Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Codice Prevenzione incendi e uffici: come gestire la sicurezza antincendio?
Roma, 20 Ott – Come ricordato al punto S 5.1 del Codice di prevenzione Incendi - contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. - la gestione della sicurezza antincendio (GSA) “rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio”.
A ricordarlo, con riferimento specifico alla progettazione della sicurezza antincendio per le attività d’ufficio, è il documento “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi” prodotto nel 2022 dal dipartimento DIT dell’Inail in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Nel documento, che vuole fornire al lettore strumenti pratici “volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo” fornito dal Codice di prevenzione incendi, è presente un caso studio con una progettazione realizzata sia con la regola tecnica verticale tradizionale che secondo la V.4, regola tecnica verticale, che “integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice”.
Il caso riguarda la progettazione di un’attività adibita ad uffici in un’opera oggetto di lavori di ristrutturazione “con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/8 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico”.
Ci soffermiamo sulla progettazione secondo la V.4 e, dunque, con un approccio di tipo prestazionale applicando il Codice integrato dalla RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i., RTV V.4 che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti.
In precedenti articoli abbiamo parlato di metodologie, obiettivi, valutazione del rischio d’incendio e compartimentazione.
Oggi ci soffermiamo sulla gestione della sicurezza antincendio, sempre in relazione all’applicazione del Codice e con riferimento specifico ai seguenti argomenti:
- Codice Prevenzione Incendi, livelli di prestazione e struttura organizzativa
- Codice Prevenzione Incendi, misure di prevenzione e relazione tecnica
Codice Prevenzione Incendi, livelli di prestazione e struttura organizzativa
Come prima cosa il documento riporta due tabelle evidenziando i livelli di prestazione e relativi criteri di attribuzione attribuibili all’opera del caso studio.
Le riprendiamo dal documento:

Il Caso studio riguarda un’attività di ufficio aperta al pubblico con affollamento complessivo in ciascun blocco > 300 occupanti e si “applicano, pertanto, le soluzioni conformi per il livello di prestazione III”, secondo le quali occorre operare come specificato al par. S.5.4.1 (Soluzioni conformi), specificatamente, nella tab. S.5-5 (sempre con riferimento al Codice di Prevenzione incendi).
Una tabella presenta la struttura organizzativa minima:

Si ricorda poi che la GSA dovrà implementare anche quanto previsto al par. M.1.8 del Codice “in termini di misure atte a garantire che gli scenari d'incendio di progetto, se non è possibile evitarne l'insorgere, possano verificarsi secondo le ipotesi gestionali e impiantistiche poste alla loro base, in linea con la valutazione del rischio condotta per selezionarli”.
Si sottolinea poi che, secondo le definizioni di cui al par. G.1.6, “il responsabile dell’attività è il soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività; mentre il progettista è il tecnico abilitato, o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell’attività della progettazione, ai fini antincendio, dell’attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari. Il progettista quindi, nello specifico, deve definire un idoneo modello di GSA, che consideri i rischi interferenziali delle varie attività presenti nel complesso edilizio, da sottoporre al responsabile dell’attività”.
Rimandiamo alla lettura del documento che riporta una tabella che riporta, più nel dettaglio, i rispettivi compiti.
Nel caso in esame “si ipotizza che i responsabili dell’attività siano i tre datori di lavoro delle tre aziende presenti. Inoltre, fra i tre responsabili l'onere di coordinare e gestire gli aspetti interferenziali è a carico di quello del blocco B”.
In ogni caso - continua il documento – sono sempre “ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione (par. S.5.4.2), quali l’applicazione volontaria nell’attività di un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)”. Dunque le soluzioni conformi, costituenti soluzioni standardizzate, possono “essere sostituite da un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL) secondo linee guida UNI INAIL, norma UNI ISO 45001, ecc., nel rispetto dei livelli di prestazione”.
Comunque, per poter dimostrare “il raggiungimento del livello di prestazione”, il progettista “dovrà impiegare, in tal caso, uno dei metodi di cui al par. G.2.7 (Metodi di progettazione della sicurezza antincendio) del Codice di prevenzione incendi.
Si segnala poi che al par. V. 4.4.4 della RTV V.4 “è previsto che per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell’attività diversi, con sistema d’esodo comune, deve essere previsto l’incremento di un livello di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio”.
Codice Prevenzione Incendi, misure di prevenzione e relazione tecnica
Si indica poi che prioritaria alla definizione della gestione della sicurezza antincendio “è l’individuazione dei rischi interferenziali inerenti le diverse attività presenti nel complesso edilizio e delle conseguenti misure di prevenzione degli incendi”.
Riportiamo dal Codice il punto S.5.5 (Misure di prevenzione degli incendi):
- Le misure di prevenzione degli incendi devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell’attività.
- Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
- pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:
- della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),
- della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell’incendio);
- riduzione degli inneschi;
Nota Siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …); a tal fine si può far riferimento anche agli inneschi definiti al capitolo V.2;
- riduzione del carico di incendio;
- sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell’incendio rapida, con altri con velocità d’incendio più lenta;
- controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d’esodo;
- gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell’attività; il rischio d’incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:
- condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);
- temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
- temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
- impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, …).
- in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell’attività, secondo la normativa vigente;
- istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.
- Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l’esercizio dell’attività.
I parr. S.5.6, S.5.7 e S.5.8 del Codice di Prevenzione incendi forniscono “un quadro di dettaglio inerente la progettazione della GSA in generale e della GSA in esercizio e in condizioni di emergenza”.
Ad esempio, per quanto riguarda la “Progettazione della gestione della sicurezza” (S.5.6) si indica che “la corretta progettazione della gestione della sicurezza implica uno scambio di informazioni tra progettista e responsabile dell’attività” come indicato, nel Codice, nella tabella S.5-7 (Compiti di progettista e responsabile dell’attività in materia di progettazione della GSA).
E il processo progettuale descritto nella tabella “deve essere esplicitato nella relazione tecnica. Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell’attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio ed in emergenza devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica”.
In particolare, nella relazione tecnica “devono essere documentate:
- limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, …) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante la valutazione del rischio di incendio e la conseguente identificazione dei profili di rischio dell’attività;
- indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d’attività, risultanti dalla valutazione del rischio di incendio;
- indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:
- se l’attività è lavorativa, la relazione tecnica deve riportare i contenuti principali del piano di emergenza, ivi inclusi il numero di addetti alla gestione delle emergenze ed il loro livello di formazione;
- se è prevista la procedura d’esodo per fasi in un’attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l’esodo degli occupanti, anche coloro con specifiche esigenze, affinché il sistema d’esodo sia impiegato efficacemente secondo le condizioni progettuali; a tal fine il suddetto personale deve essere adeguatamente formato;
- se è prevista l’attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo.
- i rischi d’incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;
- indicazioni per la gestione dell’emergenza: modalità di gestione dell’esodo, di lotta all’incendio, di protezione dei beni e dell’ambiente dagli effetti dell’incendio, come previsti durante la progettazione dell’attività”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che, per quanto riguarda la Gestione della sicurezza antincendio, riporta altre informazioni (obblighi, segnaletica, piani di emergenza, esercitazioni, …) e indicazioni tratte anche dai seguenti punti del Codice:
- S.5.7 Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio
- S.5.7.1 Registro dei controlli
- S.5.7.2 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
- S.5.7.3 Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
- S.5.7.4 Preparazione all’emergenza
- S.5.7.5 Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo
- S.5.7.6 Centro di gestione delle emergenze
- S.5.7.7 Unita gestionale GSA
- S.5.7.8 Revisione periodica
- S.5.8 Gestione della sicurezza in emergenza
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Luca Nassi, Gianni Biggi, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) – Collana Ricerche - edizione 2022 (formato PDF, 29.70 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi nelle attività di ufficio: RTV V.4”.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
