oggi proprio sulle raccomandazioni per i datori di lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:


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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza

Le schede contenute nel documento Inail forniscono, dunque, raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

 

In particolare alcune di queste raccomandazioni “riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l’adozione di liste di controllo per la sorveglianza e del ‘registro dei controlli’ per le attività di controllo e manutenzione”, secondo quanto previsto dal DM 1 settembre 2021. Inoltre altre raccomandazioni “riguardano le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure rientrano nei contenuti del piano di emergenza. Per i luoghi di lavoro nei quali il piano di emergenza non è espressamente previsto, tali misure devono almeno esser riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori”.

 

Partiamo dalla sorveglianza che nel DM 1 settembre 2021 è indicata come ‘insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni’. Inoltre (Allegato I) ‘le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo’.

 

Veniamo alle raccomandazioni per i datori di lavoro.

 

Ad esempio “predisporre per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, una lista di controllo per l’effettuazione della sorveglianza che indichi:

  • cosa verificare
  • come (ove ritenuto necessario)
  • con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a fine giornata…)
  • chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
  • a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa”.

Inoltre è importante “accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Per la predisposizione delle liste di controllo si dovrà tener conto della valutazione del rischio. Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell’allegato I del DM 01/09/2021, per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati, sono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza”.

 

Infine nell’attività di sorveglianza potranno essere compresi anche la verifica periodica di:

  • misure antincendio preventive, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a). Il documento segnala che le misure preventive minimesono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)’.
  • osservanza di divieti e limitazioni di esercizio di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b)”. Sono quelli “che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio”;
  • presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza, di cui al DM  3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. e).

 

Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico

Veniamo a quanto indicato, sempre dal DM 1 settembre 2021, sulla manutenzione e controllo periodico.

 

Queste le raccomandazioni per i datori di lavoro:

  • Predisporre “un registro dei controlli, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:
    • siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
    • siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
    • siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
    • siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
    • siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive
  • Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a ‘tecnici manutentori qualificati’
  • Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione”.

 

Si ricorda poi che nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell’allegato I del DM  1 settembre 2021 “sono riportate le indicazioni sullo svolgimento dei controlli periodici e della manutenzione per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati”.

 

Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione

Continuando con le raccomandazioni per i datori di lavoro il documento si sofferma sulle figure rilevanti ai fini della gestione delle emergenze.

 

I datori di lavoro devono “accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:

  • i nominativi degli addetti al servizio antincendio (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
  • i nominativi degli addetti al primo soccorso (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto
  • i nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze, indicandone la funzione in relazione all’emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatto”.

 

Si parla poi dell’azionamento dell’allarme incendio.

 

Si chiede al datore di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, dell’eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:

  • quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
  • chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l’attivazione delle procedure di evacuazione)”.

 

E riguardo all’evacuazione in caso di incendio si raccomanda ai datori di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:

  • chi e quando deve disporre l’avvio delle procedure di evacuazione
  • le modalità di svolgimento dell’evacuazione
  • i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
  • le procedure di esodo da seguire”.

 

Sono poi, infine, presenti anche delle raccomandazioni relative alla chiamata dei soccorsi esterni:

- “Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:

  • chi e quando deve disporre l’effettuazione della chiamata
  • chi deve effettuare la chiamata
  • chi chiamare
  • quali informazioni fornire
  • con che modalità
  • modalità di supporto e assistenza ai soccorritori”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che nella parte dedicata alle “Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio” riporta ulteriori indicazioni per i datori di lavoro e si sofferma anche sulle raccomandazioni per gli addetti al servizio antincendio.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”, documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1.67 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

 



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Rispondi Autore: Carlo Concini - likes: 0
06/07/2024 (16:26:05)
Segnalo che il LINK presente nell'articolo per scaricare il documento INAIL di cui si parla nell'articolo non è corretto, e porta ad una pagina INAIL diversa. Grazie dell'attenzione.
Autore: Redazione
08/07/2024 (11:40:35)
Buongiorno, siamo spiacenti, ma INAIL ha messo online il nuovo sito e tutti i link sono cambiati. Di conseguenza i documenti non sono più raggiungibili e difficili da trovare.
Per questo motivo li abbiamo resi disponibili in banca dati per gli abbonati, al link riportato successivamente:
"Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”."
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