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I sistemi di gestione della sicurezza nella prevenzione degli incendi
Firenze, 18 Set - Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 9 Maggio 2007, “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, sono stati fissati gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure secondo l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Per parlare di “Fire Safety Engineering”, con riferimento all’utilizzo dei sistemi di gestione della sicurezza e alla normativa attuale, possiamo riprendere i contenuti di un intervento che si è tenuto al seminario “ I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (7 dicembre 2012, Firenze) e che è stato pubblicato sul sito dell' ASL 10 di Firenze.
L’intervento - dal titolo “I sistemi di gestione della sicurezza in relazione all'attività di vigilanza e controllo svolta dai Vigili del Fuoco” e a cura di Francesco Ottaviano, funzionario della Direzione Regionale VVF Toscana - ha innanzitutto ricordato che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco porta avanti la sua attività a livello centrale attraverso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e a livello locale attraverso le Direzioni Regionali dei VV.F. e attraverso i Comandi Provinciali.
In particolare i Comandi Provinciali “hanno anche il compito di rilasciare le autorizzazioni per tutte le attività soggette a controllo dei VV.F.”.
Nell’ottobre 2011- come più volte ricordato da PuntoSicuro - è entrato in vigore, con il DPR n. 151 del 1 agosto 2011, un regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi. Un regolamento che semplifica le incombenze per le attività ritenute a minor rischio e aggiorna il numero delle attività soggette a controllo.
Si segnala che l’iter procedurale prevede che sia esaminato il progetto relativo alla sicurezza antincendio e siano effettuati controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa. Ed infatti “quotidianamente tecnici dei Vigili del Fuoco conducono visite di sopralluogo nelle attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi” (P.I.).
L’intervento sottolinea inoltre che “in occasione dei controlli di P.I. se l’azienda oggetto di visita ha ritenuto di applicare, in maniera volontaria, un SGSSL sicuramente questo aspetto è valutato in maniera molto positiva. Perché applicare un SGSSL, oltre che avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001) e a contribuire al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, rende più organica la gestione della sicurezza”.
Rendere sistematica la “gestione della sicurezza”, attraverso un Sistema di Gestione, porta diversi vantaggi. In particolare “sono notevoli i benefici relativi alla ‘gestione dell’emergenza’, aspetto molto importante nella gestione della sicurezza antincendio, infatti rendere sistematici i vari procedimenti relativi all’emergenza (Piani di emergenza, piani di evacuazione, esercitazioni, ecc.) è il modo migliore per poi poterli attuare efficacemente”.
Si ricorda dunque, a questo proposito, l’emanazione del Decreto del 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”. Decreto che consente, applicando un SGSA (Sistema di gestione della sicurezza antincendio), di “poter valutare i livelli di rischio con metodi alternativi a quelli previsti dal D.M.4 maggio 1998. Questa possibilità, finora non consentita, rende possibile un approccio concettualmente diverso e innovativo perché consente di poter passare da misure di tipo prescrittivo a misure di tipo prestazionale”.
Ad esempio si cerca “prima di prevedere la dinamica evolutiva dell’incendio tramite l’applicazione di modelli di calcolo e poi di fissare gli obiettivi di prestazione in base ad una situazione molto più vicina a quella reale”.
Riportiamo in breve l’articolo 6 del Decreto del 9 maggio 2007:
Art. 6. Sistema di gestione della sicurezza antincendio 1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività. 2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni. 4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo. 5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. |
Al comma 5 dell’allegato “Processo di valutazione e progettazione nell'ambito dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” vengono descritti i principali argomenti da porre a base nella elaborazione del documento relativo al Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Infatti la metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti (“parametri in questo caso scelti dal progettista e non indicati dalla norma”).
Conseguentemente – continua l’allegato - è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.
Il decreto ricorda inoltre che nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:
- “organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione”.
L’intervento segnala come “i concetti base degli argomenti previsti sono simili, e non poteva essere altrimenti, a quelli presenti nel SGSSL”.
Infatti anche il SGSA “opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di organizzazione, pianificazione, attuazione, controllo e revisione del sistema, per mezzo di un processo dinamico”.
Si rileva, tuttavia, come a distanza di diversi anni l’applicazione di questo decreto “è ancora poco diffusa in parte per le oggettive difficoltà di calcolo e in parte perché ancora poco conosciuto”. E sono innegabili le criticità riguardanti “le difficoltà per una azienda medio piccola di applicare un SGS”.
L’auspicio finale è che “si riesca a coinvolgere anche le aziende medio piccole per consentire, ad un numero sempre maggiore di aziende e quindi di lavoratori di poter disporre dei vantaggi, in termini di sicurezza, che si ottengono dall’applicazione di un SGSL. Questo sarà possibile solo attraverso un approccio più proporzionato alla tipologia aziendale e ad una informazione sempre più puntuale sia agli addetti ai lavori che ai lavoratori”.
“ I sistemi di gestione della sicurezza in relazione all'attività di vigilanza e controllo svolta dai Vigili del Fuoco”, Francesco Ottaviano (VVF), intervento al seminario “I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (formato PDF, 219 kB).
Tiziano Menduto
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