FAQ di Prevenzione Incendi: la documentazione richiesta
La Ditta installatrice si rifiuta di rilasciare il certificato di corretta posa delle vernici intumescenti. Verificando spessori e tipologia di materiale utilizzato, è possibile far certificare da un tecnico qualificato questa posa?
La certificazione di corretta posa in opera può essere redatta esclusivamente dall'installatore. Comunque il "professionista antincendio", cioè colui che risulta iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del d.lgs. 139/2006 potrà verificare direttamente quanto necessario alla corretta predisposizione del modello Pin 2.2. Dich.Prod..
Dovendo istallare un gruppo elettrogeno di potenza superiore ai 25 kW, nello specifico da 45 kW, quale tipo di certificazione dovrà essere richiesta alla ditta e quale quella necessaria per la presentazione della SCIA?
La documentazione da accludere alla SCIA è stabilità dall'art. 4 del d.m. 7 agosto 2012.
Con l'abrogazione del d.P.R 37/1998, a quale normativa occorre riferirsi per la registrazione degli interventi di controllo, manutenzione e verifica di prevenzione incendi finalizzati al rispetto del d.P.R. 151/11?
Dovranno essere distinti due ambiti. Qualora si tratti di luoghi di lavoro il riferimento normativo è il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che in diversi punti riporta gli adempimenti, i controlli, le manutenzioni, la formazione ecc. In particolare il punto z) dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Tale concetto è ripreso dall'art. 4 del d.m. 10 marzo 1998. (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) che prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. Per esempio nella maggior parte delle norme UNI, che costituiscono la presunzione di conformità per ottemperare alla "regola dell'arte", sono previste espressamente le modalità di registrazioni dei controlli e delle manutenzioni, che normalmente prevedono la data, i risultati, i ricambi utilizzati e le azioni ulteriori necessarie. È comunque necessario che il responsabile dell'attività durante il controllo dei vigili del fuoco fornisca evidenza documentale delle registrazioni effettuate. Quando, invece, l'attività non costituisce luogo di lavoro ci si dovrà riferire al d.P.R. 151/2011, articolo 6 "Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, comma 2, che prevede l'annotazione in un apposito registro di tutti gli interventi di controllo, verifica, manutenzione e informazione che non potranno che riferirsi, anche in questo caso, a quelle prescritte da obblighi di legge, da norme di buona tecnica, da istruzioni fornite dai fabbricanti o da indicazioni progettuali.
Per l'attività di deposito di gpl, categoria A, occorre presentare anche una relazione tecnica descrittiva? Il professionista che sottoscrive la documentazione tecnica può firmare anche la dichiarazione di conformità (mod. PIN 2.1 gpl 2011)?
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva oltre quella già prevista dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. 151/2011. Lo stesso tecnico può sottoscrivere sia la relazione tecnica sia la dichiarazione di conformità.
Fonte: FAQ di Prevenzione Incendi dei VVF
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