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Cantine vinicole e prevenzione incendi: chiarimenti operativi
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, tramite la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, ha emanato in data 14 ottobre 2025 la Nota prot. n. 16868, avente ad oggetto i chiarimenti operativi sull’assoggettabilità ai procedimenti di prevenzione incendi delle cantine che detengono vino in botti di legno ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
La circolare nasce in risposta a quesiti pervenuti circa la ricomprensione di tali cantine tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal regolamento di prevenzione incendi e fornisce orientamenti uniformi per l’istruttoria da parte dei Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco.
Il quadro normativo di riferimento è quindi rappresentato dal D.P.R. n. 151/2011, che disciplina le modalità di prevenzione incendi per numerose tipologie di attività, individuate nell’Allegato I in base alla natura e alla quantità dei materiali presenti. L’Allegato I comprende depositi di merci e materiali combustibili, impianti industriali con rischio di incendio, locali adibiti a stoccaggio di liquidi infiammabili e altre attività simili. La normativa stabilisce inoltre soglie quantitative per la rilevanza dei materiali combustibili e definisce le procedure autorizzative, comprendenti la presentazione della SCIA, la redazione del progetto antincendio e le eventuali visite di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Le cantine vinicole, in quanto tali, non sono menzionate specificamente nell’Allegato I, rendendo necessaria una valutazione tecnica basata sul rischio effettivo di incendio.
La nota prot. 16868 chiarisce che il vino contenuto in botti di legno, con gradazione alcolica ordinaria intorno al 10-15% vol., non può essere considerato un liquido infiammabile rilevante ai fini della normativa antincendio. Allo stesso modo, le botti di legno, pur essendo materiali combustibili, non costituiscono un deposito di legname ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, in quanto fanno parte integrante del processo produttivo, ossia l’affinamento e la conservazione del vino, e non sono stoccate come merce commerciale. La nota evidenzia inoltre che le cantine vinicole non superano le soglie quantitative di materiali combustibili previste dall’Allegato I, e pertanto non rientrano nelle categorie di attività soggette a procedimenti di prevenzione incendi.
Si sottolinea che non esiste una voce specifica nell’Allegato I per gli impianti enologici o le cantine vinicole, e che in assenza di altre attività soggette presenti nello stesso insediamento, come depositi di alcol ad elevata gradazione, serbatoi di combustibile o macchinari industriali a rischio incendio, le cantine non devono essere assoggettate ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. La nota specifica che ogni valutazione deve essere condotta tenendo conto della reale tipologia e quantità dei materiali presenti e che eventuali altre attività soggette devono essere istruite autonomamente secondo le procedure normative, senza estendere l’assoggettabilità all’intero insediamento.
Dal punto di vista tecnico, la nota rappresenta un chiarimento fondamentale per distinguere tra rischio reale e rischio normativo. Il rischio reale nelle cantine vinicole con vino in botti di legno è contenuto, limitato al legno delle botti e alla presenza di alcol a bassa gradazione, mentre il rischio normativo riguarda esclusivamente le attività ricomprese nelle voci dell’Allegato I che superano le soglie quantitative. La nota conferma che, nella gestione tipica di una cantina vinicola, tali soglie non sono superate, pertanto, non è necessaria la presentazione della SCIA antincendio né l’adozione delle misure di prevenzione incendi richieste per i depositi soggetti.
La nota prot. 16868 fornisce quindi un quadro tecnico oggettivo e operativo per l’applicazione del D.P.R. n. 151/2011 alle cantine vinicole, confermando l’esclusione dei locali cantina dalla procedura di prevenzione incendi quando si detiene vino in botti di legno e non sono presenti altre attività soggette. La nota stabilisce criteri chiari di valutazione per i Comandi VV.F., assicurando uniformità nelle istruttorie e certezza normativa per gli operatori del settore, e ribadisce l’importanza di considerare ogni attività soggetta separatamente, evitando interpretazioni estensive che potrebbero imporre adempimenti non necessari. In definitiva, rappresenta uno strumento di riferimento tecnico e operativo per professionisti della sicurezza antincendio e per le aziende vinicole, distinguendo chiaramente tra attività soggette e non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.
Federica Gozzini
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