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Norme tecniche della prevenzione incendi: stato attuale e prospettive

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Il quadro dell’attuale normativa tecnica nazionale ed internazionale applicabile al settoredella prevenzione incendi, con particolare riferimento ai sistemi di protezione attiva, è stato tracciato in una recente relazione pubblicata sulla rivista “Obiettivo prevenzione” del Corpo dei vigili del Fuoco.

In particolare la relazione si sofferma sulle conseguenze della prossima entrata in vigore del Capo V “Norme per la Sicurezza degli Impianti” del DPR 380/01, prevista il 1° luglio 2005 (e non il 1.6.2005 come indicato nella relazione).

Così viene descritto il quadro di riferimento con il quale si dovrà operare nel prossimo futuro. “Allo stato attuale, in vista della conferma dell’applicazione del titolo V del DPR 380 e soprattutto grazie alla pubblicazione di tutta una serie di norme armonizzate che erano state attese per anni, il quadro complessivo diviene, ad avviso di chi scrive, notevolmente più chiaro, configurandosi come segue: fatti salvi i necessari periodi di transizione e le eccezioni comunque esistenti per alcuni manufatti, tutti i prodotti utilizzati del settore antincendio, destinati ad essere parte integrante delle installazioni fisse rispetto al fabbricato, dovranno essere marcati CE secondo CPD (Direttiva sui prodotti da costruzione), ed essere contrassegnati in modo chiaro ed univoco facendo riferimento all’ente che ha rilasciato la certificazione, alla normativa tecnica applicata e soprattutto all’uso specifico al quale sono destinati. E ciò sarà obbligatorio a livello di immissione sul mercato a causa del recepimento formale della direttiva citata.

A sua volta, a livello di sicurezza degli impianti, i sistemi di sicurezza in genere, ed antincendio in particolare dovranno obbligatoriamente essere progettati ed installati secondo le norme tecniche emanate dagli enti normatori, utilizzando componenti e materiali conformi a tali norme e proprio per questo marcati CE. Tale obbligo andrà a completare il quadro attualmente parziale per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, essendo le disposizioni storiche della 46/90 prossimamente applicabili a tutti gli edifici in forza del testo unico sull’edilizia di prossima entrata in vigore.”

 

La relazione.

 

 

 

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